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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 660/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
DECRETO EX ART. 747 C.P.C.
Il collegio, composto dai seguenti magistrati
- Dott. Giovanni Luca Ortore – presidente
- Dott.ssa Arianna Toppan – giudice relatore
- Dott. Giorgio Previte – giudice: letto il ricorso con il quale e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
di essere autorizzati alla divisione di alcuni beni immobili compresi nell'eredità morendo dismessa da , accettata dai ricorrenti con beneficio di inventario;
Persona_1
rilevato che i ricorrenti hanno dimostrato di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità di e di aver redatto l'inventario, da cui non risultano debiti ereditari (cfr., Persona_1
doc. nn. 2 e 6); rilevato che, a seguito dei chiarimenti forniti dai ricorrenti su richiesta dal Tribunale, gli stessi hanno chiarito che l'oggetto dell'accordo di divisione, da ultimo prodotto sub doc. n. 3 allegato alla nota del 14.04.2025, è costituito da pertinenze o parti comuni del fabbricato sito in Cernobbio, Via Marconi, n. 13, insistente sul mappale 1819 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, non indicate nella dichiarazione di successione e il cui accatastamento è in corso, di proprietà, pro quota millesimale, del de cuius, in quanto proprietario esclusivo degli immobili identificati ai subalterni del predetto mappale nn. 708 e 707; rilevato che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio una nota del notaio con la Persona_2
quale lo stesso ha chiarito che: “in forza di atto di vendita in data 28 luglio 2016 n.
21.712/12.963 di repertorio a rogito del notaio di Como, ivi registrato Persona_3
a Como l'1 agosto 2016 al n. 14285 - Serie 1T, trascritto a Como in data 1 agosto 2016 ai
n.ri 21004/13905, il signor , che nacque a Maslianico il 26 dicembre 1957, Persona_1
acquistò la piena proprietà delle unità immobiliari in COMUNE DI CERNOBBIO - Sezione PIAZZA SANTO STEFANO, Via Marconi n. 13, a parte del fabbricato insistente sul mappale
1819, distinte al Catasto Fabbricati, con il mappale 1819 subalterni 708 e 707, oltre alla quota di comproprietà indivisa di 1/4 (un quarto) dell'area coperta e scoperta dal fabbricato al mappale 1819, ed oltre alla proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni del fabbricato ai sensi di legge”, il che appare sufficiente in questa sede a ritenere ricompresi nell'asse ereditario anche gli enti e spazi comuni del fabbricato, oggetto dell'istanza di autorizzazione alla divisione;
rilevato che l'accordo di divisione prevede l'assegnazione in proprietà esclusiva ai ricorrenti, quali comproprietari delle unità ai subalterni 707 e 708 del mappale 1819, della piena proprietà esclusiva, in comunione in parti uguali tra di loro, di un ripostiglio (sub 709), di un posto auto scoperto (sub 716) e di una “piccola area urbana” di pertinenza del fabbricato (sub
719), meglio descritti nell'accordo sub doc. n. 3 allegato alla nota del 14.04.2025, oltre alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni dell'intero fabbricato meglio descritti nell'atto; rilevato che i ricorrenti hanno prodotto perizia asseverata da cui risulta che il valore dei subalterni assegnati in proprietà esclusiva ai ricorrenti è pari ad € 10.975,00, valore sostanzialmente pari alla quota di diritto corrispondente ai millesimi, di spettanza degli assegnatari, della comunione oggetto di scioglimento (244,01/1000, rispetto a un valore complessivo dei beni da comuni da dividere di € 45.000,00) (cfr., perizia depositata il
14.04.2025); ritenute pertanto l'opportunità e la convenienza della proposta divisione, considerato che il valore dei beni assegnati corrisponde a quello delle quote millesimali spettanti e che l'attribuzione in via esclusiva di parti comuni pare idoneo ad accrescere il valore dei singoli immobili già in proprietà esclusiva dei ricorrenti e oggetto del compendio ereditario;
ritenuto che
sussistano i presupposti per disporre l'immediata efficacia del decreto considerato l'imminente data fissata per la stipula dell'atto notarile di divisione
P.Q.M.
autorizza i ricorrenti a concludere l'accordo di divisione prodotto sub doc. n. 3 con la nota del 14.04.2025, impregiudicati eventuali gravami o trascrizioni insistenti sui beni;
dispone che il presente provvedimento abbia efficacia immediata ex art. 741, c. 2, c.p.c.
Si comunichi.
Como, 15.04.2025 Il Presidente
Dott. Giovanni Luca Ortore
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
DECRETO EX ART. 747 C.P.C.
Il collegio, composto dai seguenti magistrati
- Dott. Giovanni Luca Ortore – presidente
- Dott.ssa Arianna Toppan – giudice relatore
- Dott. Giorgio Previte – giudice: letto il ricorso con il quale e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
di essere autorizzati alla divisione di alcuni beni immobili compresi nell'eredità morendo dismessa da , accettata dai ricorrenti con beneficio di inventario;
Persona_1
rilevato che i ricorrenti hanno dimostrato di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità di e di aver redatto l'inventario, da cui non risultano debiti ereditari (cfr., Persona_1
doc. nn. 2 e 6); rilevato che, a seguito dei chiarimenti forniti dai ricorrenti su richiesta dal Tribunale, gli stessi hanno chiarito che l'oggetto dell'accordo di divisione, da ultimo prodotto sub doc. n. 3 allegato alla nota del 14.04.2025, è costituito da pertinenze o parti comuni del fabbricato sito in Cernobbio, Via Marconi, n. 13, insistente sul mappale 1819 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, non indicate nella dichiarazione di successione e il cui accatastamento è in corso, di proprietà, pro quota millesimale, del de cuius, in quanto proprietario esclusivo degli immobili identificati ai subalterni del predetto mappale nn. 708 e 707; rilevato che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio una nota del notaio con la Persona_2
quale lo stesso ha chiarito che: “in forza di atto di vendita in data 28 luglio 2016 n.
21.712/12.963 di repertorio a rogito del notaio di Como, ivi registrato Persona_3
a Como l'1 agosto 2016 al n. 14285 - Serie 1T, trascritto a Como in data 1 agosto 2016 ai
n.ri 21004/13905, il signor , che nacque a Maslianico il 26 dicembre 1957, Persona_1
acquistò la piena proprietà delle unità immobiliari in COMUNE DI CERNOBBIO - Sezione PIAZZA SANTO STEFANO, Via Marconi n. 13, a parte del fabbricato insistente sul mappale
1819, distinte al Catasto Fabbricati, con il mappale 1819 subalterni 708 e 707, oltre alla quota di comproprietà indivisa di 1/4 (un quarto) dell'area coperta e scoperta dal fabbricato al mappale 1819, ed oltre alla proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni del fabbricato ai sensi di legge”, il che appare sufficiente in questa sede a ritenere ricompresi nell'asse ereditario anche gli enti e spazi comuni del fabbricato, oggetto dell'istanza di autorizzazione alla divisione;
rilevato che l'accordo di divisione prevede l'assegnazione in proprietà esclusiva ai ricorrenti, quali comproprietari delle unità ai subalterni 707 e 708 del mappale 1819, della piena proprietà esclusiva, in comunione in parti uguali tra di loro, di un ripostiglio (sub 709), di un posto auto scoperto (sub 716) e di una “piccola area urbana” di pertinenza del fabbricato (sub
719), meglio descritti nell'accordo sub doc. n. 3 allegato alla nota del 14.04.2025, oltre alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni dell'intero fabbricato meglio descritti nell'atto; rilevato che i ricorrenti hanno prodotto perizia asseverata da cui risulta che il valore dei subalterni assegnati in proprietà esclusiva ai ricorrenti è pari ad € 10.975,00, valore sostanzialmente pari alla quota di diritto corrispondente ai millesimi, di spettanza degli assegnatari, della comunione oggetto di scioglimento (244,01/1000, rispetto a un valore complessivo dei beni da comuni da dividere di € 45.000,00) (cfr., perizia depositata il
14.04.2025); ritenute pertanto l'opportunità e la convenienza della proposta divisione, considerato che il valore dei beni assegnati corrisponde a quello delle quote millesimali spettanti e che l'attribuzione in via esclusiva di parti comuni pare idoneo ad accrescere il valore dei singoli immobili già in proprietà esclusiva dei ricorrenti e oggetto del compendio ereditario;
ritenuto che
sussistano i presupposti per disporre l'immediata efficacia del decreto considerato l'imminente data fissata per la stipula dell'atto notarile di divisione
P.Q.M.
autorizza i ricorrenti a concludere l'accordo di divisione prodotto sub doc. n. 3 con la nota del 14.04.2025, impregiudicati eventuali gravami o trascrizioni insistenti sui beni;
dispone che il presente provvedimento abbia efficacia immediata ex art. 741, c. 2, c.p.c.
Si comunichi.
Como, 15.04.2025 Il Presidente
Dott. Giovanni Luca Ortore