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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3051/2024 promosso da:
( ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Torino in Via Borgomanero n. 41, elettivamente domiciliata presso lo studio dall'Avv.to Vanessa
LOPRETE, sito in Torino in Via Cernaia n. 27, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
( , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Procedimento relativo alle minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...].
[...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente contumace
pagina 1 di 4 Come da conclusioni precisate all'udienza del 30 settembre 2024 dinnanzi al GOT e ribadite nelle note scritte depositate in data 8 novembre 2024, sottoscritte da entrambe le parti
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il 21 Persona_1 Persona_2
febbraio 2014 sono nate dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024, la IG.ra chiedeva al Tribunale di disporre, Parte_1 in via preliminare e urgente, l'immediata liberazione dell'immobile - adibito a casa famigliare e di proprietà della IG.ra - occupato dal IG. e, in via principale, Parte_1 CP_1
l'affidamento congiunto delle minori a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri e delle modalità di visita tra le minori e il padre con le modalità specificate nel ricorso e, infine, la corresponsione da parte del IG. di un contributo CP_1
al mantenimento in favore delle figlie minori pari a euro 280,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie dettagliate nel Protocollo di Intesa in vigore presso Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
Il IG. nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva in giudizio a mezzo del CP_1
proprio difensore, ma si presentava personalmente all'udienza del 30 settembre 2024 dinnanzi al GOT.
In tale sede il IG. ha ribadito la propria intenzione di non volersi costituire con l'ausilio di CP_1
una difesa tecnica, ma ha ugualmente preso parte al tentativo di conciliazione promosso dal GOT. Nella medesima occasione, il IG. ha, altresì, dichiarato di essersi allontanato dalla casa familiare CP_1
a partire dal 31 maggio 2024.
La parte ricorrente, a seguito del raggiungimento dell'accordo conciliativo, dava atto di rinunciare alle conclusioni e chiedeva, pertanto, la revoca della prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. già fissata e l'assegnazione di un termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato, la parte ricorrente depositava le proprie conclusioni.
Il Giudice Relatore, preso atto, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità alle conclusioni della parte ricorrente e rimetteva, per il resto, la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§ ***
pagina 2 di 4 Il Collegio ritiene che le conclusioni precisate dalla parte ricorrente possano essere accolte poiché corrispondono all'interesse della prole non essendovi ragioni ostative di fatto e di diritto. Per tale ragione non si procede all'ascolto della prole minorenne ed ultradodicenne.
Non si accollano le spese alla parte convenuta che non si è opposta alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che le figlie nata a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Torino il 21 febbraio 2014 vengano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
DISPONE che le modalità di visita e di incontro delle figlie minori siano così disciplinate:
• Il padre tenga con sé le figlie, a settimane alterne, dal sabato alle 14,00 sino alla domenica alle
19,00 e, su accordo delle parti, anche un pomeriggio durante la settimana senza pernotto.
• I genitori si accorderanno di volta in volta affinchè le figlie trascorrano a rotazione le vacanze di
Natale e Pasqua con uno dei due genitori mentre le figlie trascorreranno una o due settimane con il padre a seconda dei suoi impegni di lavoro.
DISPONE a carico del IG. un assegno mensile pari alla somma complessiva di euro CP_1
200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da versarsi alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, il 15 di ogni mese, concordando di volta in Parte_1
volta la suddivisione al 50% delle spese per le figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la parte convenuta non si oppone che gli assegni familiari siano percepiti al 100% dalla IG.ra e che le detrazioni siano a favore della IG.ra nella misura del Parte_1 Parte_1
100%.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Carrera, MOT.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3051/2024 promosso da:
( ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Torino in Via Borgomanero n. 41, elettivamente domiciliata presso lo studio dall'Avv.to Vanessa
LOPRETE, sito in Torino in Via Cernaia n. 27, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
( , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Procedimento relativo alle minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...].
[...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente contumace
pagina 1 di 4 Come da conclusioni precisate all'udienza del 30 settembre 2024 dinnanzi al GOT e ribadite nelle note scritte depositate in data 8 novembre 2024, sottoscritte da entrambe le parti
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il 21 Persona_1 Persona_2
febbraio 2014 sono nate dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024, la IG.ra chiedeva al Tribunale di disporre, Parte_1 in via preliminare e urgente, l'immediata liberazione dell'immobile - adibito a casa famigliare e di proprietà della IG.ra - occupato dal IG. e, in via principale, Parte_1 CP_1
l'affidamento congiunto delle minori a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri e delle modalità di visita tra le minori e il padre con le modalità specificate nel ricorso e, infine, la corresponsione da parte del IG. di un contributo CP_1
al mantenimento in favore delle figlie minori pari a euro 280,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie dettagliate nel Protocollo di Intesa in vigore presso Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
Il IG. nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva in giudizio a mezzo del CP_1
proprio difensore, ma si presentava personalmente all'udienza del 30 settembre 2024 dinnanzi al GOT.
In tale sede il IG. ha ribadito la propria intenzione di non volersi costituire con l'ausilio di CP_1
una difesa tecnica, ma ha ugualmente preso parte al tentativo di conciliazione promosso dal GOT. Nella medesima occasione, il IG. ha, altresì, dichiarato di essersi allontanato dalla casa familiare CP_1
a partire dal 31 maggio 2024.
La parte ricorrente, a seguito del raggiungimento dell'accordo conciliativo, dava atto di rinunciare alle conclusioni e chiedeva, pertanto, la revoca della prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. già fissata e l'assegnazione di un termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato, la parte ricorrente depositava le proprie conclusioni.
Il Giudice Relatore, preso atto, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità alle conclusioni della parte ricorrente e rimetteva, per il resto, la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§ ***
pagina 2 di 4 Il Collegio ritiene che le conclusioni precisate dalla parte ricorrente possano essere accolte poiché corrispondono all'interesse della prole non essendovi ragioni ostative di fatto e di diritto. Per tale ragione non si procede all'ascolto della prole minorenne ed ultradodicenne.
Non si accollano le spese alla parte convenuta che non si è opposta alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che le figlie nata a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Torino il 21 febbraio 2014 vengano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
DISPONE che le modalità di visita e di incontro delle figlie minori siano così disciplinate:
• Il padre tenga con sé le figlie, a settimane alterne, dal sabato alle 14,00 sino alla domenica alle
19,00 e, su accordo delle parti, anche un pomeriggio durante la settimana senza pernotto.
• I genitori si accorderanno di volta in volta affinchè le figlie trascorrano a rotazione le vacanze di
Natale e Pasqua con uno dei due genitori mentre le figlie trascorreranno una o due settimane con il padre a seconda dei suoi impegni di lavoro.
DISPONE a carico del IG. un assegno mensile pari alla somma complessiva di euro CP_1
200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da versarsi alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, il 15 di ogni mese, concordando di volta in Parte_1
volta la suddivisione al 50% delle spese per le figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la parte convenuta non si oppone che gli assegni familiari siano percepiti al 100% dalla IG.ra e che le detrazioni siano a favore della IG.ra nella misura del Parte_1 Parte_1
100%.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Carrera, MOT.
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