Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 462 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con gli avv.ti PONTE FLAVIO VINCENZO E Parte_1
COLAIACOVO PAOLA FILOMENA appellante
E
con l'avv.to BALDINI CRISTIANO Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
, dipendente della società presso lo Parte_1 Controparte_1
stabilimento di Figline Vegliaturo dal settembre 2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/2012 impugnava il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 14/10/2021,
Il tribunale di Cosenza ha disposto il mutamento del rito, constatando che il ricorrente era stato assunto dapprima a tempo determinato, in forza di contratto a termine del
3.9.2014, e che il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato dal 2.9.2016, sicchè rientrava nell'ambito applicativo del dlgs. n.
23/2015.
Sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, ha rilevato a) che il ricorrente, in merito alla soppressione della posizione lavorativa di quality assurance engineer, aveva dedotto che la detta posizione soppressa non gli era mai stata attribuita, né di fatto né di diritto, senza però indicare la diversa posizione che avrebbe ricoperto all'interno dell'organigramma aziendale;
b) che secondo le risultanze dell'espletata istruttoria orale, il ricorrente aveva sempre disimpegnato le mansioni ricomprese nella detta posizione di quality assurance enginner “quali descritte nel documento n. 35 allegato alle memoria (job description)”c) che dalle dichiarazioni testimoniali era risultata comprovata la soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal e la Parte_1
riferibilità di tale soppressione al riassetto riorganizzativo.
Ha ritenuto, infine, l'impossibilità di reimpiego del […] anche in mansioni Parte_1 inferiori e anche presso altre società del gruppo” poiché “la posizione lavorativa ricoperta dallo stesso è stata soppressa presso lo stabilimento di Figline Vigliaturo e non è mai stata prevista nell'organigramma aziendale di altri stabilimenti”, precisando sul punto che il descritto quadro probatorio è corroborato dalla “mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile” ai fini della ricollocazione e che, sull'unica posizione lavorativa indicata dal ricorrente come disponibile (quella di quality engineer presso la sede di Teramo, lasciata vacante dall'Ing. , dimissionaria) che “come da documentazione agli atti, non Persona_1 solo [ndr. l'Ing non era dipendente della società convenuta (avendo lavorato Per_1
alle dipendenze della società Alfagomma Industrial s.p.a. dal 1.3.2020 alla data delle dimissioni rassegnate il 9.10.2021), ma ulteriormente, per come riferito dai testi escussi, svolgeva mansioni tutto diverse da quelle svolte dal ricorrente” 1.
Pag. 2 di 9 Ha quindi concluso, affermando “l'effettiva inesistenza, all'epoca del licenziamento, di alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa e per l'espletamento di mansioni equivalenti (implicanti il medesimo bagaglio professionale) e neppure inferiori e ciò non solo avuto riguardo all'organigramma della società resistente ma anche di quelle altre del medesimo gruppo”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. l'errata valutazione dell'obbligo di repêchage, sostenendo che a) il primo giudice non ha tenuto conto della “confessione” del datore di lavoro di non avere operato alcuna ragionevole indagine volta alla possibile ricollocazione del ricorrente in mansioni anche diverse ed inferiori, poiché nella stessa lettera di licenziamento (all. n. 3 fasc. I grado ric. doc. 13) indirizzata al ricorrente si affermava: “non è possibile occuparLa in posizioni di lavoro equivalenti a quella da lei occupata”, da ciò desumendosi la implicita ammissione di non avere effettuato alcuna adeguata indagine diretta alla ricerca di possibili collocazioni, anche di natura inferiore a quelle ricoperte dal ricorrente al momento del licenziamento;
b) il datore di lavoro non ha dato prova della concreta valutazione dell'ipotesi di adibire il ricorrente ad altre mansioni, anche inferiori, tenuto conto delle diverse e numerose attività svolte dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, descritte nel ricorso di primo grado e non smentite dalla parte resistente ed in considerazione delle quali sarebbe stato in grado di lavorare in un qualsiasi reparto della fabbrica o in uno qualsiasi degli stabilimenti facenti parte del gruppo Alfagomma nel mondo se solo gli fosse stato proposto;
c) il giudice di prime cure, non solo ha ingiustamente rigettato, con l'ordinanza istruttoria del 02/01/2023, le richieste di prova testimoniale del ricorrente, per asserita genericità, impedendo di fatto allo stesso di dimostrare il fondamento delle proprie pretese, ma ha assunto immotivatamente come dirimenti, citandole testualmente, le dichiarazioni dei testi di parte resistente, che in realtà hanno solo confermato la superficialità dell'agire datoriale che, a mezzo di mail di contenuto generico, chiedeva ai vari responsabili interpellati del Gruppo Alfagomma l'esistenza di posizioni libere per ricollocare il ricorrente. Il primo giudice ha ignorato il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi
Pag. 3 di 9 escussi, ha omesso sia la valutazione sulla credibilità degli stessi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi ( quali la loro qualità di diretti responsabili della società datoriale), sia la valutazione sulla convergenza delle dichiarazioni testimoniali assunte con gli eventuali elementi di prova acquisiti (al riguardo si sottolinea che nelle mail, a cui si riferiscono i testimoni della resistente, non venivano illustrate né le competenze delle persone coinvolte, né le precedenti esperienze, né venivano fornite le job description (o mansionari), ma si utilizzava come unico parametro per la ricerca di posizioni libere il nome assegnato alla posizione ricoperta;
d) che al momento del suo licenziamento vi era un dipendente della impiegato Controparte_1 presso lo stabilimento di Figline Vegliaturo all'interno del Team della “Qualità”, il Sig.
, il quale aveva raggiunto già da tempo l'età e maturato i contributi per la Persona_2
pensione (veniva, infatti, poi collocato in pensione nel Gennaio - Febbraio 2023), la cui posizione avrebbe potuto essere ricoperta dal ricorrente. Inoltre, a distanza di soli 6 mesi dal licenziamento del ricorrente, l'Azienda avviava tramite il portale della Regione
Calabria una selezione di personale con nota prot. N. 166493 del 05/04/2022 (che si riproduceva) che avrebbe portato all'assunzione di altri operai presso lo stesso stabilimento di Figline, dove era impiegato il ricorrente;
e) l'erronea ritenuta incompatibilità della posizione lavorativa della ai fini del repêchage, Per_1
dipendente che si era dimessa in data 9 Ottobre 2021 (le dimissioni venivano prodotte in primo grado dalla società), data molto vicina e precedente a quella del 14 Ottobre 2021, la quale rivestiva la posizione di Quality Engineer a Teramo, presso una delle sedi del
Gruppo Alfagomma.
Ha lamentato che il giudice ha errato nel ritenere irrilevante la prova offerta “alla luce della comprovata circostanza dell'avere la prestato attività lavorativa alle Per_1
dipendenze di altra società, diversa da quella convenuta” e ciò perché la Per_1
risultava assunta da Alfagomma Industrial, altra società del medesimo gruppo imprenditoriale Alfagomma, al quale si estendeva l'obbligo della parte datoriale di ricercare posizioni conciliabili con quella del ricorrente, sottolineandosi che nel contratto di assunzione sottoscritto dal ricorrente nel 2014 si leggeva testualmente (doc.
n. 5): “ La sede di lavoro sarà presso il nostro stabilimento di Mangone ma si concorda sin d'ora che la società potrà trasferirLa presso un'altra azienda o filiale del Gruppo
Pag. 4 di 9 Alfagomma.”; gli stessi testimoni della società avevano legittimato tale estensione confermando che la ricerca effettuata nell'interesse di aveva riguardato anche Parte_1
eventuali posizioni presso altre società del gruppo.
Il giudicante se avesse approfondito la tematica delle job description (anche mediante l'ammissione dei testi di parte ricorrente sui relativi capitoli di prova), avrebbe potuto constatare la compatibilità della mansione di Quality Assurance Engineer (ricoperta dal ricorrente al momento del licenziamento) e quella di Quality Engineer, lasciata libera presso AGI (Alfagomma Industria) dall'Ing. al contrario si è Persona_1
appiattito sulle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte avversa, in particolare su quelle del teste (udienza del 01/06/2023), il quale si era limitato a Tes_3 sostenere la “diversa professionalità” e “ diversa preparazione anche universitaria” e senza considerare che entrambi i dipendenti in questione erano in possesso della medesima laurea in Ingegneria e che, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale sussiste l'obbligo formativo, estensivo dell'obbligo di repêchage nel senso che il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla formazione necessaria perché il lavoratore possa essere utilmente impiegato in altre mansioni al fine di evitare il licenziamento, con la conseguenza che soltanto ove la formazione si riveli impossibile, o antieconomica, è possibile procedere legittimamente con il licenziamento del lavoratore.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) Dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità̀ del licenziamento intimato al ricorrente con nota datata 14/10/2021, per tutti i motivi più̀ sopra esplicitati, in quanto ritorsivo, in ogni caso, illegittimo e del tutto privo di ogni giustificazione;
B) Conseguentemente condannare la soc. , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, all'immediata reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di una indennità̀ commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
C) Condannare la soc. resistente, tenuto conto dei fatti narrati in ricorso, del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato e del comportamento scorretto ed in mala fede tenuto dal datore di lavoro, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in misura non
Pag. 5 di 9 inferiore ad €.50.000,00, oltre oneri di legge, ovvero quella maggiore o minore somma che varrà determinare l'Adito Giudicante, anche in via equitativa.
D) Con la condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi.”
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In estremo subordine e nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte concernente la condanna alle spese inflitta al ricorrente.
Ha reiterato le istanze di prova orale.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è infondato.
Occorre premettere che, benchè parte appellante richiami le istanze di prova sulla ritorsività e la relativa tutela nelle conclusioni dell'atto, il gravame è incentrato esclusivamente sull'erronea valutazione dell'obbligo di repechage e quindi l'indagine in questa sede deve essere circoscritta a tale aspetto, essendo peraltro rimasta priva di censura l'argomentazione con cui il giudice ha ritenuto effettiva la soppressione del posto per ragioni riorganizzative.
Peraltro all'udienza del 7.7.2022 il ricorrente in sede di libero interrogatorio ha pure dichiarato di avere trovato un'altra occupazione e di essere interessato solo ad una proposta conciliativa di tipo economico, che tuttavia ha rifiutato in corso di causa.
Ciò posto, i testi escussi – le cui deposizioni sono state richiamate dal giudice di prime cure (cfr dep. verbale dell'udienza del 01.06.2023, e Tes_4 CP_2 Tes_1
particolarmente a conoscenza dei fatti di causa, siccome il primo direttore dello stabilimento di Figline Vigliaturo ove il ricorrente era addetto, il secondo responsabile di produzione anche sullo stabilimento di Figline ed il terzo direttore del personale) - hanno tutti confermato - ed il tentativo infruttuoso risulta dalle mail prodotte -
l'impossibilità della ricollocazione del ricorrente anche in mansioni inferiori stante gli organici al completo in tutti gli stabilimenti della di cui sono Controparte_1
Pag. 6 di 9 stati prodotti gli organigrammi del 2021/2022 (cfr doc. 19 del fascicolo di parte appellata) ed il cui contenuto è stato confermato dai medesimi testi.
La richiesta di prova orale, ribadita in appello e relativa al repechage si appalesa del tutto inutile, in quanto verte sull'esistenza di una posizione lavorativa rimasta vacante per dimissioni, ricoperta dall'ing. dipendente presso la (diversa) società Persona_1
Alfagomma Industrial.
Ed invero, tale circostanza potrebbe assumere rilievo soltanto ove si potesse affermare l'estensione – nel caso di specie - dell'obbligo di repechage anche ad altre società del gruppo, tenuto conto del principio secondo cui il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre, a meno che tale collegamento non configuri un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in ragione dell'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo.
Sulla base di tale premessa è stato affermato in giurisprudenza che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo la figura della "codatorialità" ovvero la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, impone che l'assolvimento dell'obbligo di "repechage" sia valutato in relazione a tutte le società del gruppo;
pertanto, ai fini di tale estensione, non è sufficiente la mera deduzione dell'esistenza di un gruppo di imprese (ex multis Cass. n. 11166/2018).
Ora la circostanza che la datrice di lavoro abbia tentato una ricollocazione anche in altre società del gruppo non prova l'unicità del centro di imputazione (negato dalla società appellata), né dimostra ciò il fatto che il ricorrente potesse essere trasferito anche in una sede di altra società del gruppo, essendo necessario, invece, dedurre e dimostrare la codatorialità e quindi gli elementi di un'unica struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in
Pag. 7 di 9 modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo, circostanze neanche dedotte in ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, è del tutto irrilevante accertare se le mansioni dei due dipendenti (cioè quelle del e quelle della fossero o meno Parte_1 Per_1
equivalenti e/o fungibili, con la precisazione che comunque è da escludere un obbligo di formazione a carico del datore di lavoro per rendere operativa la ricollocazione (cfr
Cass. n. 10627/2024 In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato).
Per quanto riguarda, infine, le asserite nuove assunzioni, la documentazione prodotta
(doc. 10 del fasc. parte appellante) riguarda una selezione per il profilo di operaio relativa all'adempimento degli obblighi di assunzione per le categorie protette ex art. 18 comma 2 L. 68/1999, che la società era tenuta ad assolvere (cfr convenzioni stipulate con la Regione Calabria Allegati nn. 4-5-6 del fasc.parte appellata) secondo una quota che non può essere intaccata;
con riferimento al collocamento in quiescenza del dipendente Fuoco, è pacifico che tale posizione si sia resa vacante solo a distanza di un anno e mezzo dopo il licenziamento del ricorrente sicchè non assume alcun rilievo sul piano del reimpiego rispetto al quale le soluzioni prospettabili al lavoratore potevano essere solo quelle esistenti al momento della soppressione del posto.
Per i motivi suesposti, l'appello va rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 19.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1645/2023, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori come per legge;
Pag. 8 di 9 3.dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Gabriella Portale
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Citava al riguardo la deposizione del teste : “l'ingegnere , dipendente di Tes_1 Testimone_2
Alfagomma Industrial s.p.a., che si è dimessa se non erro i primi di ottobre del 2021, era addetta alle mansioni di che si occupa del sistema qualità, della certificazione ISO, mentre il Parte_2 quality assurance engeneer ha un ruolo sul processo produttivo, si tratta di due ruoli e di tipologia di mansioni completamente diverse e che presuppongono una professionalità completamente diversa, basti dire che per il quality sistem engeneer occorre una diversa preparazione anche universitaria ed è necessario fare corsi specifici per conseguire un'abilitazione e non aveva certamente questa Parte_1 preparazione e questa professionalità, faceva un mestiere completamente diverso e presupponente un bagaglio professionale diverso”.