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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALLIGO SANTI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3737/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007418000 INTERESSI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 865/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
parte si è opposto alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, documento n. 29580202500007418000 – fascicolo n. 2024/000068639 relativo al pagamento di: Tasse auto anno
2012 – 2016 - 2017 -2018 – 2019 – 2020 – 2021 Contravv. cod. strada anno 2017 –IRPEF anno 2014 per un importo di complessivi €.6.693,14 eccependo la intervenuta prescrizione ed omessa notifica delle cartelle indicate nel preaaviso di fermo . Ha chiesto l'annullamento dello stesso.
Si è costituita l'GE di CO rilevando il difetto di giurisdizione per le cartelle relative alle contravvenzioni al codice della strada, la inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in giudizio degli enti impositori e nel merito la regolarità della notifica delle cartelle opposte e comunque la regolarità di notifica , per le medesime notifiche , di altra intimazione di pagamento non opposta. Ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente per la cartelle con numeri finali 8317 ,1954 e 7438 va rilevato il difetto di giurisdizione del giudie tributario in quanto materia di competenza del giudice ordinario.
Con riferimento alla richiesta di inammissibilità del ricorso per omessa convocazione degli Enti impositori si rileva che trattandosi , nella fattispecie , di atti di competenza esclusiva ella GE di CO , ossia cartelle e avvisi di intimazione ai fini della eccepita fondatezza della eccezione di prescrizione dei vari tributi non sussiste la necessità della chiamata in causa degli impositori.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35019 del 31/12/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente all'atto notificato , non consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima ) comporta che se il preavviso di fermo non viene impugnato facendo valere la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto per intervenuta prescrizione , il relativo credito si consolida;
vi è solo la possibilità di far valere la intervenuta prescrizione maturata tra la data di notifica della cartella o di un avviso di intimazione non opposti ed il successivo atto di preavviso di fermo.
Ora nella fattispecie che le cartelle attinenti alla tassa auto risultano regolarmente notificate alcune a mani dello stesso ricorrente ed altre a mani della moglie convivente e con prova della avvenuta spedizione della raccomandata. Nello specifico la cartella tassa auto 2012 è stata seguita dalla notifica in data 20/01/2023 di un intimazione non opposta e con interruzione del termine prescrizionale di tre anni;
per la tassa auto 2017 la cartella è stata notificata il 7/2/23 a mani dello stesso ricorrente e non opposta;
per la tassa auto 2o16,2018 e 2019 le cartelle sono state notificate in data 31/10/2023 a mani dello stesso ricorrente e non opposte;
per la tassa auto 2020 le cartelle sono state notificate una in data
25/5/2023 allo stesso ricorrente e l'altra il 31/7/2023 e non opposte e per la tassa auto la cartella è stata notificata in data 21/06/2024 e non opposta. Tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo il termine prescrizionale di tre anni non è maturato.
Per la cartella avente ad oggetto IRPEF anno 2014 la stessa risulta notificata il 28/05/2019 a persona convivente con prova della avvenuta comunicazione a mezzo raccomandata al ricorrente e senza tralasciare che per la stessa cartella in data 20/1/2023 è stata notificata una intimazione con consegna alla moglie e con prova dell'avvenuta comunicazione per raccomandata. Entrambi gli atti non sono stati opposti per cui il nuovo termine prescrizionale di dieci anni non è era decorso all'atto della notifica del preavviso di fermo.
Il ricorso per i tributi di competenza del giudice adito va pertanto rigettato;
le spese che seguono la soccombenza liquidate coma da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla la cartella ed il ruolo opposto e condanna l'ATO Me1 in liquidazione al pagamento delle spese del procedimento a favore di parte ricorrente che liquida in euro 280,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto con distrazione a favore dello stesso che ha reso la dichiarazione di legge e di euro 280,00 a favore della GE delle Entrate CO Messina.
Messina 17/02/2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALLIGO SANTI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3737/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007418000 INTERESSI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 865/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
parte si è opposto alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, documento n. 29580202500007418000 – fascicolo n. 2024/000068639 relativo al pagamento di: Tasse auto anno
2012 – 2016 - 2017 -2018 – 2019 – 2020 – 2021 Contravv. cod. strada anno 2017 –IRPEF anno 2014 per un importo di complessivi €.6.693,14 eccependo la intervenuta prescrizione ed omessa notifica delle cartelle indicate nel preaaviso di fermo . Ha chiesto l'annullamento dello stesso.
Si è costituita l'GE di CO rilevando il difetto di giurisdizione per le cartelle relative alle contravvenzioni al codice della strada, la inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in giudizio degli enti impositori e nel merito la regolarità della notifica delle cartelle opposte e comunque la regolarità di notifica , per le medesime notifiche , di altra intimazione di pagamento non opposta. Ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente per la cartelle con numeri finali 8317 ,1954 e 7438 va rilevato il difetto di giurisdizione del giudie tributario in quanto materia di competenza del giudice ordinario.
Con riferimento alla richiesta di inammissibilità del ricorso per omessa convocazione degli Enti impositori si rileva che trattandosi , nella fattispecie , di atti di competenza esclusiva ella GE di CO , ossia cartelle e avvisi di intimazione ai fini della eccepita fondatezza della eccezione di prescrizione dei vari tributi non sussiste la necessità della chiamata in causa degli impositori.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35019 del 31/12/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente all'atto notificato , non consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima ) comporta che se il preavviso di fermo non viene impugnato facendo valere la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto per intervenuta prescrizione , il relativo credito si consolida;
vi è solo la possibilità di far valere la intervenuta prescrizione maturata tra la data di notifica della cartella o di un avviso di intimazione non opposti ed il successivo atto di preavviso di fermo.
Ora nella fattispecie che le cartelle attinenti alla tassa auto risultano regolarmente notificate alcune a mani dello stesso ricorrente ed altre a mani della moglie convivente e con prova della avvenuta spedizione della raccomandata. Nello specifico la cartella tassa auto 2012 è stata seguita dalla notifica in data 20/01/2023 di un intimazione non opposta e con interruzione del termine prescrizionale di tre anni;
per la tassa auto 2017 la cartella è stata notificata il 7/2/23 a mani dello stesso ricorrente e non opposta;
per la tassa auto 2o16,2018 e 2019 le cartelle sono state notificate in data 31/10/2023 a mani dello stesso ricorrente e non opposte;
per la tassa auto 2020 le cartelle sono state notificate una in data
25/5/2023 allo stesso ricorrente e l'altra il 31/7/2023 e non opposte e per la tassa auto la cartella è stata notificata in data 21/06/2024 e non opposta. Tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo il termine prescrizionale di tre anni non è maturato.
Per la cartella avente ad oggetto IRPEF anno 2014 la stessa risulta notificata il 28/05/2019 a persona convivente con prova della avvenuta comunicazione a mezzo raccomandata al ricorrente e senza tralasciare che per la stessa cartella in data 20/1/2023 è stata notificata una intimazione con consegna alla moglie e con prova dell'avvenuta comunicazione per raccomandata. Entrambi gli atti non sono stati opposti per cui il nuovo termine prescrizionale di dieci anni non è era decorso all'atto della notifica del preavviso di fermo.
Il ricorso per i tributi di competenza del giudice adito va pertanto rigettato;
le spese che seguono la soccombenza liquidate coma da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla la cartella ed il ruolo opposto e condanna l'ATO Me1 in liquidazione al pagamento delle spese del procedimento a favore di parte ricorrente che liquida in euro 280,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto con distrazione a favore dello stesso che ha reso la dichiarazione di legge e di euro 280,00 a favore della GE delle Entrate CO Messina.
Messina 17/02/2026 Il Giudice monocratico