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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il G.U.L. dottor Dionigio VERASANI ha emesso la seguente
SENTENZA nel contenzioso iscritto al n. 6272 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2024 trattenuto in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in p r i m a trattazione al 4.4.2025, avente ad oggetto: riconoscimento i n d e n n i t à d i d i s o c c u p a z i o n e a g r i c o l a
TRA
, nata il giorno 15.01.1964 nella Federazione Parte_1
RUSSA, residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in POGGIOMARINO alla via GIOVANNI
IERVOLINO n.208 presso lo studio dell'avv. Angelo ATTENNATO che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto introduttivo di lite
RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1
domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI: con le note sostitutive le parti insistevano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 31 ottobre 2024 la sig.ra Pt_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale
[...]
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione agricola inclusiva degli assegni familiari per l'anno
2022, invano richiesta con domanda amministrativa del 19 gennaio
2023, seguita dal ricorso al Comitato P.le in data 18 gennaio 2024.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva l'ente previdenziale che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta messa in liquidazione dell'indennità rivendicata, seguita dal materiale pagamento delle spettanze.
Con le note sostitutive finali parte ricorrente riscontrava positivamente le -peraltro- documentate allegazioni dell' ed a CP_1
sua volta sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo il ristoro delle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Deve prendersi atto che l' ha allegato e documentato di avere CP_1
erogato la prestazione ex adverso rivendicata, e che la ricorrente ha confermato la circostanza dell'intervenuto pagamento, senza nulla eccepire sulla quantificazione dell'indennità di disoccupazione in
2 concreto liquidata.
Deve, pertanto, concludersi, sulla base della sopravvenuta
“pacificazione processuale”, che il contenzioso è stato definito in sede
“amministrativa” e che non residuano ulteriori contrapposizioni sostanziali.
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere in quanto la posizione assunta dalle parti non giustifica più l'intervento del Giudice nel merito del contenzioso.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l' tardivamente riconosciuto CP_1
le ragioni della sig.ra Liquidazione come da dispositivo Pt_1
secondo criteri di quantificazione “sensibili” all'immediato epilogo decisionale del contenzioso, dovuto anche al comportamento del resistente , alla mancanza di qualsiasi attività istruttoria, CP_2
all'importo “dovuto” ed erogato.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del
G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da M A K H O V A T a t i a n a nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna i l resistente a rifondere a controparte, e CP_2
per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano,
3 con attribuzione, in complessivi €. 775,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 9/4/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il G.U.L. dottor Dionigio VERASANI ha emesso la seguente
SENTENZA nel contenzioso iscritto al n. 6272 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2024 trattenuto in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in p r i m a trattazione al 4.4.2025, avente ad oggetto: riconoscimento i n d e n n i t à d i d i s o c c u p a z i o n e a g r i c o l a
TRA
, nata il giorno 15.01.1964 nella Federazione Parte_1
RUSSA, residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in POGGIOMARINO alla via GIOVANNI
IERVOLINO n.208 presso lo studio dell'avv. Angelo ATTENNATO che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto introduttivo di lite
RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1
domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI: con le note sostitutive le parti insistevano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 31 ottobre 2024 la sig.ra Pt_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale
[...]
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione agricola inclusiva degli assegni familiari per l'anno
2022, invano richiesta con domanda amministrativa del 19 gennaio
2023, seguita dal ricorso al Comitato P.le in data 18 gennaio 2024.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva l'ente previdenziale che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta messa in liquidazione dell'indennità rivendicata, seguita dal materiale pagamento delle spettanze.
Con le note sostitutive finali parte ricorrente riscontrava positivamente le -peraltro- documentate allegazioni dell' ed a CP_1
sua volta sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo il ristoro delle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Deve prendersi atto che l' ha allegato e documentato di avere CP_1
erogato la prestazione ex adverso rivendicata, e che la ricorrente ha confermato la circostanza dell'intervenuto pagamento, senza nulla eccepire sulla quantificazione dell'indennità di disoccupazione in
2 concreto liquidata.
Deve, pertanto, concludersi, sulla base della sopravvenuta
“pacificazione processuale”, che il contenzioso è stato definito in sede
“amministrativa” e che non residuano ulteriori contrapposizioni sostanziali.
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere in quanto la posizione assunta dalle parti non giustifica più l'intervento del Giudice nel merito del contenzioso.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l' tardivamente riconosciuto CP_1
le ragioni della sig.ra Liquidazione come da dispositivo Pt_1
secondo criteri di quantificazione “sensibili” all'immediato epilogo decisionale del contenzioso, dovuto anche al comportamento del resistente , alla mancanza di qualsiasi attività istruttoria, CP_2
all'importo “dovuto” ed erogato.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del
G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da M A K H O V A T a t i a n a nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna i l resistente a rifondere a controparte, e CP_2
per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano,
3 con attribuzione, in complessivi €. 775,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 9/4/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4