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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Udienza a trattazione scritta del 11 marzo 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta di tutte le parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. svoltasi all'udienza del 11 marzo 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2405/2024 vertente
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'Avv. Oreste Morcavallo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione per querela di falso;
- ATTRICE QUERELANTE -
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
- CONVENUTA QUERELATA -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Crotone, Via S. Paternostro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonello Irtuso, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.;
- INTERVENUTO -
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: querela di falso. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in persona del legale rappresentante p.t., ha promosso azione Parte_2 giudiziaria innanzi al Tribunale di Catanzaro contro l' Controparte_1
indicata in epigrafe, per impugnare il processo verbale di verifica fiscale redatto in data
[...]
21.02.2019 dall' di Crotone e il processo verbale di Controparte_3
constatazione redatto in data 26.06.2019, prot. n. 3396/RI del 27.06.2019, registrazione Aida n.
A/9288/2019, redatto dall' di Crotone, propedeutico Controparte_3 all'emissione dell'Avviso di pagamento n. 2023/A/10338 del 08.08.2023, prot. 3827/RI del
22.08.2023, dell' di Catanzaro, chiedendo di “dichiararne la falsità” poiché la Controparte_3
pretesa tributaria oggetto degli atti impugnati si baserebbe su elementi probatori di natura presuntiva e non contabile. In particolare, la rimanenza fisica di prodotto giacente in deposito per tutti gli anni oggetto della verifica sarebbe stata ricavata in via presuntiva e non accertata su base documentale;
dunque, si baserebbe su di un calcolo completamente errato.
In particolare, l'esponente ha dedotto:
- che in data 21.02.2019 veniva redatto il p.v. di verifica fiscale dall' Controparte_3
di Crotone secondo un calcolo completamente errato della rimanenza fisica di
[...] prodotto giacente in deposito per tutti gli anni oggetto della verifica, effettuato dall' CP_3
atto poi richiamato nel successivo processo verbale di constatazione del 26.06.2019,
[...] propedeutico all'emissione dell'Avviso di pagamento n. 2023/A/10338 del 08.08.2023;
- che la verifica fisica della merce giacente potrebbe essere effettuata soltanto al momento dell'apertura della verifica fiscale, in quanto presupporrebbe tutta una serie di misurazioni necessarie a determinare l'effettiva quantità di merce giacente in deposito;
- che tali accertamenti, inoltre, non potrebbero essere effettuati in occasione di verifiche relative a più anni di imposta;
- che una verifica fiscale, avente ad oggetto la ricostruzione delle giacenze di prodotto per gli anni precedenti, dovrebbe adottare l'unico metodo possibile, ovvero quello di tenere conto delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili, come accertate dai verificatori che, però, avrebbero effettuato un calcolo errato, contabilizzando doppiamente i carichi di gasolio giacenti.
Si è costituita in giudizio l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., eccependo la inammissibilità, nullità e/o infondatezza della domanda attorea, trattandosi di una querela di falso traente la propria origine da un mero errore di calcolo, che in quanto tale risulterebbe valutabile solo in sede tributaria, non rientrando nell'oggetto della querela di falso. Poi, ha eccepito la inammissibilità, la nullità e l'infondatezza della domanda avversa anche sotto altro profilo, ovvero la circostanza che la querela non abbia ad oggetto una falsità estrinseca dei verbali di contestazione e neppure eventuali falsità intrinseche. In conclusione,
l' ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. della querelante. CP_1
In data 12.10.2024, ha spiegato intervento ex art. 105 c.p.c. , in qualità di Controparte_2 pubblico ufficiale che ha redatto i verbali oggetto della querela di falso, nell'esercizio delle proprie funzioni di accertamento per conto dell'Agenzia querelata, sul presupposto che la querela di falso avanzata dalla non riguardasse soltanto la legittimità dei verbali, ma Parte_3
implicasse anche una contestazione della propria professionalità, in quanto esecutore della verifica e redattore degli atti contestati.
Pertanto, ha chiesto, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento, di accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della querela di falso così come proposta, facendo proprie le conclusioni dell'Agenzia querelata. In subordine, ha chiesto di accertare l'infondatezza della querela medesima, tanto in fatto quanto in diritto e, dunque, di rigettarla integralmente perché non provata nei suoi elementi costitutivi.
Sennonché, acquisito il parere del P.M. e considerata la natura documentale della questione di falso proposta e che ai sensi dell'art. 225 c.p.c. (come modificato dalla riforma Cartabia) sulla querela di falso decide il Tribunale in composizione monocratica, il G.I. ha rinviato il giudizio alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Reputa il Giudicante che la querela di falso, nei termini in cui è stata proposta, sia inammissibile.
Come accennato, i documenti impugnati di falso sono due: il processo verbale di verifica fiscale redatto in data 21.02.2019 dall' di Crotone e il processo Controparte_3
verbale di constatazione redatto in data 26.06.2019, prot. n. 3396/RI del 27.06.2019, registrazione
Aida n. A/9288/2019, redatto dall' di Crotone, Controparte_3 propedeutico all'emissione dell'Avviso di pagamento n. 2023/A/10338 del 08.08.2023, prot.
3827/RI del 22.08.2023, dell' . Controparte_3
Con riferimento ad entrambi è stata contestata la modalità di calcolo utilizzata nella determinazione della quantità fisica di merce giacente, che non potrebbe essere stata effettuata in occasione di verifiche relative a più anni d'imposta.
Ebbene, la Corte di Cassazione, da ultimo, ha tracciato l'ambito di operatività della querela di falso.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “occorre, invero, tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica. L'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a se stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore. La genuinità attiene invece più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione. Veridicità della dichiarazione è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la «verità del documento» nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma. Per restare sul piano delle puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre, infatti, tener presente che la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. (…). Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».
Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza (…). Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit., cui adde Cass n. 2284 del 19 marzo 1996; n. 2483 del 9 aprile 1986; n. 1224 del 19 febbraio 1980) ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626 del 18 settembre 2020; n. 8925 del 2 luglio
2001; n. 6375 del 25 novembre 1982) o per denunziare una violazione fiscale (Cass. n. 5515 del 27 ottobre 1984), fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova” (cfr. Cass., ordinanza n. 18328 del 7 giugno 2022).
Orbene, con la presente querela di falso, proposta in via principale, la Parte_3
non ha inteso porre un problema di falso ideologico, con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, o con riferimento alle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma ha inteso far valere un errore nella scelta della metodologia di calcolo utilizzata.
Pertanto, deve concludersi per l'inammissibilità della querela medesima.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la Società Parte_2
e l' e sono liquidate come da dispositivo,
[...] Controparte_1
sulla base del d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile e, pertanto, individuato nello scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in base ai valori minimi, in ragione della natura della pronuncia.
Invece, nel rapporto processuale tra la querelante e , considerando Controparte_2
l'intervento in giudizio volontario di questi, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta da parte querelata, questa non può trovare accoglimento.
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via principale dalla Pt_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
- condanna la querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
- condanna la Società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in Parte_2
favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in € 2.540,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra la in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., e . Controparte_2
Catanzaro, lì 11 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Udienza a trattazione scritta del 11 marzo 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta di tutte le parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. svoltasi all'udienza del 11 marzo 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2405/2024 vertente
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'Avv. Oreste Morcavallo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione per querela di falso;
- ATTRICE QUERELANTE -
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
- CONVENUTA QUERELATA -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Crotone, Via S. Paternostro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonello Irtuso, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.;
- INTERVENUTO -
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: querela di falso. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in persona del legale rappresentante p.t., ha promosso azione Parte_2 giudiziaria innanzi al Tribunale di Catanzaro contro l' Controparte_1
indicata in epigrafe, per impugnare il processo verbale di verifica fiscale redatto in data
[...]
21.02.2019 dall' di Crotone e il processo verbale di Controparte_3
constatazione redatto in data 26.06.2019, prot. n. 3396/RI del 27.06.2019, registrazione Aida n.
A/9288/2019, redatto dall' di Crotone, propedeutico Controparte_3 all'emissione dell'Avviso di pagamento n. 2023/A/10338 del 08.08.2023, prot. 3827/RI del
22.08.2023, dell' di Catanzaro, chiedendo di “dichiararne la falsità” poiché la Controparte_3
pretesa tributaria oggetto degli atti impugnati si baserebbe su elementi probatori di natura presuntiva e non contabile. In particolare, la rimanenza fisica di prodotto giacente in deposito per tutti gli anni oggetto della verifica sarebbe stata ricavata in via presuntiva e non accertata su base documentale;
dunque, si baserebbe su di un calcolo completamente errato.
In particolare, l'esponente ha dedotto:
- che in data 21.02.2019 veniva redatto il p.v. di verifica fiscale dall' Controparte_3
di Crotone secondo un calcolo completamente errato della rimanenza fisica di
[...] prodotto giacente in deposito per tutti gli anni oggetto della verifica, effettuato dall' CP_3
atto poi richiamato nel successivo processo verbale di constatazione del 26.06.2019,
[...] propedeutico all'emissione dell'Avviso di pagamento n. 2023/A/10338 del 08.08.2023;
- che la verifica fisica della merce giacente potrebbe essere effettuata soltanto al momento dell'apertura della verifica fiscale, in quanto presupporrebbe tutta una serie di misurazioni necessarie a determinare l'effettiva quantità di merce giacente in deposito;
- che tali accertamenti, inoltre, non potrebbero essere effettuati in occasione di verifiche relative a più anni di imposta;
- che una verifica fiscale, avente ad oggetto la ricostruzione delle giacenze di prodotto per gli anni precedenti, dovrebbe adottare l'unico metodo possibile, ovvero quello di tenere conto delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili, come accertate dai verificatori che, però, avrebbero effettuato un calcolo errato, contabilizzando doppiamente i carichi di gasolio giacenti.
Si è costituita in giudizio l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., eccependo la inammissibilità, nullità e/o infondatezza della domanda attorea, trattandosi di una querela di falso traente la propria origine da un mero errore di calcolo, che in quanto tale risulterebbe valutabile solo in sede tributaria, non rientrando nell'oggetto della querela di falso. Poi, ha eccepito la inammissibilità, la nullità e l'infondatezza della domanda avversa anche sotto altro profilo, ovvero la circostanza che la querela non abbia ad oggetto una falsità estrinseca dei verbali di contestazione e neppure eventuali falsità intrinseche. In conclusione,
l' ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. della querelante. CP_1
In data 12.10.2024, ha spiegato intervento ex art. 105 c.p.c. , in qualità di Controparte_2 pubblico ufficiale che ha redatto i verbali oggetto della querela di falso, nell'esercizio delle proprie funzioni di accertamento per conto dell'Agenzia querelata, sul presupposto che la querela di falso avanzata dalla non riguardasse soltanto la legittimità dei verbali, ma Parte_3
implicasse anche una contestazione della propria professionalità, in quanto esecutore della verifica e redattore degli atti contestati.
Pertanto, ha chiesto, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento, di accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della querela di falso così come proposta, facendo proprie le conclusioni dell'Agenzia querelata. In subordine, ha chiesto di accertare l'infondatezza della querela medesima, tanto in fatto quanto in diritto e, dunque, di rigettarla integralmente perché non provata nei suoi elementi costitutivi.
Sennonché, acquisito il parere del P.M. e considerata la natura documentale della questione di falso proposta e che ai sensi dell'art. 225 c.p.c. (come modificato dalla riforma Cartabia) sulla querela di falso decide il Tribunale in composizione monocratica, il G.I. ha rinviato il giudizio alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Reputa il Giudicante che la querela di falso, nei termini in cui è stata proposta, sia inammissibile.
Come accennato, i documenti impugnati di falso sono due: il processo verbale di verifica fiscale redatto in data 21.02.2019 dall' di Crotone e il processo Controparte_3
verbale di constatazione redatto in data 26.06.2019, prot. n. 3396/RI del 27.06.2019, registrazione
Aida n. A/9288/2019, redatto dall' di Crotone, Controparte_3 propedeutico all'emissione dell'Avviso di pagamento n. 2023/A/10338 del 08.08.2023, prot.
3827/RI del 22.08.2023, dell' . Controparte_3
Con riferimento ad entrambi è stata contestata la modalità di calcolo utilizzata nella determinazione della quantità fisica di merce giacente, che non potrebbe essere stata effettuata in occasione di verifiche relative a più anni d'imposta.
Ebbene, la Corte di Cassazione, da ultimo, ha tracciato l'ambito di operatività della querela di falso.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “occorre, invero, tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica. L'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a se stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore. La genuinità attiene invece più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione. Veridicità della dichiarazione è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la «verità del documento» nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma. Per restare sul piano delle puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre, infatti, tener presente che la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. (…). Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».
Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza (…). Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit., cui adde Cass n. 2284 del 19 marzo 1996; n. 2483 del 9 aprile 1986; n. 1224 del 19 febbraio 1980) ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626 del 18 settembre 2020; n. 8925 del 2 luglio
2001; n. 6375 del 25 novembre 1982) o per denunziare una violazione fiscale (Cass. n. 5515 del 27 ottobre 1984), fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova” (cfr. Cass., ordinanza n. 18328 del 7 giugno 2022).
Orbene, con la presente querela di falso, proposta in via principale, la Parte_3
non ha inteso porre un problema di falso ideologico, con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, o con riferimento alle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma ha inteso far valere un errore nella scelta della metodologia di calcolo utilizzata.
Pertanto, deve concludersi per l'inammissibilità della querela medesima.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la Società Parte_2
e l' e sono liquidate come da dispositivo,
[...] Controparte_1
sulla base del d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile e, pertanto, individuato nello scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in base ai valori minimi, in ragione della natura della pronuncia.
Invece, nel rapporto processuale tra la querelante e , considerando Controparte_2
l'intervento in giudizio volontario di questi, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta da parte querelata, questa non può trovare accoglimento.
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via principale dalla Pt_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
- condanna la querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
- condanna la Società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in Parte_2
favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in € 2.540,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra la in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., e . Controparte_2
Catanzaro, lì 11 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli