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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17196/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 17196/2019 promossa da:
, con il patrocinio degli avvocati Parte_1
AUGUSTO AZZINI e NADIA MARCOLI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), Piazza della
Loggia n. 5 presso il loro studio
OPPONENTE
contro
, in persona del Liquidatore della procedura di liquidazione Controparte_1 del patrimonio dott. e del Liquidatore Sociale dott. , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. STEFANO SANTI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Vittorio Emanuele II n. 1 presso il suo studio
OPPOSTA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata: in via principale e nel merito:
a) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato per tutti i motivi esposti, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta per tutti i titoli di cui al ricorso monitorio;
b) accertata e dichiarata la sussistenza degli illeciti contestati, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto di servizi di cui è causa per fatto e colpa dell'opposta e condannare la stessa a risarcire di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, Controparte_4 nell'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione ove dovuti e come per legge;
in ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari. pagina 1 di 7 In via istruttoria:
- richiamato il contenuto dei precedenti scritti difensivi e ricordato che, ove vi sia lesione dell'immagine commerciale, è risarcibile anche il danno non patrimoniale, che può essere liquidato, anche in via equitativa, da parte del Giudice, se ritenuto opportuno, si richiede l'ammissione di prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che ……
- si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo telematico del d.i. R.G. n. 14358/2019”.
Per parte opposta
“Nel merito: sempre per i motivi dedotti in causa e previe tutte le declaratorie del caso, rigettarsi l'opposizione avversaria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettarsi ogni domanda –nessuna esclusa – così come formulata da in atto di citazione ex art. 645 Parte_1 cpc.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannarsi comunque al pagamento a favore Parte_1 di della complessiva somma di €291.529,62 “con gli interessi moratori Controparte_1 dalla data delle singole scadenze al saldo”(o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta), nonché rigettarsi ogni domanda – nessuna esclusa – così come formulata da in atto Parte_1 di citazione ex art. 645 cpc. In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi già dedotti nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5053/2019 emesso dal Tribunale di
[...]
Brescia in data 13-14 ottobre 2019, con il quale alla stessa era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 291.529,62, oltre interessi e spese liquidate, a titolo di Controparte_1 saldo delle fatture emesse per l'attività svolta in forza di contratto di appalto avente ad oggetto lo svolgimento di opere nel settore vitivinicolo.
Nel ricorso per ingiunzione esponeva di essere creditrice nei confronti Controparte_1 della dell'anzidetto importo “per attività svolta in forza di contratto Parte_1
d'appalto del 11.11.2018”, con riferimento al quale erano state emesse n. 4 fatture solo parzialmente pagate, e che ogni invito al pagamento era risultato vano.
A sostegno della propria opposizione, la deduceva i) di aver stipulato in Parte_1 data 11 novembre 2018 con un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto CP_1
l'esecuzione di lavorazioni sui filari e gli interfilari dei vigneti di per l'annata agraria 11 Controparte_4 novembre 2018 - 10 novembre 2019; ii) che, in virtù di tale contratto, aveva assunto le CP_1 obbligazioni di cui agli artt. 7, 10 e 11 del predetto contratto, concernenti gli obblighi economici, previdenziali e assicurativi sulla stessa gravanti in relazione ai rapporti di lavoro con i propri pagina 2 di 7 dipendenti;
iii) che, nel febbraio 2019, a seguito di un'inchiesta condotta dalla Procura della
Repubblica di Brescia, all'amministratore delegato e al presidente del Consiglio di Amministrazione di era stata contestata la commissione di alcuni reati, tra cui i delitti di cui all'art. 603 bis CP_1
c.p.; iv) di aver appreso tali circostanze dagli organi di stampa e di aver, quindi, sollecitato CP_1
a trasmettere la documentazione di cui agli artt. 10 e 11 del contratto d'appalto comprovante la
[...] regolarità dei rapporti di lavoro in essere con i dipendenti impegnati nelle lavorazioni in corso presso i vigneti di v) che, tuttavia, si era sempre sottratta ai propri obblighi Controparte_4 CP_1 informativi, omettendo di inviare la documentazione richiesta;
vi) di aver, quindi, comunicato a in data 8 aprile 2019, che, a fronte del suo protratto inadempimento, il contratto doveva CP_1 intendersi risolto;
vii) che, in data 17 aprile 2019, la società odierna convenuta era stata posta in liquidazione;
viii) che, in data 29 maggio 2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva comunicato a l'avvio di procedimento ispettivo relativo alla verifica del contratto di appalto stipulato Controparte_4 con ix) che, in data 24 giugno 2019, FAI CISL Brescia aveva notificato a una CP_1 Parte_1 comunicazione con la quale veniva segnalata l'intenzione di agire nei suoi confronti quale committente di per il recupero dei crediti (contributivi e retributivi) vantati dai lavoratori di CP_1 quest'ultima; x) che, pertanto, l'inadempimento della convenuta alle proprie obbligazioni aveva esposto al “rischio patire un pregiudizio patrimoniale di notevole entità, ovvero di dover Controparte_4 corrispondere ai dipendenti della convenuta opposta i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”; xi) che la condotta di aveva, altresì, cagionato un “rilevantissimo pregiudizio di CP_1 immagine” a suo danno;
xii) che, in data 21 ottobre 2019, era stato notificato a il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 5053/2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 291.529,62, oltre interessi e spese.
Ciò posto, parte opponente deduceva di aver legittimamente invocato le eccezioni dilatorie di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c. e, per l'effetto, domandava la revoca del decreto oggetto di opposizione, nonché declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto dell'11 novembre 2018, con condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti e patiendi.
Con comparsa depositata in data 3 marzo 2020, si costituiva in giudizio Controparte_1 domandando, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nello specifico, la difesa di deduceva i) che controparte aveva espressamente CP_1 riconosciuto di aver affidato a l'esecuzione di determinate lavorazioni sui propri vigneti;
ii) CP_1 che la stessa aveva, parimenti, riconosciuto di aver sottoscritto con la società opposta contratto d'appalto concernente l'esecuzione delle predette opere;
iii) che aveva altresì espressamente Parte_1 riconosciuto che le opere di cui sopra erano state regolarmente eseguite da iv) che controparte
CP_1 si era limitata a contestare la mancata consegna da parte di della documentazione inerente la
CP_1 regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti della società opposta;
v) che
CP_1 versando in una situazione di crisi, aveva presentato avanti il competente Tribunale di Brescia istanza per aderire alla procedura di sovraindebitamento e che, in data 24 giugno 2019, il Tribunale di Brescia aveva nominato quale professionista facente funzioni di OCC il dott. vi) che in data 10 Controparte_2 febbraio 2020 era stato altresì depositato ricorso ex art. 7 e 14 ter L. 3/2012 con cui la debitrice aveva formulato domanda di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi
CP_1
pagina 3 di 7 da sovraindebitamento;
vii) che era, quindi, imminente l'apertura da parte del Tribunale della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14 ter della L. 3/2012; viii) che, essendo la procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli stessi principi propri della procedura fallimentare, dovevano ritenersi applicabili i principi enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di appalto in caso di fallimento dell'appaltatore (ed in particolare del rapporto tra la disposizione di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003 e il fallimento dell'appaltatore, che non prevede la possibilità per il committente di sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore in caso di omissione del DURC); ix) che, pertanto, l'opponente non poteva rifiutare il pagamento delle somme azionate in sede Parte_1 monitoria eccependo l'esistenza della garanzia prevista dall'art. 29 D.lgs. 276/2003; x) in via subordinata, che era onere di fornire prova di aver corrisposto le somme oggetto del Parte_1 contendere direttamente ai lavoratori dipendenti di ovvero agli Enti Previdenziali;
xi) che, in CP_1 ogni caso, il rifiuto del pagamento da parte di era contrario a buona fede ai sensi dell'art. Parte_1
1460, comma 2 c.c.; xii) di non essere nelle condizioni di presentare un DURC regolare perché tutti i clienti di a decorrere dal mese di febbraio 2019, avevano sospeso ogni pagamento dei CP_1 corrispettivi maturati da per le opere svolte. CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 22 ottobre 2020, il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, dapprima, al giorno 7 marzo 2024, successivamente rinviata al 20 febbraio 2025. La causa era, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'opposizione svolta dalla è fondata e merita accoglimento nei termini Controparte_5 che seguono.
Occorre premettere che nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, in quanto il creditore opposto - seppur formalmente convenuto - riveste sostanzialmente la posizione dell'attore, mentre il debitore opponente
- formalmente attore - svolge nella sostanza il ruolo di convenuto, con la conseguenza che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, l'esistenza del credito, incombe in capo all'opposto
(attore sostanziale), mentre l'opponente è tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
Ciò premesso, ha agito in sede monitoria domandando il pagamento in Controparte_1 proprio favore dell'importo di € 291.529,62 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavorazioni sui filari e sugli interfilari dei vigneti di per l'annata agraria 11 novembre Controparte_4
2018 - 10 novembre 2019, in forza di contratto d'appalto stipulato in data 11 novembre 2018.
La società opponente non ha contestato il titolo in forza del quale ha agito, né l'esatta CP_1 esecuzione delle lavorazioni da quest'ultima svolte, così come neppure il quantum oggetto di pretesa.
La ha, invece, invocato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Parte_1 con conseguente inesigibilità del credito azionato da - in ragione dell'inadempimento da parte CP_1 di quest'ultima rispetto a un'obbligazione collaterale di protezione/collaborazione, consistita nella pagina 4 di 7 mancata trasmissione della documentazione di cui agli artt. 10 e 11 del contratto d'appalto (DURC, documento unico di regolarità contributiva) comprovante la regolarità dei rapporti di lavoro in essere con i dipendenti impegnati nelle lavorazioni presso i vigneti di nonché il pagamento di Controparte_4 contributi e retribuzioni. Non solo, parte opponente ha altresì domandato la risoluzione del contratto di appalto in oggetto nonché il risarcimento del danno reputazionale subito a causa della condotta illecita di CP_1
D'altro canto, l'opposta non ha negato di non aver mai trasmesso a controparte la documentazione richiesta né ha allegato di avere effettivamente corrisposto quanto dovuto ai propri dipendenti. Anzi, ha espressamente affermato di non risultare “oggi nelle condizioni di presentare un DURC CP_1 regolare perché tutti i suoi clienti hanno sospeso a decorrere dal mese di febbraio 2019 ogni pagamento dei corrispettivi maturati da per le opere svolte (tra cui anche )” (cfr. CP_1 Parte_1 pag. 17 e 18 comparsa di costituzione). L'opposta si è, quindi, limitata ad eccepire che controparte non può rifiutare l'adempimento della propria obbligazione sulla base del dedotto inadempimento da parte di di obbligazioni collaterali ed accessorie rispetto all'obbligazione principale, pacificamente CP_1 adempiuta. In secondo luogo, parte opposta ha evidenziato che “la procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli stessi principi che regolano la procedura fallimentare” (cfr. pag. 9 comparsa) e che, pertanto, anche sotto tale profilo la mancata trasmissione dei DURC non rappresenta circostanza idonea a legittimare la sospensione del pagamento da parte della committente.
Ebbene, si osserva in primo luogo che nel caso di specie ricorre un contratto di appalto di servizi in cui
è appaltante-committente e che, pertanto, “alla stregua della disciplina in materia e Controparte_4 degli scopi dalla stessa tutelati circa la necessità della verifica della legittima posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti della ditta appaltatrice e della conseguente configurabilità della responsabilità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice” (cfr. Cass., n. 4079/2022), è indubbio che fosse tenuta alla regolare presentazione del DURC, tanto è vero che Controparte_1
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicò a l'avvio di procedimento ispettivo relativo Controparte_4 alla verifica del contratto di appalto stipulato con (doc. 7 parte opponente). CP_1
Quanto alla ratio della solidarietà tra appaltatore e committente di cui all'art. 29, comma 2 D.Lgs. n.
276/2003 - “che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative” - la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la stessa è da individuarsi nell'“incentivo al corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768)” (cfr. Cass., n.
4079/2022).
Da ciò deriva che il committente - nella specie - è indubbiamente tenuto a chiedere alle Controparte_4 aziende appaltatrici - nella fattispecie - tutti i documenti necessari a CP_1 Controparte_1 dimostrare la regolarità delle posizioni contributive e previdenziali dei dipendenti tra cui, innanzitutto, il DURC, che costituisce la certificazione necessaria per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Invero, è solo dal regolare possesso del DURC che è possibile desumere con certezza l'avvenuta corresponsione di tutto quanto dovuto, a tale titolo, all e all' . CP_6 CP_7
pagina 5 di 7 Ciò posto, è pacifico che non abbia mai trasmesso a Controparte_1 Controparte_4 seppur da questa sollecitata, la documentazione richiesta, così come, del resto, è pacifica la stessa inesistenza di un DURC regolare, come affermato dalla stessa opposta (cfr. pag. 17 e 18 comparsa di costituzione). È, inoltre, documentalmente dimostrato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicò
a l'avvio di procedimento ispettivo (di cui non è stata dimostrata la conclusione) Controparte_4 concernente la verifica del contratto di appalto stipulato con (cfr. doc. 7) e che, in data CP_1
24 giugno 2019, FAI CISL Brescia comunicò all'opponente l'intenzione di agire nei confronti di quale committente di per il recupero dei crediti contributivi e retributivi Controparte_4 CP_1 vantati dai lavoratori di quest'ultima (cfr. doc. 8).
Pertanto, stanti la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione della committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a fronte dell'inadempimento di deve ritenersi che CP_1 CP_4 fosse legittimata a sospendere il pagamento delle prestazioni in virtù dell'art. 1460 c.c. La
[...] giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che, anche in caso di violazione di obbligazioni secondarie (quale è la mancata dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'adempimento delle obbligazioni assistenziali e previdenziali per i propri lavoratori), possa ravvisarsi essenzialità dell'obbligazione rispetto al sinallagma voluto dalle parti, così come la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione o della giustificazione del rifiuto ex art. 1460 c.c. (cfr. ex multis Cass., n.
10668/1999).
Del resto, si ribadisce (cfr. ordinanza 22 ottobre 2020) che l'art. 29 D.Lgs. 276/2003 trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro sia ammesso alla procedura fallimentare (cfr. Cass., n.
515/2016 secondo cui “l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione esperita dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro”) e che, conseguentemente, anche ammettendo la prospettata estensione al sovraindebitamento dei principi elaborati in tema di fallimento, non viene meno il rischio per la committente di essere chiamata a rispondere ex art. 29 cit. degli obblighi retributivi e contributivi rimasti inadempiuti.
Tutto ciò rilevato, deve essere dichiarato legittimo l'esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte di e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Controparte_4
Parte opponente ha altresì domandato la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 11 novembre 2018 con Va ribadito come, anche in caso di violazione di obbligazioni Controparte_1 secondarie, possa ravvisarsi essenzialità dell'obbligazione rispetto al sinallagma voluto dalle parti, così come l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione. Nella fattispecie, considerata la rilevanza del rischio per la committente, a fronte dell'accertato inadempimento dell'appaltatrice, di essere chiamata a rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi (di indeterminata quantificazione) dei dipendenti di ai sensi del summenzionato art. 29 D.Lgs. 10 CP_1 settembre 2003, n. 276, non può che essere dichiarato risolto il contratto d'appalto stipulato in data 11 novembre 2018 da e CP_1 Controparte_5
Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria svolta da parte opponente, stante la carenza di qualsivoglia prova in ordine ai danni dalla stessa - in tesi - subiti. Invero, l'opponente ha affermato che la condotta illecita di controparte le avrebbe cagionato un “grave danno reputazionale”, in ragione pagina 6 di 7 della grande diffusione mediatica che ebbe la vicenda, nonché in considerazione della notorietà del proprio marchio (“conosciutissimo non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal consumatore medio”, cfr. pag. 11 comparsa conclusionale parte opponente). A sostegno di tali asserzioni si è, Controparte_4 tuttavia, limitata a formulare capitoli di prova orale del tutto generici e a versare in atti articoli di giornale nell'ambito dei quali la società odierna opponente non viene in alcun modo menzionata (cfr. doc. 2).
Pertanto, la domanda risarcitoria svolta da non è meritevole di accoglimento. Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, per la fase di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al medesimo D.Lgs. per quella istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_5
accertato il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte della
[...]
Controparte_5
revoca il decreto ingiuntivo n. 5053/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 13-14 ottobre 2019 in favore di , Controparte_1 dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato in data 11 novembre 2018 da e CP_1 [...]
Controparte_5
rigetta la domanda risarcitoria svolta da Controparte_5
condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in € 607,00 per esborsi e in € 14.170,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 17196/2019 promossa da:
, con il patrocinio degli avvocati Parte_1
AUGUSTO AZZINI e NADIA MARCOLI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), Piazza della
Loggia n. 5 presso il loro studio
OPPONENTE
contro
, in persona del Liquidatore della procedura di liquidazione Controparte_1 del patrimonio dott. e del Liquidatore Sociale dott. , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. STEFANO SANTI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Vittorio Emanuele II n. 1 presso il suo studio
OPPOSTA
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Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata: in via principale e nel merito:
a) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato per tutti i motivi esposti, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta per tutti i titoli di cui al ricorso monitorio;
b) accertata e dichiarata la sussistenza degli illeciti contestati, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto di servizi di cui è causa per fatto e colpa dell'opposta e condannare la stessa a risarcire di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, Controparte_4 nell'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione ove dovuti e come per legge;
in ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari. pagina 1 di 7 In via istruttoria:
- richiamato il contenuto dei precedenti scritti difensivi e ricordato che, ove vi sia lesione dell'immagine commerciale, è risarcibile anche il danno non patrimoniale, che può essere liquidato, anche in via equitativa, da parte del Giudice, se ritenuto opportuno, si richiede l'ammissione di prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che ……
- si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo telematico del d.i. R.G. n. 14358/2019”.
Per parte opposta
“Nel merito: sempre per i motivi dedotti in causa e previe tutte le declaratorie del caso, rigettarsi l'opposizione avversaria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettarsi ogni domanda –nessuna esclusa – così come formulata da in atto di citazione ex art. 645 Parte_1 cpc.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannarsi comunque al pagamento a favore Parte_1 di della complessiva somma di €291.529,62 “con gli interessi moratori Controparte_1 dalla data delle singole scadenze al saldo”(o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta), nonché rigettarsi ogni domanda – nessuna esclusa – così come formulata da in atto Parte_1 di citazione ex art. 645 cpc. In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi già dedotti nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5053/2019 emesso dal Tribunale di
[...]
Brescia in data 13-14 ottobre 2019, con il quale alla stessa era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 291.529,62, oltre interessi e spese liquidate, a titolo di Controparte_1 saldo delle fatture emesse per l'attività svolta in forza di contratto di appalto avente ad oggetto lo svolgimento di opere nel settore vitivinicolo.
Nel ricorso per ingiunzione esponeva di essere creditrice nei confronti Controparte_1 della dell'anzidetto importo “per attività svolta in forza di contratto Parte_1
d'appalto del 11.11.2018”, con riferimento al quale erano state emesse n. 4 fatture solo parzialmente pagate, e che ogni invito al pagamento era risultato vano.
A sostegno della propria opposizione, la deduceva i) di aver stipulato in Parte_1 data 11 novembre 2018 con un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto CP_1
l'esecuzione di lavorazioni sui filari e gli interfilari dei vigneti di per l'annata agraria 11 Controparte_4 novembre 2018 - 10 novembre 2019; ii) che, in virtù di tale contratto, aveva assunto le CP_1 obbligazioni di cui agli artt. 7, 10 e 11 del predetto contratto, concernenti gli obblighi economici, previdenziali e assicurativi sulla stessa gravanti in relazione ai rapporti di lavoro con i propri pagina 2 di 7 dipendenti;
iii) che, nel febbraio 2019, a seguito di un'inchiesta condotta dalla Procura della
Repubblica di Brescia, all'amministratore delegato e al presidente del Consiglio di Amministrazione di era stata contestata la commissione di alcuni reati, tra cui i delitti di cui all'art. 603 bis CP_1
c.p.; iv) di aver appreso tali circostanze dagli organi di stampa e di aver, quindi, sollecitato CP_1
a trasmettere la documentazione di cui agli artt. 10 e 11 del contratto d'appalto comprovante la
[...] regolarità dei rapporti di lavoro in essere con i dipendenti impegnati nelle lavorazioni in corso presso i vigneti di v) che, tuttavia, si era sempre sottratta ai propri obblighi Controparte_4 CP_1 informativi, omettendo di inviare la documentazione richiesta;
vi) di aver, quindi, comunicato a in data 8 aprile 2019, che, a fronte del suo protratto inadempimento, il contratto doveva CP_1 intendersi risolto;
vii) che, in data 17 aprile 2019, la società odierna convenuta era stata posta in liquidazione;
viii) che, in data 29 maggio 2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva comunicato a l'avvio di procedimento ispettivo relativo alla verifica del contratto di appalto stipulato Controparte_4 con ix) che, in data 24 giugno 2019, FAI CISL Brescia aveva notificato a una CP_1 Parte_1 comunicazione con la quale veniva segnalata l'intenzione di agire nei suoi confronti quale committente di per il recupero dei crediti (contributivi e retributivi) vantati dai lavoratori di CP_1 quest'ultima; x) che, pertanto, l'inadempimento della convenuta alle proprie obbligazioni aveva esposto al “rischio patire un pregiudizio patrimoniale di notevole entità, ovvero di dover Controparte_4 corrispondere ai dipendenti della convenuta opposta i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”; xi) che la condotta di aveva, altresì, cagionato un “rilevantissimo pregiudizio di CP_1 immagine” a suo danno;
xii) che, in data 21 ottobre 2019, era stato notificato a il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 5053/2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 291.529,62, oltre interessi e spese.
Ciò posto, parte opponente deduceva di aver legittimamente invocato le eccezioni dilatorie di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c. e, per l'effetto, domandava la revoca del decreto oggetto di opposizione, nonché declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto dell'11 novembre 2018, con condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti e patiendi.
Con comparsa depositata in data 3 marzo 2020, si costituiva in giudizio Controparte_1 domandando, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nello specifico, la difesa di deduceva i) che controparte aveva espressamente CP_1 riconosciuto di aver affidato a l'esecuzione di determinate lavorazioni sui propri vigneti;
ii) CP_1 che la stessa aveva, parimenti, riconosciuto di aver sottoscritto con la società opposta contratto d'appalto concernente l'esecuzione delle predette opere;
iii) che aveva altresì espressamente Parte_1 riconosciuto che le opere di cui sopra erano state regolarmente eseguite da iv) che controparte
CP_1 si era limitata a contestare la mancata consegna da parte di della documentazione inerente la
CP_1 regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti della società opposta;
v) che
CP_1 versando in una situazione di crisi, aveva presentato avanti il competente Tribunale di Brescia istanza per aderire alla procedura di sovraindebitamento e che, in data 24 giugno 2019, il Tribunale di Brescia aveva nominato quale professionista facente funzioni di OCC il dott. vi) che in data 10 Controparte_2 febbraio 2020 era stato altresì depositato ricorso ex art. 7 e 14 ter L. 3/2012 con cui la debitrice aveva formulato domanda di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi
CP_1
pagina 3 di 7 da sovraindebitamento;
vii) che era, quindi, imminente l'apertura da parte del Tribunale della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14 ter della L. 3/2012; viii) che, essendo la procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli stessi principi propri della procedura fallimentare, dovevano ritenersi applicabili i principi enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di appalto in caso di fallimento dell'appaltatore (ed in particolare del rapporto tra la disposizione di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003 e il fallimento dell'appaltatore, che non prevede la possibilità per il committente di sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore in caso di omissione del DURC); ix) che, pertanto, l'opponente non poteva rifiutare il pagamento delle somme azionate in sede Parte_1 monitoria eccependo l'esistenza della garanzia prevista dall'art. 29 D.lgs. 276/2003; x) in via subordinata, che era onere di fornire prova di aver corrisposto le somme oggetto del Parte_1 contendere direttamente ai lavoratori dipendenti di ovvero agli Enti Previdenziali;
xi) che, in CP_1 ogni caso, il rifiuto del pagamento da parte di era contrario a buona fede ai sensi dell'art. Parte_1
1460, comma 2 c.c.; xii) di non essere nelle condizioni di presentare un DURC regolare perché tutti i clienti di a decorrere dal mese di febbraio 2019, avevano sospeso ogni pagamento dei CP_1 corrispettivi maturati da per le opere svolte. CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 22 ottobre 2020, il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, dapprima, al giorno 7 marzo 2024, successivamente rinviata al 20 febbraio 2025. La causa era, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'opposizione svolta dalla è fondata e merita accoglimento nei termini Controparte_5 che seguono.
Occorre premettere che nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, in quanto il creditore opposto - seppur formalmente convenuto - riveste sostanzialmente la posizione dell'attore, mentre il debitore opponente
- formalmente attore - svolge nella sostanza il ruolo di convenuto, con la conseguenza che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, l'esistenza del credito, incombe in capo all'opposto
(attore sostanziale), mentre l'opponente è tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
Ciò premesso, ha agito in sede monitoria domandando il pagamento in Controparte_1 proprio favore dell'importo di € 291.529,62 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavorazioni sui filari e sugli interfilari dei vigneti di per l'annata agraria 11 novembre Controparte_4
2018 - 10 novembre 2019, in forza di contratto d'appalto stipulato in data 11 novembre 2018.
La società opponente non ha contestato il titolo in forza del quale ha agito, né l'esatta CP_1 esecuzione delle lavorazioni da quest'ultima svolte, così come neppure il quantum oggetto di pretesa.
La ha, invece, invocato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Parte_1 con conseguente inesigibilità del credito azionato da - in ragione dell'inadempimento da parte CP_1 di quest'ultima rispetto a un'obbligazione collaterale di protezione/collaborazione, consistita nella pagina 4 di 7 mancata trasmissione della documentazione di cui agli artt. 10 e 11 del contratto d'appalto (DURC, documento unico di regolarità contributiva) comprovante la regolarità dei rapporti di lavoro in essere con i dipendenti impegnati nelle lavorazioni presso i vigneti di nonché il pagamento di Controparte_4 contributi e retribuzioni. Non solo, parte opponente ha altresì domandato la risoluzione del contratto di appalto in oggetto nonché il risarcimento del danno reputazionale subito a causa della condotta illecita di CP_1
D'altro canto, l'opposta non ha negato di non aver mai trasmesso a controparte la documentazione richiesta né ha allegato di avere effettivamente corrisposto quanto dovuto ai propri dipendenti. Anzi, ha espressamente affermato di non risultare “oggi nelle condizioni di presentare un DURC CP_1 regolare perché tutti i suoi clienti hanno sospeso a decorrere dal mese di febbraio 2019 ogni pagamento dei corrispettivi maturati da per le opere svolte (tra cui anche )” (cfr. CP_1 Parte_1 pag. 17 e 18 comparsa di costituzione). L'opposta si è, quindi, limitata ad eccepire che controparte non può rifiutare l'adempimento della propria obbligazione sulla base del dedotto inadempimento da parte di di obbligazioni collaterali ed accessorie rispetto all'obbligazione principale, pacificamente CP_1 adempiuta. In secondo luogo, parte opposta ha evidenziato che “la procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli stessi principi che regolano la procedura fallimentare” (cfr. pag. 9 comparsa) e che, pertanto, anche sotto tale profilo la mancata trasmissione dei DURC non rappresenta circostanza idonea a legittimare la sospensione del pagamento da parte della committente.
Ebbene, si osserva in primo luogo che nel caso di specie ricorre un contratto di appalto di servizi in cui
è appaltante-committente e che, pertanto, “alla stregua della disciplina in materia e Controparte_4 degli scopi dalla stessa tutelati circa la necessità della verifica della legittima posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti della ditta appaltatrice e della conseguente configurabilità della responsabilità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice” (cfr. Cass., n. 4079/2022), è indubbio che fosse tenuta alla regolare presentazione del DURC, tanto è vero che Controparte_1
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicò a l'avvio di procedimento ispettivo relativo Controparte_4 alla verifica del contratto di appalto stipulato con (doc. 7 parte opponente). CP_1
Quanto alla ratio della solidarietà tra appaltatore e committente di cui all'art. 29, comma 2 D.Lgs. n.
276/2003 - “che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative” - la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la stessa è da individuarsi nell'“incentivo al corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768)” (cfr. Cass., n.
4079/2022).
Da ciò deriva che il committente - nella specie - è indubbiamente tenuto a chiedere alle Controparte_4 aziende appaltatrici - nella fattispecie - tutti i documenti necessari a CP_1 Controparte_1 dimostrare la regolarità delle posizioni contributive e previdenziali dei dipendenti tra cui, innanzitutto, il DURC, che costituisce la certificazione necessaria per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Invero, è solo dal regolare possesso del DURC che è possibile desumere con certezza l'avvenuta corresponsione di tutto quanto dovuto, a tale titolo, all e all' . CP_6 CP_7
pagina 5 di 7 Ciò posto, è pacifico che non abbia mai trasmesso a Controparte_1 Controparte_4 seppur da questa sollecitata, la documentazione richiesta, così come, del resto, è pacifica la stessa inesistenza di un DURC regolare, come affermato dalla stessa opposta (cfr. pag. 17 e 18 comparsa di costituzione). È, inoltre, documentalmente dimostrato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicò
a l'avvio di procedimento ispettivo (di cui non è stata dimostrata la conclusione) Controparte_4 concernente la verifica del contratto di appalto stipulato con (cfr. doc. 7) e che, in data CP_1
24 giugno 2019, FAI CISL Brescia comunicò all'opponente l'intenzione di agire nei confronti di quale committente di per il recupero dei crediti contributivi e retributivi Controparte_4 CP_1 vantati dai lavoratori di quest'ultima (cfr. doc. 8).
Pertanto, stanti la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione della committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a fronte dell'inadempimento di deve ritenersi che CP_1 CP_4 fosse legittimata a sospendere il pagamento delle prestazioni in virtù dell'art. 1460 c.c. La
[...] giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che, anche in caso di violazione di obbligazioni secondarie (quale è la mancata dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'adempimento delle obbligazioni assistenziali e previdenziali per i propri lavoratori), possa ravvisarsi essenzialità dell'obbligazione rispetto al sinallagma voluto dalle parti, così come la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione o della giustificazione del rifiuto ex art. 1460 c.c. (cfr. ex multis Cass., n.
10668/1999).
Del resto, si ribadisce (cfr. ordinanza 22 ottobre 2020) che l'art. 29 D.Lgs. 276/2003 trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro sia ammesso alla procedura fallimentare (cfr. Cass., n.
515/2016 secondo cui “l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione esperita dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro”) e che, conseguentemente, anche ammettendo la prospettata estensione al sovraindebitamento dei principi elaborati in tema di fallimento, non viene meno il rischio per la committente di essere chiamata a rispondere ex art. 29 cit. degli obblighi retributivi e contributivi rimasti inadempiuti.
Tutto ciò rilevato, deve essere dichiarato legittimo l'esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte di e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Controparte_4
Parte opponente ha altresì domandato la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 11 novembre 2018 con Va ribadito come, anche in caso di violazione di obbligazioni Controparte_1 secondarie, possa ravvisarsi essenzialità dell'obbligazione rispetto al sinallagma voluto dalle parti, così come l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione. Nella fattispecie, considerata la rilevanza del rischio per la committente, a fronte dell'accertato inadempimento dell'appaltatrice, di essere chiamata a rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi (di indeterminata quantificazione) dei dipendenti di ai sensi del summenzionato art. 29 D.Lgs. 10 CP_1 settembre 2003, n. 276, non può che essere dichiarato risolto il contratto d'appalto stipulato in data 11 novembre 2018 da e CP_1 Controparte_5
Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria svolta da parte opponente, stante la carenza di qualsivoglia prova in ordine ai danni dalla stessa - in tesi - subiti. Invero, l'opponente ha affermato che la condotta illecita di controparte le avrebbe cagionato un “grave danno reputazionale”, in ragione pagina 6 di 7 della grande diffusione mediatica che ebbe la vicenda, nonché in considerazione della notorietà del proprio marchio (“conosciutissimo non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal consumatore medio”, cfr. pag. 11 comparsa conclusionale parte opponente). A sostegno di tali asserzioni si è, Controparte_4 tuttavia, limitata a formulare capitoli di prova orale del tutto generici e a versare in atti articoli di giornale nell'ambito dei quali la società odierna opponente non viene in alcun modo menzionata (cfr. doc. 2).
Pertanto, la domanda risarcitoria svolta da non è meritevole di accoglimento. Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, per la fase di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al medesimo D.Lgs. per quella istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_5
accertato il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte della
[...]
Controparte_5
revoca il decreto ingiuntivo n. 5053/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 13-14 ottobre 2019 in favore di , Controparte_1 dichiara risolto il contratto d'appalto stipulato in data 11 novembre 2018 da e CP_1 [...]
Controparte_5
rigetta la domanda risarcitoria svolta da Controparte_5
condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in € 607,00 per esborsi e in € 14.170,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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