Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 28.5.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4299/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bosco Siriana,
- attore opponente - contro
Controparte_1
(C.F.: ) (breviter, ), in persona del suo
[...] P.IVA_1 CP_1 procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Luca Paoletti e Maddalena Marchesi,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, così giudicare: in via principale nel merito accertata e dichiarata l'indebita applicazione di tassi anatocistici, nonché il superamento del tasso soglia antiusura;
accertato e dichiarato quale non soddisfatto il requisito della determinatezza e determinabilità ex artt. 1418 e 1346 c.c. visto il metodo di calcolo delle rate costanti con la formula dell'interesse composto (cosiddetto ammortamento “alla francese”); accertata l'indeterminatezza del tasso stesso applicato e/o il superamento del tasso soglia antiusura dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi e, quindi, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1 D.L. 394/2000, dell'art. 1 T.U.B., 1346 c.c. e del II comma dell'art. 1815 c.c., dichiarare altresì che non sono dovuti interessi e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1472/2023 del 01.09.2023 del Tribunale di Pavia n. R.G. 3366/2023; in via subordinata accertata in ogni caso l'indeterminatezza del tasso stesso applicato e/o il superamento
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dichiararsi comunque che la convenuta con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato interessi anatocistici e/o comunque difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuato il saggio d'interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla determinazione di un nuovo piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del presente procuratore antistatario. In via istruttoria: (…)».
Per l'opposta:
«Voglia la S.V. Ill.ma, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e verificata la trasparenza e correttezza di (…); 2) in via CP_1 principale rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande attoree perché pretestuose e infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1472/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
3) in subordine revocare il decreto ingiuntivo e condannare il Sig. al pagamento della somma di € Pt_1
10.155.36 o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio oltre alla liquidazione anche delle spese legali già indicate nel D.I. n. 1472/2023; 4) in ogni caso condannare il sig. al pagamento di tutte le Pt_1 spese di lite, competenze ed onorari, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, anche ai sensi dell'art 96 c.p.c. vista la temerarietà e la pretestuosità delle accuse mosse nei riguardi della ». CP_1
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – In data 25.2.2020 il sig. sottoscriveva con Parte_1 CP_1 un contratto di prestito personale per un importo lordo di € 16.254,00,
[...] da restituire in 96 rate mensili da € 167,00 ciascuna. L'ente creditore, deducendo l'inadempimento del cliente al pagamento delle rate previste ed invocando la clausola contrattuale di cui all'art. 10 del contratto (secondo cui il mancato pagamento di almeno due rate dà luogo alla decadenza dal beneficio del termine), chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo dell'importo di € 10.155,36, oltre interessi e spese.
2. – Presentava opposizione il sig. sostenendo, in sintesi, Pt_1
l'esistenza di usura oggettiva, di anatocismo vietato e di indeterminatezza dell'interesse in ragione della previsione di un piano di ammortamento “alla francese”. Affermava quindi il carattere “vessatorio” della clausola di decadenza dal beneficio del termine, che, se qualificata alla stregua di clausola che “autorizza il recesso del professionista”, sarebbe “compatibile solo con contratti a tempo indeterminato” e, se da ritenere “clausola risolutiva espressa”, sarebbe tale da “alterare l'equilibrio contrattuale”, sottraendo al
2 giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento. Si costituiva l'opposta che, nella sostanza, contestava gli assunti di parte opponente.
3. – Il giudice, con il decreto ex art. 171 bis c.p.c., invitava la parte opposta a specificare in atti come si componeva il credito e questa depositava quindi memoria integrativa nella quale precisava:
a) che “le rate non pagate fino alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sono 9, ciascuna di euro 167,00; l'importo totale dovuto a titolo di rate scadute e non pagate ammonta a € 1.521,00, di cui € 1.503,00 per le rate ed € 18,00 (€ 2,00 per ciascuna rata) per spese di incasso rata” e che l'opponente “al momento della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine aveva provveduto al pagamento di n. 26 rate del finanziamento”;
b) che la quantificazione della somma oggetto della domanda è stata effettuata
“detraendo dall'importo ancora dovuto interessi e spese di incasso rata non ancora maturate (voci contrassegnati dal segno meno prima dell'importo) e aggiungendo le rate scadute e non pagate per euro 1.521,00 e gli interessi di mora al tasso contrattuale del 7,02%, per euro 2,16 (come previsto dall'art. 9 del contratto “in caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, addebiterà al cliente, senza necessità di CP_1 formale di costituzione in mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso Annuo Nominale (T.A.N) applicato al presente contratto”), e la penale Decadenza del Beneficio del termine nella misura del 1%”;
c) che “nel ricorso per decreto ingiuntivo sono stati richiesti interessi dalla data di messa in mora sino alla domanda, il giudice ha ingiunto al Sig. il Pt_1 pagamento di detta somma;
pertanto, in caso di eventuale azione esecutiva alla somma portata dal decreto ingiuntivo dovranno essere sommati gli interessi dal 11/05/2023”.
4. – All'udienza di prima comparizione del 4.12.2024, i difensori delle parti chiedevano differimento essendo in corso trattative per la definizione della lite, istanza che veniva più volte reiterata con la motivazione dell'esistenza di un accordo transattivo in corso di esecuzione, fino a giungere all'udienza del 23.4.2025, alla quale la parte opposta faceva presente che l'opponente aveva pagato una sola delle rate previste nel suddetto accordo e l'opponente riconosceva di non essere in grado di rispettare la dilazione concordata.
5. – Con ordinanza del 24.4.2025, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e l'assunzione della causa in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 28.5.2025, invitando al contempo le parti, che non avevano documentato l'accordo raggiunto né specificato l'importo concordato, a chiarire in note conclusionali la rilevanza che l'accordo stesso aveva sulla lite, sia per quanto riguarda la necessità di esaminare comunque
3 nel merito le domande ed eccezioni proposte sia per quanto concerne i presupposti per ritenere l'accordo stesso risolto.
Motivi della decisione
6. – Le eccezioni di parte opponente, in larga parte generiche e non supportate da perizia econometrica, non possono trovare accoglimento.
Per quanto attiene alla dedotta usura oggettiva, non è ben dato comprendere su quale base concreta dovrebbe essere ritenuta, tenuto conto, peraltro, che l'opponente non ha neppure menzionato il “tasso soglia” applicabile nella specie ed il T.E.G. che dovrebbe essere ritenuto secondo i suoi calcoli, non indicati neppure sommariamente.
In ogni caso, il “tasso soglia” applicabile ratione temporis, riguardante le operazioni di “credito personale”, è pari al 16,63%, ben superiore al T.E.G., indicato nel contratto nella misura dell'8,19%, tasso che risulta inferiore allo stesso T.E.G.M.
Analogamente, non può trovare accoglimento la tesi dell'esistenza di un anatocismo vietato indotto dall'adozione del sistema di ammortamento “alla francese”.
E' infatti da escludersi che il piano di ammortamento a rata costante generi effetto anatocistico, posto che la quota interessi rimane calcolata tramite il prodotto fra il tasso di interesse ed il debito residuo in linea capitale alla medesima data, senza tenere conto degli interessi pregressi.
Vero è che tale sistema, essendo stata pattuita una restituzione a ratei mensili, genera nella sostanza un “T.A.E.” (“Tasso Annuo Effettivo”) maggiore del
“T.A.N.” (Tasso Annuo Nominale”). La circostanza che l'importo effettivo degli interessi corrispettivi possa risultare maggiore rispetto a quello che emergerebbe dal metodo cd. “italiano” è determinato non dall'anatocismo, bensì dal fatto che la quota capitale rateizzata è crescente, e non costante, il che comporta nei fatti un maggior tempo di godimento del capitale medesimo da parte del mutuatario, il cui esborso è di converso complessivamente più contenuto nella parte iniziale dell'ammortamento.
Nel senso che l'ammortamento “alla francese” non generi anatocismo vietato si è peraltro più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità (ancora recentemente, cfr. Cass. ord. n. 8322/2025), e questo giudice non ritiene di discostarsi da tale orientamento.
Ulteriormente, non si ravvisano clausole che possano essere considerate
“vessatorie” secondo la disciplina consumeristica.
La previsione di un tasso di mora pari al T.A.N. (indicato nella misura del 7,02%), se anche unito alla penale contrattuale dell'1% applicata sulle rate insolute alla data della d.b.t., non integra clausola penale di “importo manifestamente eccessivo” ex art. 33 comma 2° lett. f) del Codice del
4 Consumo e la clausola che prevede la decadenza dal beneficio del termine non ha, evidentemente, nulla a che vedere con il “recesso” di cui alla lettera g) del suddetto articolo (se è questa la norma cui l'opponente intendeva riferirsi, non avendo egli specificato quali fossero le previsioni del Codice del Consumo assunte come violate).
Le ulteriori eccezioni appaiono talmente generiche da rendere impossibile esprimersi in merito.
7. - Venendo al calcolo del dovuto, premettendo che l'accordo transattivo raggiunto prevedeva la sua risoluzione in caso di mancato rispetto della dilazione di pagamento, si deve rilevare che le rate non pagate alla d.b.t. sono nove (per € 167,00 + € 2,00 quali spese di incasso per ciascuna rata) e quelle a scadere a tale data sessantuno e, come risulta dal prospetto prodotto sub 5 nella fase monitoria, l'importo oggetto della d.b.t. è stato quantificato sulla sola sorte capitale e senza le spese di incasso, con l'aggiunta della sola penale contrattuale dell'1%.
Per quanto riguarda l'interesse moratorio sulla suddetta sorte capitale, questo è dovuto al tasso di mora convenzionale, pari al T.A.N., e con la decorrenza indicata dall'opposta (v. cpv. 3 punto c), che si deve presumere non antecedente a quella che risulta dalla clausola di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10 del contratto.
La sorte capitale dovrà essere peraltro ridotta in misura equivalente a quanto pagato nelle more del giudizio in ragione del menzionato accordo transattivo, ovvero € 2.833,33.
8. – Il decreto ingiuntivo, in ragione dell'intervenuto versamento di cui sopra, deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento dell'importo di € 7.322,03 (€ 10.155,36 - € 2.833,33), oltre interessi moratori come sopra indicato fino al saldo.
9. – Per quanto concerne le spese di lite, l'opponente deve essere condannato alla rifusione tanto di quelle relative alla fase monitoria, già quantificate in € 567,00 per compenso di difensore ed € 145,50 per esborsi, quanto di quelle concernenti la presente fase di opposizione, che si liquidano avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 3.380,00 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quelle di trattazione/istruttoria e decisionale).
Non si ritiene di applicare l'art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
5 II. dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 7.322,03, oltre interessi come da motivazione;
III. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, (i) quanto alla fase monitoria, in € 145,50 per esborsi ed
€ 567,00 per compenso di difensore e (ii) quanto alla fase di opposizione, in € 3.380,00 per compenso di difensore, oltre, per entrambe le fasi, 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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