Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'articolo 3, in lire ((1.700 milioni)) per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonche', per gli articoli 4 e 7, in lire ((850 milioni)) per l'anno 1989 e lire 1.580 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.