Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 905/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) – n.q. di erede di (che era nato a [...] il [...]) -
[...] Persona_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Massimo Di Bella (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante - Appellata incidentale
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Controparte_1 [...]
Parti
, con sede in Milano (P. IVA 10 ), CP_2 C.F._2
(in persona del Controparte_3
Pa legale rappresentante p.t. ), con sede in IL RR (P. IVA CP_3
), C.F._3
entrambe rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv. Salvatore Barresi (del
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
OGGETTO: . Email_1
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 1°.7.2024 – già fissata ex artt.
350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 2.9.2014 conveniva innanzi al Tribunale di Persona_1
Catania la (d'ora in poi anche: Controparte_3
) di IL RR onde sentirne pronunziare la Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni, segnatamente non patrimoniali, che aveva patito in seguito al sinistro di cui era rimasto vittima la mattina del 26.3.2010 allorchè, nella qualità di socio-lavoratore della ditta di facchinaggio “S.L. Servizi e Logistica Contr Soc.Coop.”, “si trovava nei locali del deposito di c.da Palma Torrazze di
Catania, intento a svolgere le proprie mansioni;
nel magazzino del predetto emporio si trovava anche il semirimorchio, tg. AE78330, di automezzo di proprietà della e l'autista dello stesso, dipendente della detta ditta Controparte_3
di autotrasporti, in quanto incaricato del trasporto di merce (latte UHT) per conto della In quell'occasione, mentre il Sig. si apprestava a Parte_2 Per_1
sistemare dei bancali dentro il detto semirimorchio, vuoto, l'autista della
[...]
incurante delle operazioni che l'istante si accingeva Controparte_5
a compiere, indipendentemente e negligentemente collocava la sbarra metallica - c.d. asta fermacarico, necessaria per rendere stabile il carico durante il trasporto - pur essendo ancora il mezzo sgombro omettendo, nel contempo, di avvisare il signor della circostanza che la detta asta di ferro era stata allocata nonostante il Per_1
semirimorchio fosse ancora vuoto, e della correlata situazione di pericolo. Il signor
, ignaro della situazione di pericolo creata inaspettatamente dall'autista Per_1
della società si avviava ad effettuare il carico dei Controparte_3
bancali sul semirimorchio vuoto per il tramite di un muletto e, mentre eseguiva detta operazione, improvvisamente rimaneva schiacciato con il proprio torace tra la detta asta fermacarico ed il cambio del mezzo dallo stesso condotto. Si precisa che la detta manovra di carico dei bancali doveva essere necessariamente compiuta in retromarcia per evitare il pericolo di ribaltamento del carrello elevatore e del carico”.
Danni i predetti che – al netto di quanto era stato riconosciuto e pure si prevedeva che dovesse essere ulteriormente riconosciuto ad esso attore dall' – venivano CP_6
quantificati in complessivi € 220.030,09 al cui pagamento, pertanto, si chiedeva che la convenuta società fosse condannata.
§§§
Costituitasi in contraddittorio, la Controparte_3
egava di essere responsabile del sinistro descritto in citazione, a torto ascritto da
[...]
parte attrice ad un preteso agire imprudente dell'autista anzidetto: vero invece essendo – deduceva - che “la consegna dei prodotti , effettuata il giorno Parte_2
del sinistro, risultava l'unica esistente sul camion, in quanto in precedenza l'autista aveva provveduto ad eseguire le consegne presso altre ditte. Per tali motivi, sul cassone del camion risultava esistente nella parte posteriore solo il prodotto Contr
da consegnare alla e, nella parte anteriore, le pedane vuote Parte_2
restituite dalle precedenti consegne che erano necessariamente trattenute dall'asta metallica ferma-carico … detta asta era presente anteriormente allo scarico dei Contr prodotti alla poiché, in mancanza, con il movimento del mezzo tutte le pedane vuote presenti nella parte anteriore del camion sarebbero scivolate nel resto del cassone, provocando danni al prodotto ancora presente. La dinamica del Parte_2
sinistro, pertanto, risulta totalmente diversa da quella evidenziata dall'attore, il quale ha provveduto a scaricare la merce entrando a marcia avanti mentre poi, per posizionare le pedane vuote, ha eseguito la manovra a marcia indietro e non ricordandosi, o non accorgendosi, della presenza dell'asta metallica già in precedenza - per i motivi sopra evidenziati - posizionata andava ad urtare con la stessa, procurandosi le lesioni dallo stesso evidenziate”.
In ogni caso, ovvero per la denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta una sua responsabilità, anche concorsuale, essa convenuta dichiarava di voler chiamare in causa la compagnia assicurativa presso cui il trattore Controparte_1
targato “CN 562 JD” – con il relativo semirimorchio targato “AE 78330” – era stato provvisto di polizza r.c.auto: onde sentirne in eventum litis affermare la responsabilità solidale in applicazione estensiva dell'art. 144 T.U. 209/2005 o per esserne, comunque, garantita e manlevata.
§§§
Chiamata dunque in causa con citazione ex art. 269 c.p.c. si costituiva, a sua volta, in giudizio la che eccepiva, anzitutto, l'inoperatività della Controparte_1
polizza azionata essendo – deduceva – il descritto sinistro occorso non su strada pubblica (o sua pertinenza) ma in area di parcheggio privata;
ed in subordine, negava anch'essa che il fatto lesivo potesse essere ascritto a colpa dell'autista della propria assicurata.
Venuti in udienza – e dopo che, in seguito al decesso dell'attore, con comparsa ex art. 302 c.p.c. del 1°.
4.2019 si costituiva in prosecuzione di giudizio la di lui vedova ed erede - a fini istruttori venivano escussi i testi addotti da Parte_1
parte attrice e, all'esito, disposta c.t.u. medico-legale.
Indi – raccolte le finali conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che “In punto di fatto, … il teste ha confermato la dinamica Testimone_1
del sinistro per come indicata nell'atto di citazione e, in particolare, che l'asta ferma-carico è stata collocata all'interno del semirimorchio mentre l' stava caricando i bancali e che la stessa si trovava nel punto in cui Per_1
ha sbattuto l (“Io ho visto l' uscire con il mezzo a Per_1 Per_1
retromarcia dalla ribalta, anzi entrare col mezzo nel semirimorchio “in avanti”. Poi dovendo sistemare i bancali è uscito e poi è rientrato a marcia indietro. In tale occasione sentii un grido e l' a terra dentro il Per_1
semirimorchio …. quando l' entrò nel semirimorchio non c'era Per_1
abbassata l'asta ferma-carico. Quando rientrò a marcia indietro l'asta ferma- carico era collocata a livello delle sponde, a circa 80 cm … quando arrivai il semirimorchio aveva già scaricato tutta la sua merce e l' caricato i Per_1
bancali vuoti … L'asta si trovava dove ha sbattuto l' … Ricordo solo Per_1
che l'autista disse all di spostare i bancali e di posizionarli in Per_1
maniera diversa”). Irrilevante risulta, invece, la circostanza affermata dal teste (non presente al momento dell'evento), il quale si è Testimone_2
limitato a dichiarare di avere personalmente e su richiesta del Giunta collocato l'asta ferma-carico nel suo mezzo per tenere le pedane. E ciò in quanto l'incidente è avvenuto dopo che tutta la merce era stata scaricata e, quindi, l'asta ferma-carico non avrebbe dovuto trovarsi collocata all'interno del mezzo, poiché in quel momento non poteva svolgere la sua funzione naturale, cioè di tenere ferma la merce e impedirne il contatto con i bancali, considerato che il semirimorchio, per come affermato dal teste , in Tes_1
quel momento era vuoto. Per tale motivo, nulla impediva all' di Per_1
entrare all'interno del mezzo nel modo che gli veniva più comodo al fine di collocare i bancali. Pertanto, se l'asta non fosse stata collocata all'interno del semirimorchio, l'evento non si sarebbe verificato”,
- che “Può dirsi, pertanto, sussistente una responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla per il danno cagionato Controparte_3
dall'autotrasportatore nell'esercizio dell'attività svolta per conto della stessa società convenuta”,
- che, in punto di quantum debeatur, “Gli accertamenti peritali hanno conclamato un'inabilità temporanea assoluta di 15 giorni, parziale al 50% di giorni 20 ed al 25% di giorni 10, nonché un grado di invalidità permanente nella misura del 10%”; e che, ciò posto, le cc.dd. tabelle milanesi “prevedono per la percentuale di invalidità del 10%, relativa ad una persona di anni 63 al momento dell'occorso, la somma di € 19.541,00; mentre, con riguardo all'equo ristoro del danno biologico conseguente all'invalidità temporanea, utilizzando gli importi previsti dalle menzionate tabelle, esso va quantificato in
€ 99,00 al giorno per 15 giorni di invalidità permanente totale, € 49,50 al giorno per 20 giorni di inabilità parziale al 50% ed € 24,75 al giorno per 10 giorni di inabilità parziale al 25%, per i rispettivi complessivi importi di €
1.485,00, € 990,00 ed € 247,50. Dalle predette somme, pari ad € 22.263,50, vanno detratte le somme versate dall' a titolo di rendita in favore CP_6
dell dalla data del sinistro alla morte dello stesso, quantificate dallo Per_1
stesso ente in € 16.027,66 (all. a note autorizzate del 14 luglio 2021). Pertanto, la somma dovuta a parte attrice a titolo di risarcimento del danno differenziale
è pari ad € 6.235,84. La predetta somma, costituente debito di valore ed ammontante a complessivi € 6.235,84, non va rivalutata perché determinata all'attualità, ma sulla stessa, devalutata al dì del 26.3.2010 (giorno del sinistro), devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo i noti indici ISTAT,
a decorrere dalla stessa data del dì 26.3.2010 sino ad oggi”,
- che “Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in via equitativa, la stessa non può trovare accoglimento. Invero, il danno patrimoniale stesso consta di due componenti: il danno emergente, ossia la perdita subita dalla vittima (ad es. le spese mediche sostenute a seguito di incidente) e il lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno, ossia il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso (si pensi alla perdita o diminuzione della capacità di lavoro specifica, la quale si verifica a seguito di lesioni personali e si sostanzia nella perdita totale o parziale del guadagno che il danneggiato avrebbe tratto dall'esercizio della propria attività). In caso di lesioni personali, la prova del danno da lucro cessante incombe sul danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro. In particolare, il danneggiato deve provare il danno subito, anche tramite presunzioni semplici da cui si evinca la riduzione della capacità lavorativa specifica (an debeatur) e l'effettiva diminuzione dei suoi guadagni in seguito al sinistro (quantum debeatur). ……
Nel caso di specie, nessuna prova è stata data da parte attrice circa la diminuzione o il mancato conseguimento del reddito in conseguenza dell'incidente subito;
né il danno può essere, nel caso di specie, liquidato in via equitativa, atteso che fino al momento del sinistro l svolgeva Per_1
l'attività di facchinaggio (come dallo stesso dichiarato nell'atto di citazione) e, conseguentemente, parte attrice avrebbe potuto quantificare il danno subìto dallo stesso prendendo come base di riferimento la retribuzione percepita dal danneggiato nello svolgimento delle sue mansioni”.
Pertanto, con sentenza n. 37/2023 del 4.1.2023, così infine statuiva, definitivamente pronunciando, il Tribunale adito:”
P Q M
… condanna la Controparte_3
in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in solido con la
[...]
, in favore dell'attrice e per le causali di cui in motivazione, della CP_7
complessiva somma di € 6.235,84 a titolo di danno differenziale, oltre interessi legali dal 26.3.2010 ad oggi, come in motivazione specificato;
pone definitivamente a carico della convenuta in solido con la Controparte_3 CP_7
le somme liquidate al C.T.U. con decreto del 19.11.2020, in atti versato;
[...]
condanna la al pagamento in solido con la Controparte_3 [...]
, in favore di , delle ulteriori spese di lite, che CP_7 Parte_1
liquida in complessivi € 4.045,00, di cui € 545,00 per spese vive (c.u. e marca da bollo) ed € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 29.6.2023, appello articolato su più motivi.
Con il primo dei quali lamentava, in punto di quantum debeatur, che il primo giudice avesse fondato la sua decisione “solo e soltanto su una CTU errata, che disattendeva nel quantum anche tutto quanto già accertato nei giudizi svoltisi dinnanzi al Giudice del Lavoro. Infatti, la CTU, dottoressa non teneva conto di documenti Per_2
tempestivamente prodotti, ovvero dei documenti sanitari allegati da questa difesa alle memorie 183 cpc c. 6 n. 2 del 6.02.2016, quindi tempestivamente e ritualmente prodotti”. E sotto diverso e concorrente profilo si lamentava, inoltre, che “il CTU non solo non ha tenuto conto di tutti i documenti ritualmente prodotti ma, inoltre, non ha inteso acquisire e tenere conto nella sua valutazione dei documenti successivi, formatisi dopo la decorrenza dei termini per le produzioni documentali e prodotti dal ctp unitamente alle note critiche alla ctu. …… La CTU dottoressa non Per_2
esaminava i documenti allegati alle note critiche della CTP alla CTU né chiedeva mai al Giudice di prime cure di essere a ciò autorizzata ex artt. 198 cpc e 92 disp. att. cpc, mentre invece avrebbe avuto il diritto/dovere di attingere anche aliunde a notizie e documenti quando ciò risultasse indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. Civ. 13686/2001;
3105/2004;13428/2007; 1901/2010), principio ribadito anche recentemente da Corte
Cassazione sentenza 19.09.2019 - 5.02.2020 n. 2671. Pertanto, ha errato il primo
Giudice laddove, tenuto conto della nullità, erroneità ed incompletezza della ctu espletata, non ha disposto il richiamo e/o la rinnovazione della ctu, dando mandato al nuovo od al precedente ctu di visionare ed esaminare tutta la documentazione medica prodotta dall'attore……… La erroneità della espletata CTU è confermata anche da ulteriori atti ed evidenze, ovvero dalla sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale Lavoro di Catania n. 1200/2013, già allegata in primo grado, detto
Tribunale aveva riconosciuto una percentuale di danno biologico del 16%, inoltre, nella successiva sentenza della C.A. Lavoro n. 1043/2019 il danno veniva, addirittura, riconosciuto in misura del 18%. Anche l' giusta missiva dello CP_6
05/10/2021 inviata al Tribunale di Catania riferisce del 18% di inabilità riconosciuta dal Giudice del Lavoro”.
Indi, con il suo secondo motivo di impugnazione, censurava la che Parte_1
nessun danno patrimoniale il primo giudice avesse ritenuto di dovere, nella specie, altresì riconoscere: senza tuttavia tenere in debito conto – deduceva – che “La Corte
Suprema, in materia di danno patrimoniale futuro derivante da lesioni personali, ha affermato che tale danno, può essere valutato anche su base prognostica (Cass.
Ord.21988/2019), più segnatamente, in tale sentenza, la Corte Suprema, ha affermato che incombe sul danneggiato la prova di: - delle lesioni;
- l'incidenza delle lesioni sul guadagno;
- la prova del reddito pregresso (prima del sinistro). Tutte circostanze che nel caso di specie, risultano assolutamente dimostrate e provate, tenuto conto che dopo l'evento l non ha potuto più lavorare, percependo Per_1
una rendita, inferiore alla sua retribuzione precedente l'infortunio sul lavoro occorsogli”. In ogni caso – aggiungeva allo stesso riguardo - il primo giudice ben avrebbe potuto dar luogo “alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c,, ammessa dalla Corte Suprema di Cassazione (Cass. 15737/2018 Cass. 11361/2014;
Cass. 21988 del 3.09.2019) che afferma “…. in materia di liquidazione del danno patrimoniale conseguente a sinistro, il potere del Giudice di procedervi ex art. 1226
c.c. ricorre solo quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare…” .
Infine, con il terzo motivo di appello, si censurava che il Tribunale non avesse operato separata considerazione, in sede risarcitoria, del danno morale “quale voce autonoma e distinta del danno biologico, esistenziale, estetico, alla vita affettiva e di relazione, come riconosciuto, recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione-
Ordinanza sezione III n.23586 del 28 luglio 2022, Ordinanza sezione III 12.09.2022
n. 26805, nelle quali è stato affermato che”… costituisce dato ormai acquisito l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, nonché la sua inerenza al vulnus di un diritto costituzionalmente protetto anche diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale … (Cass. Civ. sezione III
17.01.2018 n. 901)”. Danno morale – si precisava – della cui ricorrenza fornivano nella specie testimonianza diversi indici presuntivi: infatti, “… le lesioni subite dall'attore, sono delle macropermanenti, inoltre, le medesime, hanno gravemente compromesso la vita dello stesso in ogni ambito, lavorativo, ludico, personale, delle relazioni sociali ed affettive, pertanto, è indubbio che possa ravvisarsi sussistente tale autonoma voce di danno ed il Giudice possa procedere al suo accertamento e conseguente liquidazione in via presuntiva, coerentemente ai principi, sull'argomento, recentemente affermati dalla Suprema Corte”.
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva Parte_1
chiedendo, infine, alla Corte adita di “riformare la sentenza impugnata in relazione al quantum dabeatur e di conseguenza: - previa e preliminare, per i motivi svolti, richiamo e/o rinnovazione della CTU medica cui dare il mandato di procedere alla valutazione del danno da IP, ITA ed ITP subito dallo in conseguenza dello Per_1
infortunio per cui è causa, e ciò tenendo conto di tutta la documentazione prodotta in primo grado, sia unitamente agli atti processuali dello attore che unitamente alla ctp ed alle note critiche alla ctu a firma del ctp dott. conseguentemente, Per_3
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto gravame e per l'effetto, … riconoscere le maggiori somme che risulteranno dovute all'esito della ctu, per danno differenziale, a titolo di danno morale, biologico, patrimoniale, alla vita affettiva e di relazione, come richiesto sin dall'atto introduttivo del giudizio;
- condannare, conseguentemente, i convenuti in solido al pagamento in favore della odierna appellante nella qualità, della somma complessiva di € 184.682,00, ovvero: - I.P. danno biologico risarcibile euro 64.961,00=(25% x 5.338,60); - ITA e ITP da danno biologico temporaneo euro 6.039,00= - quindi, danno non patrimoniale risarcibile euro 91.595,00= che, con la massima personalizzazione (max 34% del danno biologico) porta il danno ad euro 113.682,00 oltre al danno patrimoniale e morale in misura equitativamente stabilita da Codesta Corte d'Appello, od a quelle maggiori o minori somme che l'Ecc.ma Corte riterrà dovute all'esito della ctu, decurtando, dalle somme che saranno riconosciute e liquidate, quelle già corrisposte dalla , in CP_7
esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi”.
§§§
La e la Controparte_3 Controparte_1
si costituivano in contraddittorio con il ministero del medesimo difensore.
[...]
Il quale, in relazione al primo motivo dell'appello di controparte, obiettava, oltre che prive di reale giustificazione fossero le censure mosse all'operato del c.t.u., che in realtà non si fosse mai avuto “alcun riconoscimento da parte dell Controparte_7
della percentuale di invalidità stabilita dall' . Il riferimento alla percentuale del CP_6
16% indicata da questa difesa in sede di comparsa di risposta non è una valutazione effettuata da un medico fiduciario dell'odierna concludente, né un riconoscimento della correttezza di detta valutazione, ma bensì, come chiaramente esplicitato, è il grado di invalidità assegnato dall' e tale riferimento è stato effettuato solo al CP_6
fine di fare rilevare l'esosità delle pretese dell'attore il quale richiede percentuali superiori a quella riconosciuta dall' che pure ritiene corretta”. CP_6
Quanto al secondo motivo dell'avversato appello, si controdeduceva che “il sig.
avrebbe ben potuto dare prova dell'eventuale perdita patrimoniale Per_1
lamentata sia producendo in giudizio eventuali lettere di licenziamento che le ultime dichiarazioni reddituali. Parte attrice, invece, ha omesso di dare qualsiasi tipo di prova, sia in relazione all'an della pretesa che in relazione al quantum”.
E quanto al terzo motivo, stigmatizzavano le appellate che controparte neppure si fosse resa avvertita che “Nell'applicare … .. le Tabelle del Tribunale di Milano il
Tribunale ha ritenuto la sussistenza di entrambe le componenti del danno alla salute, ovvero sia il danno dinamico-relazionale che quello morale, procedendo alla quantificazione del danno nella sua interezza sulla scorta delle suddette tabelle.
Nessun ulteriore danno morale, pertanto, poteva essere riconosciuto a controparte atteso che tale voce di danno è già contemplata nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano utilizzate dal giudice di primo grado per la quantificazione del danno”.
In tal guisa contestato, in ogni sua parte, l'appello della dette appellate, Parte_1
inoltre, spiegavano impugnazione incidentale articolata su due motivi.
Deducendo – con il primo – che erroneamente il primo giudice non avesse tenuto in conto, all'atto della liquidazione del danno da invalidità permanente, che “nelle more del giudizio il sig. è deceduto per cause non ricollegabili all'atto illecito Per_1
dedotto in giudizio. Secondo la costante giurisprudenza della S.C. in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché
l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva ….. Il Tribunale di Catania, pertanto, non avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno alla salute sulla scorta della probabile vita futura del sig. ma, bensì, sulla base della effettiva durata”. Per_1
Per altro verso, con il secondo motivo della loro impugnazione incidentale, censuravano le appellate che il primo giudice – pur tenendo conto, al momento della monetizzazione del danno da risarcirsi, di quanto l già aveva riscosso Per_1
dall' – avesse tuttavia compiuto “un superficiale esame della documentazione CP_6
acquisita agli atti tramite ordine di esibizione all il quale, con una prima CP_6
comunicazione dell'11.12.2019, acquisita agli atti ex art. 213 c.p.c., ha dichiarato di avere corrisposto al sig. l'importo di € 26.542,92. Con Persona_1
successiva comunicazione del 05.10.2021, sempre acquisita ex art. 213 c.p.c.,
l' ha dichiarato di avere provveduto ad una rideterminazione della rendita, in CP_6
conseguenza di una sentenza della Corte d'Appello, con decorrenza dal 1 dicembre
2014 e sino alla cessazione per morte del beneficiario con decorrenza 01.07.2017, corrispondendo alla sig.ra l'importo di € 16.027,66. E' evidente che i Parte_1
due importi comunicati dall' vadano sommati, atteso che il secondo, che CP_6
riguarda solo un breve periodo (2014-2017), è una integrazione del primo dovuta ad un riconoscimento di invalidità maggiore rispetto a quella riscontrata in precedenza.
In conseguenza, l'importo che il Tribunale avrebbe dovuto portare in detrazione, rispetto al risarcimento riconoscibile all'attore, è pari a complessivi € 42.570,58”.
E poiché, in accoglimento dei motivi di appello incidentale così riassunti, avrebbe dovuto infine riconoscersi che nessun danno differenziale nella specie residuasse ed andasse quindi risarcito, essa aggiungeva di aver diritto alla Controparte_1
restituzione di quanto aveva corrisposto alla - nonché al suo difensore Parte_1 antistatario - in ottemperanza alla sentenza di primo grado, cioè a dire “l'importo complessivo di € 7.424,21, comprensivo di interessi e spese di CTU, alla sig.ra
, e l'importo di € 4.733,00 all'avv. Massimo Di Bella”. Parte_1
Per tutto quanto così riassunto la e la Controparte_3 Controparte_1
concludevano chiedendo a questa Corte di “rigettare l'appello principale proposto avverso la sentenza n. 37/2023, emessa dal Tribunale di Catania, siccome infondato in fatto ed in diritto. In accoglimento dei motivi dell'appello incidentale, ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, che l'importo dovuto al sig.
, e per esso all'erede , è pari ad € 11.271,67, da Per_1 Parte_1
cui detrarre le somme già corrisposte dall' . In conseguenza, poiché gli importi CP_6
corrisposti dall' sono superiori rispetto agli importi riconoscibili a parte CP_6
appellante a titolo di risarcimento, ritenere e dichiarare che null'altro è dovuto alla sig.ra in eccesso rispetto alle somme già percepite Parte_1
dall' . Condannare, pertanto, la sig.ra ed il CP_6 Parte_1
procuratore antistatario avv. Massimo Di Bella alla restituzione in favore dell'
[...]
delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_7
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, in riforma della sentenza di primo grado, che l'importo corrisposto dall' da portarsi in detrazione è pari ad € 42.570,58. In CP_6
subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nell'ipotesi, denegata e non temuta, in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado in senso favorevole all'appellante, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale del primo grado del giudizio, contenendo, l'eventuale risarcimento, nei limiti del giusto, equo e provato, detratte le somme già corrisposte ante causam dall . Con CP_6
salvezza di spese e compensi”.
§§§
Venuti all'udienza già direttamente fissata innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale. Udienza esaurita la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
Nessuno dei motivi dell'appello spiegato in via principale dalla merita di Parte_1
essere atteso.
Privo di pregio deve dirsi il primo a termini del quale, come s'è visto, il c.t.u. medico- legale non avrebbe preso in esame la documentazione sanitaria ulteriormente depositata dalla odierna appellante principale con memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2), c.p.c., né si sarebbe preoccupato dei rilievi mossi alla sua primitiva relazione peritale (anche in forza delle risultanze di detta documentazione ulteriore) dal c.t. di fiducia della stessa appellante: dacchè tutto ciò viene ad essere smentito da quanto può desumersi dalla “Risposta alle note del CTP dell'attore” (depositata in cancelleria l'8.7.2019) nel testo della quale il c.t.u. fa precipuo riferimento “Alla … nuova documentazione prodotta …” (documentazione di cui si ha pure specifica contezza essendo stato, infatti, di seguito attestato sia che “il CTP riporta il referto di un esame radiografico eseguito in data 22 ottobre 2014, nel quale si fa riferimento alle fratture della quinta, settima, ottava, nona, 10ª ed 11ª costola di sinistra. Come è noto il sinistro a cui si fa riferimento è avvenuto nel 2010, dunque quattro anni precedenti questo referto. Dal punto di vista medico legale il criterio di esclusione di altre cause e quello di continuità fenomenica, oltre che il criterio cronologico, non sono rispettati: infatti, mentre al pronto soccorso nel 2010 vengono diagnosticate solo 2 fratture costali, dopo quattro anni gli esiti fanno riferimento a fratture di sei costole. È ben possibile che, nel frattempo, il soggetto sia andato incontro ad altri sinistri o eventuali infortuni”, sia pure che “le medesime valutazioni vengono effettuate anche per la documentazione successiva [i.e. quella da ultimo prodotta in sede di operazioni peritali, n.d.r.], che fa riferimento a visita fisiatrica del 2015. In questa visita viene riportata l'obiettività a carico della spalla sinistra nella quale si evidenzia una limitazione di tipo lieve-medio a carico della spalla sinistra. Ma in nessuno dei documenti in atti si fa riferimento, relativamente all'anno 2010, ad un trauma a carico della spalla sinistra: pertanto, dal punto di vista medico-legale non
è rispettato il criterio cronologico, né quello di continuità fenomenica, né quello di esclusione di altre cause. Si precisa, altresì, che non viene rispettato neanche il criterio topografico poiché la frattura della costola è a carico del suo polo inferiore, dunque extra-articolare rispetto all'articolazione scapolo omerale, perciò in altra sede anatomica rispetto a quella in cui poi sarebbe stato diagnosticato il deficit articolare”).
Altrettanto infondato deve dirsi il secondo motivo dell'appello della , Parte_1
riguardo al quale può già rilevarsi, per la sua valenza troncante ex art. 345 c.p.c., la novità della domanda di danni da perdita della capacità lavorativa specifica del de cuius per la prima volta proposta con l'atto di appello (mentre con l'originaria citazione l si era limitato a reclamare, a titolo di danni patrimoniali, il solo Per_1
rimborso di € 500,00 pari a quanto speso per accertamenti diagnostici e per la retribuzione del proprio c.t. di fiducia). Solo per debito di ragione si soggiunge, pertanto, che nessun seguito può darsi alla pretesa della stessa di veder Parte_1
liquidato detto danno da perdita di capacità lavorativa specifica in via equitativa sebbene al tempo delle patite lesioni il coniuge fosse percettore di redditi (ed abbia, anzi, tali lesioni patito nell'occorso dello svolgimento della sua attività di lavoro dipendente, tanto da essere indennizzato anzitutto dall' ): è la stessa CP_6
giurisprudenza di legittimità invocata dalla – si noti - a precisare come Parte_1
anche nei casi di specie il giudice possa procedere a liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., “solo quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare”.
Come non men che esattamente obiettato da controparte – si passa ad osservare – con quanto dedotto nell'articolare il terzo ed ultimo motivo del suo appello la Parte_1
dimostra di non aver aggiornato il proprio know-how alla riformulazione delle note tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale cui si procedeva in seguito alla rivisitazione della teorica in materia operata dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con Cass.SS.UU. 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975. Sin dal 2009, infatti, i valori pecuniari individuati da dette tabelle risultano frutto di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, ovvero e pertanto della unitaria considerazione sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti sia anatomo-funzionali sia relazionali”, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" o "sofferenza soggettiva".
Ciò di cui pare evidente che detta appellante non abbia, tuttavia, tenuto conto.
Solo per debito di completezza va aggiunto che vero è bensì che resta ferma la possibilità di “personalizzare” i valori pecuniari anzidetti “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggiore sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali;
lesione al "dito del pianista dilettante"), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino;
specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)”: ma se anche fosse lecito, a tutto concedere, intendere la pretesa di “danni morali” alla stregua di un'istanza di “personalizzazione” della posta risarcitoria in discussione, dovrebbe comunque rilevarsi non soltanto che dell'allegazione che le lesioni nella specie patite dall abbiano gravemente compromesso la sua quotidianità di Per_1
vita (secondo quanto, come s'è visto, perorato) “in ogni ambito, lavorativo, ludico, personale, delle relazioni sociali ed affettive” non è stato fornito alcun riscontro probatorio ma anche, ed aprioristicamente, che allegazione del genere di tutta evidenza rimanda ai predetti “risvolti relazionali” delle patite lesioni all'integrità psicofisica (vale a dire a ciò che sino al 2008 si predicava in termini di c.d. “danno esistenziale”) e non già, e non certo, al "dolore" o "sofferenza soggettiva" di cui le stesse lesioni siano state foriere.
§§§ Passando all'esame dell'appello incidentale della e della Controparte_3
ictu oculi fondato deve dirsene il primo motivo: a mente, invero, Controparte_1
della consolidata esegesi di dottrina e giurisprudenza secondo cui “In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita - se questa è più breve per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media, assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato” (ex ceteris Cass. III
10897/2016). Liquidazione parametrata alla durata effettiva della vita cui oggi può procedersi avvalendosi della tabella “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza” ulteriormente predisposta dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
Per il che, posto che cessava di vivere addì 30 giugno 2017 (vale Persona_1
a dire a distanza di sette anni dall'infortunio per cui è insorta controversia), il suddetto importo di € 19.541,00 va corretto, in applicazione della tabella anzidetta, nella minor somma di € 6.018,00 (€ 2.478,00 + [€ 708,00 x 5]).
Quanto al secondo motivo di detta impugnazione incidentale – al cui vaglio si passa – infondata deve dirsi la pretesa di sommare i summenzionati importi di € 26.542,92 e di € 16.027,66 poiché, a dire degli appellati, “E' evidente che i due importi comunicati dall' vadano sommati, atteso che il secondo, che riguarda solo un CP_6
breve periodo (2014-2017), è una integrazione del primo dovuta ad un riconoscimento di invalidità maggiore rispetto a quella riscontrata in precedenza”.
I reali termini della vicenda risultano chiariti, in modo non equivocabile, dal tenore della ulteriore nota dell' datata il 26.1.2021 (prodotta al G.I. dalla CP_6 Parte_1
in allegato alle sue note d'udienza del 14.7.2021) mercè la quale l'istituto di previdenza – premesso che “in esecuzione della sentenza n. 1043/2019 della Corte
d'Appello di Catania questo avrebbe dovuto erogare l'importo complessivo di CP_8
€ 16.027,66 a titolo di ratei di rendita, calcolati con la decorrenza stabilita in sentenza sulla base della percentuale di inabilità permanente ivi riconosciuta pari al
18%”, e che “l' ha di fatto erogato la complessiva somma di € 19.920,78 a CP_8
titolo di ratei di rendita erogati in base al precedente grado di inabilità permanente già riconosciuto a titolo di danno biologico (liquidato per due volte in capitale in data 1 marzo 2015 e 1 maggio 2018)”, e che pertanto “la differenza tra i due importi, pari a € 3.893,12, è da ritenersi indebita alla luce delle statuizioni della predetta sentenza di Appello” – indi diffidava l'odierna appellante principale “alla restituzione delta somma di € 3.893,12 entro giorni 15 dal ricevimento della presente, con l'avvertimento che In caso di mancato pagamento sarà adita l'autorità giudiziaria per il recupero”. Al lume di simile diffida è evidente che con la suddetta missiva dell'11.12.2019 l' abbia in realtà inteso (ancorchè mediante uso della CP_6
lingua italiana che non si dimostra il più corretto) fornire comunicazione non tanto delle “somme complessivamente erogate dall' in relazione al caso in oggetto” CP_8
quanto, invece, delle somme destinate ad essere complessivamente erogate all' al tempo creduto ancora, ma erroneamente, in vita e data, inoltre, per Per_1
presupposta quella che al tempo era ancora – senza che più lo fosse allorchè passava in cosa giudicata la citata sentenza della Sezione Lavoro di questa Corte n. 1043/2019
- l'accertata invalidità permanente del lavoratore infortunato.
Come già correttamente fatto dal primo giudice, pertanto, dal complessivo importo di
€ 8.740,50 (dato dalla somma di € 6.018,00 + € 1.485,00 + € 990,00 + e 247,50) - cui si riduce, in forza di quanto si è avuto modo di considerare, la complessiva somma di
€ 22.263,50 già quantificata dal primo giudice - deve essere sottratto il solo importo di € 16.027,66: pervenendosi, ciò nondimeno, ad una differenza di segno negativo.
Il che non toglie che le appellate rimangano debitrici degli importi liquidati a risarcimento del danno da invalidità temporanea e di quello che, quale addendo riferibile al danno da "dolore" o "sofferenza soggettiva", compone l'importo anzidetto di € 6.018,00. Infatti, “Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in materia di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non CP_6 permette di considerare le somme versate dall'istituto assicuratore integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato.
Conseguentemente, il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere al confronto di tale danno con l'indennizzo erogato dall' - secondo il CP_6
criterio delle poste omogenee - tenendo presente che detto indennizzo ristora, in materia di danno non patrimoniale, unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Successivamente, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico devono essere espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_6
permanente. Per altro verso è necessario distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_6
retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato” (Cass. III
17967/2021). Nei casi di specie il danneggiante - o la compagnia presso cui questi abbia acceso polizza assicurativa - possono dunque sollevare eccezione di CP_9
compensatio lucri cum damno soltanto in relazione alle “poste omogenee” di danno risarcibile. Al di là di quanto l' e successivamente la sua erede odierna Per_1
appellante, hanno ricevuto dall' , la e la CP_6 Controparte_3 [...]
rimangono, pertanto, persistentemente tenute a corrispondere alla CP_1
stessa sia la somma di € 2.722,50 complessivamente liquidata a Parte_1
risarcimento del danno da invalidità temporanea, sia l'ulteriore somma di € 1.243,00
(€ 513,00 + [€146 x 5]) ricompresa (a ristoro del “danno morale”) in quella ridetta di
€ 6.018,00.
Il totale di € 3.965,50 è minore della suddetta somma di € 7.424,21 che la
[...]
ha addotto di avere versato alla in ottemperanza alla CP_1 Parte_1
sentenza di primo grado: nulla tuttavia documenta quanto così allegato, ciò per cui va disattesa la domanda di restituzione pure formulata, come s'è visto, da detta compagnia assicurativa. Dette somme di € 2.722,50 e di € 1.243,00 integrano – l'una e l'altra – crediti di valore, ma non debbono essere per questo rivalutate perché liquidate in moneta attuale (vale a dire sulla base dei valori espressi dalle più recenti Tabelle Milanesi, aggiornate al 1°.1.2024); vanno invece incrementate (previa loro devalutazione sino all'ultimo giorno di invalidità temporanea e successiva rivalutazione anno per anno sino alla data della presente sentenza) di un interesse c.d. compensativo (volto a ristorare, sulla scorta dell'insegnamento di Cass.SS.UU. 1712/95 e della successiva giurisprudenza conforme, il ritardo nel pagamento del dovuto), il cui tasso - valutato il corso degli interessi legali nel periodo di riferimento nonché il rendimento, nello stesso periodo, dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - si ritiene di poter congruamente fissare nella misura dell'1% annuo.
E sul finale importo destinato a derivarne, non più credito di valore ma di valuta, sono poi dovuti gli interessi legali (al tasso tempo per tempo in vigore) dal dì della sentenza e sino al soddisfo.
§§§
In ragione del finale esito del doppio grado di giudizio – tenuto in adeguato conto anche il fatto che l'originaria citazione veniva spiccata dall ancora in vita Per_1
– congruo si ritiene compensare per ¼ le spese dello stesso doppio grado, e condannare la e la al pagamento degli Controparte_3 Controparte_1
ulteriori ¾ delle spese di rappresentanza e difesa in prime ed in seconde cure della
. E così al pagamento – sulla base esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018, Parte_1
Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 1.100,01 ed e 5.200,00 va, in ragione del finale decisum, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività professionale prestata – degli importi complessivi (cui si perviene sommando: per il giudizio di primo grado, € 318,75 x fase di studio + € 318,75 x fase introduttiva + €
638,25 x fase di trattazione ed istruttoria + € 638,25 x fase decisionale;
e per il giudizio di secondo grado, € 402,00 x fase di studio + € 402,00 x fase introduttiva + € 372,00 x fase di trattazione + € 638,25 x fase decisionale) di cui in dispositivo;
importo complessivo – quello relativo al giudizio di appello - da devolversi all'Erario stante, per lo stesso giudizio di secondo grado, l'ammissione della Spampinato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della medesima – la cui Parte_1
impugnazione è stata totalmente disattesa, e senza che ciò rimanga precluso da detta sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato (conf. Cass.SS.UU. 4315/2020) - dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Le spese di c.t.u. vanno lasciate, per intero, a definitivo carico delle appellanti incidentali.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 37/2023 del 4.1.2023 proposto, con citazione del 29.6.2023, da (n.q. di erede di nei confronti Parte_1 Persona_1
della e della Controparte_3 [...]
nonché sull'appello incidentale da queste ultime proposto – Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello principale,
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna la
[...]
e la in Controparte_3 Controparte_1
riforma della sentenza impugnata che le condannava al pagamento di maggiori somme, al pagamento in favore di n.q. della minor Parte_1
somma di complessivi € 3.965,50, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- compensa per ¼ le spese del doppio grado di giudizio, e condanna la e la Controparte_3 Controparte_1
al pagamento degli ulteriori ¾ delle spese di rappresentanza e difesa in
[...]
prime ed in seconde cure di controparte, e così al pagamento: a) quanto al giudizio di primo grado, di complessivi € 1.914,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di secondo grado – ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato - di complessivi € 1.814,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge sulla minor somma di € 1.043,20,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)