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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28603/2024
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1
Toledo 205 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruggiero
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti dell' . CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario utile a conseguire la maggiorazione contributiva prevista dalla Legge
388/2000 in favore dei lavoratori che abbiano una invalidità pari almento al 74%..
Costituitosi in giudizio, l in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice adito sostenendo che, vertendo l'odierna controversia sul diritto al riconoscimento di benefici pensionistici relativi ad una pensione pubblica, la stessa rientra nella cognizione della
Corte dei Conti.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Ebbene, preliminarmente occorre verificare se l'odierna controversia rientri nella giurisdizione di questo Giudice o se, piuttosto - come sostenuto dall'istituto resistente - la stessa debba essere devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione riguardo alle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei lavoratori pubblici (artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214). l'accertamento del requisito sanitario è funzionale al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico. Quanto appena detto emerge in maniera chiara dalla semplice lettura del ricorso introduttivo.
In conclusione, acclarato che la domanda della parte ricorrente è sostanzialmente volta al riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000 (e in quanto tale concerne una “questione pensionistica”) e considerato che la ricorrente è una dipendente pubblico, si ritiene che l'odierna controversia rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti in conformità agli artt. artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.
In tal senso si è anche di recente affermato che La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass.
Sez. Un. 13-5-2021, n. 12903).
Nella specie la ricorrente è dipendente pubblica e quindi ogni controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Considerata la complessità delle questioni affrontate sussistono gravi motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti;
b) onera le parti alla riassunzione dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente nel termine di 90 giorni dalla data odierna c) compensa le spese di lite..
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28603/2024
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1
Toledo 205 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruggiero
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti dell' . CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario utile a conseguire la maggiorazione contributiva prevista dalla Legge
388/2000 in favore dei lavoratori che abbiano una invalidità pari almento al 74%..
Costituitosi in giudizio, l in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice adito sostenendo che, vertendo l'odierna controversia sul diritto al riconoscimento di benefici pensionistici relativi ad una pensione pubblica, la stessa rientra nella cognizione della
Corte dei Conti.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Ebbene, preliminarmente occorre verificare se l'odierna controversia rientri nella giurisdizione di questo Giudice o se, piuttosto - come sostenuto dall'istituto resistente - la stessa debba essere devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione riguardo alle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei lavoratori pubblici (artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214). l'accertamento del requisito sanitario è funzionale al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico. Quanto appena detto emerge in maniera chiara dalla semplice lettura del ricorso introduttivo.
In conclusione, acclarato che la domanda della parte ricorrente è sostanzialmente volta al riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000 (e in quanto tale concerne una “questione pensionistica”) e considerato che la ricorrente è una dipendente pubblico, si ritiene che l'odierna controversia rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti in conformità agli artt. artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.
In tal senso si è anche di recente affermato che La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass.
Sez. Un. 13-5-2021, n. 12903).
Nella specie la ricorrente è dipendente pubblica e quindi ogni controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Considerata la complessità delle questioni affrontate sussistono gravi motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti;
b) onera le parti alla riassunzione dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente nel termine di 90 giorni dalla data odierna c) compensa le spese di lite..
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio