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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZIO SARA MARIA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Via S. Agostino n. 9 TIRANO (SO)
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO CP_1 C.F._3
SARA MARIA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Via S. C.F._2
Agostino n. 9 TIRANO (SO)
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 04.09.2010 in Villa di NO (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Villa di NO (SO), atto n. 1, p. I, anno 2010).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (13.04.2010). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 08.01.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e
[...]
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 15.05.2025.
3. All'udienza del 02.04.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza/il grave pregiudizio all'educazione della prole.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
05.05.1979 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato il 04.09.2010 a Villa di NO (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Villa di NO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I sigg. e vengono autorizzati a vivere separati, Parte_1 CP_1
con obbligo del reciproco rispetto.
- Il figlio è affidato in via condivisa tra i genitori e collocato Persona_2
prevalentemente presso il padre. La madre avrà diritto di: - vedere il figlio quando vuole e tenerlo anche a dormire indicativamente due giorni la settimana, da individuarsi in accordo con il padre ed il ragazzo;
- tenere il figlio alcuni giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed estive, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze del minore.
- La casa coniugale di NZ (SO), Via Roma n. 11, viene assegnata al marito, che continuerà ad abitarvi con il figlio.
- I genitori provvederanno a mantenere il figlio direttamente quando è con ciascuno di loro ed il sig. si accolla il pagamento del 100% delle spese CP_1
straordinarie inerenti il ragazzo, come individuate secondo il protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio.
- La sig.ra è autorizzata a continuare a percepire integralmente l'Assegno Pt_1
Unico per i figli erogato dall'INPS.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensili di € 300,00, CP_1 Pt_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento.
pagina 3 di 4 - L'autovettura Skoda Roomster tg. EF984VM di proprietà del sig. CP_1
viene assegnata in godimento e ceduta in proprietà alla sig.ra
[...] Pt_1
[...]
- Salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZIO SARA MARIA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Via S. Agostino n. 9 TIRANO (SO)
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO CP_1 C.F._3
SARA MARIA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Via S. C.F._2
Agostino n. 9 TIRANO (SO)
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 04.09.2010 in Villa di NO (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Villa di NO (SO), atto n. 1, p. I, anno 2010).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (13.04.2010). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 08.01.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e
[...]
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 15.05.2025.
3. All'udienza del 02.04.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza/il grave pregiudizio all'educazione della prole.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
05.05.1979 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato il 04.09.2010 a Villa di NO (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Villa di NO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I sigg. e vengono autorizzati a vivere separati, Parte_1 CP_1
con obbligo del reciproco rispetto.
- Il figlio è affidato in via condivisa tra i genitori e collocato Persona_2
prevalentemente presso il padre. La madre avrà diritto di: - vedere il figlio quando vuole e tenerlo anche a dormire indicativamente due giorni la settimana, da individuarsi in accordo con il padre ed il ragazzo;
- tenere il figlio alcuni giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed estive, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze del minore.
- La casa coniugale di NZ (SO), Via Roma n. 11, viene assegnata al marito, che continuerà ad abitarvi con il figlio.
- I genitori provvederanno a mantenere il figlio direttamente quando è con ciascuno di loro ed il sig. si accolla il pagamento del 100% delle spese CP_1
straordinarie inerenti il ragazzo, come individuate secondo il protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio.
- La sig.ra è autorizzata a continuare a percepire integralmente l'Assegno Pt_1
Unico per i figli erogato dall'INPS.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensili di € 300,00, CP_1 Pt_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento.
pagina 3 di 4 - L'autovettura Skoda Roomster tg. EF984VM di proprietà del sig. CP_1
viene assegnata in godimento e ceduta in proprietà alla sig.ra
[...] Pt_1
[...]
- Salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4