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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. IL Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 854/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1
Mammarella e\o dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), Via Mulino a Vento n.
10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NT C.F._2
Emanuela De Nicolis, presso il cui studio in San Salvo (CH), alla Via G. Gronchi n.1, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2024, il Giudice istruttore dott. Rinaldo D'Alonzo ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023, – premesso: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in Larino (CB) il 05.06.1982, con , trascritto presso l'Ufficio NT
dello Stato Civile del Comune di Larino al N. 15, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1982; che dalla loro unione sono nati tre figli: (38 anni), autonomo economicamente;
Per_1
DA (37 anni), portatore di handicap grave e IL (34 anni), solo parzialmente autonoma economicamente - ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, non definitiva, ex art. 473bis. 22 ult. comma cpc, con addebito al marito, sig.
[...]
;
2. affidare in modo condiviso ad essi genitori il figlio DA, equiparato ad un CP_1
minore in ragione del suo handicap grave, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
3. disporre che il figlio DA resti ad abitare con essa ricorrente nella abitazione familiare, sita in
Guardialfiera, alla C,da Aia della Serra, che le appartiene;
4. assegnare in godimento la predetta casa familiare, con accessori e pertinenze e con tutti gli arredi e suppellettili e quanto altro ivi contenuto, alla ricorrente, perché ci abiti con il figlio DA e con gli altri due figli;
5. determinare le modalità ed i tempi per la frequentazione del padre con il figlio DA, come indicati nel piano genitoriale che si allega, e comunque come si riterrà più opportuno;
6. porre a carico del padre, sig. CP_1
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio DA mediante il versamento, entro e
[...]
non oltre il giorno cinque di ogni mese, ad essa ricorrente, quale genitrice collocataria, di un assegno mensile, annualmente ed automaticamente rivalutabile come per legge, decorrente dalla data della presente domanda, tenuto conto dei grandi bisogni di DA e della elevata capacità contributiva paterna, pari ad almeno € 1.500,00 al mese o comunque della misura che si riterrà adeguata alle circostanze soggettive ed oggettive;
7. porre a carico del sig. , inoltre, NT
l'obbligo di partecipare a tutte le spese di natura straordinaria, da sostenere ad es. per la cura, la sorveglianza, la salute e la socializzazione del figlio DA, con le modalità di cui al protocollo delle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro di Larino, nella misura del 60%, considerata la sua maggiore capacità contributiva, e valorizzato il lavoro domestico e di cura prestato dalla esponente;
9. adottare ogni altra statuizione utile nell'interesse del figlio DA nell'esercizio dei poteri officiosi di legge;
10. Vittoria di competenze di causa”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, chiedendo NT
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo l'avversa richiesta di addebito;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed ampio diritto di visita del padre;
-
pagina 2 di 8 Assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- Disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili;
- Stabilire che le spese straordinarie occorrenti il figli DA siano ripartire al 50% tra i coniugi;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza del 14.02.2024 il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione, nei termini che seguono: “trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e versamento della somma di
€. 800,00 mensili da parte del sig. in favore della sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio”. Soltanto il resistente ha accettato la proposta.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2024, con ordinanza del 02.04.2024 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
ha affidato il figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre;
ha disposto che il rapporto tra il padre e figlio si svolga secondo un programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso;
ha stabilito che i coniugi, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle esigenze del figlio e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dello stesso;
ha posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 800,00, alla fine di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, quale contributo per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
ha posto a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile e in misura paritaria,
l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per il figlio. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato l'udienza del 18.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione. In quella sede, il
Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte. Nella propria memoria di replica il resistente ha insistito per il rigetto delle richieste avverse e per la conferma di quanto statuito con i provvedimenti provvisori ed urgenti, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite, stante la condotta processuale tenuta ed il diniego immotivato alla trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, proposta dal giudice in sede di udienza presidenziale. La ricorrente, dal canto suo, si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande formulate in essi.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c.,
pagina 3 di 8 desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Non merita invece accoglimento la domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente, per le motivazioni che seguono.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.civ., n. 16691/2020).
La dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., n.
19502/2023; Cass. civ., n. 40795/2021).
In altre parole, la pronuncia di addebito della separazione richiede la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole, ma anche dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
Facendo applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. civ., n. 15811/2017).
Nel nostro caso la , a fondamento della propria richiesta, si limita ad affermare che l'unione Pt_1
coniugale è diventata per la stessa intollerabile, avendo scoperto, di recente, che il marito intrattiene da anni una relazione extraconiugale con la dipendente del suo studio dentistico di Larino;
che il marito, dopo aver negato ogni relazione ha poi finito per ammetterla di fronte sia alla ricorrente che ai due figli pagina 4 di 8 della coppia IL e che per tutelare il figlio DA la ricorrente stessa ha cercato, invano, di Per_1 porre fine alla convivenza coniugale in modo consensuale, anteponendo l'interesse del figlio DA a quello proprio di far accertare la responsabilità del marito nel fallimento dell'unione.
Dal canto suo, il ha invece contestato la sussistenza di un rapporto extraconiugale e del suo CP_1 nesso di causalità con il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza affermando che essi coniugi, pur continuando a coabitare formalmente, vivono di fatto, da lungo tempo, come “separati in casa” e da oltre venticinque anni non hanno un'unione affettiva, materiale e spirituale;
ha ravvisato la crisi irreversibile della coppia nella condotta della ricorrente, che ormai da anni ha omesso ogni tipo di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, disinteressandosene completamente, tanto che non c'è nessun momento di condivisione quotidiana, in quanto non si pranza, né si cena insieme, né la coppia pernotta nella stessa stanza o condivide uscite o viaggi o momenti di socialità e ha infine sostenuto che è stata, invece, la ricorrente ad avere atteggiamenti irrispettosi nei suoi confronti e nei riguardi della sua storica assistente, anche alla presenza di terze persone e durante l'orario lavorativo.
Nella fattispecie in esame la non ha fornito la prova che l'irreparabile crisi coniugale sia stata, in Pt_1
via esclusiva, originata dalle motivazioni addotte né le prove articolate, anche in ragione della loro genericità sarebbero state idonee a tal fine. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda della di addebito della separazione al marito non va accolta. Pt_1
In merito all'affidamento del figlio DA (37 anni) portatore di handicap grave, va in primo luogo ricordato che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori (art. 337-septies, comma 2 c.c.). Segnatamente, come specificato dalla giurisprudenza, in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. civ., n. 2670/2023). Tuttavia, se pure va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel surrichiamato art. 337-septies, comma 2 c.c. è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale. E' infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche i portatori di handicap solo fisico, sicché l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento,
pagina 5 di 8 sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere.
Non può essere revocata in dubbio peraltro la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave;
occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni si conferma quanto disposto con l'ordinanza del
02.04.2024. Il figlio DA resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori - non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino detto regime, né contestazioni tra le parti sul punto – con collocazione principale presso la madre, alla quale resterà assegnato l'uso della casa familiare (peraltro di proprietà della ricorrente) e con riconoscimento di ampio diritto di visita del padre, secondo un programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso.
Con riguardo all'entità dell'assegno mensile che il resistente è tenuto a versare alla ricorrente come contributo al mantenimento del figlio DA, occorre rilevare innanzitutto che, nelle more della presente pronuncia, risulta estinto in data 03.11.2024 il finanziamento N.05505193098 acceso dal
[...] presso al in data 26.10.2022 (per un importo di € 30.000,00, con pagamento di CP_1 CP_2 una rata mensile di € 1.325, 57, n° rate ammortamento 24), il che giustifica una parziale modifica della proposta conciliativa formulata in corso di causa;
resta invece ancora in vita l'altro finanziamento N.
42104891094 acceso sempre dal presso la in data 06.05.2020 con scadenza il CP_1 CP_2
28.05.2026 (per un importo di € 25.000,00, con pagamento di una rata mensile di € 536,94, n° rate ammortamento 48). Finanziamenti entrambi accesi, come affermato dal resistente (dato non contestato), per l'acquisto di beni immobili da intestare ai figli della coppia, IL e affinché gli Per_1 stessi possano rendersi economicamente autosufficienti, quantomeno con l'incasso dei canoni di locazione delle suddette unità immobiliari. Inoltre, nella propria comparsa di costituzione il resistente ha dichiarato di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio maggiorenne ma Per_1 economicamente non del tutto autosufficiente, versando la somma di € 1.000,00. Ha infine dichiarato di essere disponibile a versare un contributo di mantenimento per il figlio DA pari ad € 250,00 mensili, oltre al versamento della pensione di invalidità del figlio DA, pari ad €1.200,00 direttamente sul conto corrente della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 8 Tenuto conto di quanto innanzi, nonché delle esigenze del figlio DA, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese, si stima equo il versamento – da parte del alla ricorrente, anche a mezzo CP_1
di vaglia postale, entro la fine di ogni mese - della somma di € 1.100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio DA, oltre il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso. Entrambi i genitori poi provvederanno, ciascuno per la metà (50%) al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio DA.
Per quanto attiene alle spese processuali si dispone nei termini che seguono.
Va preso atto del fatto che il all'udienza del 14.02.2024, ha espresso la propria disponibilità CP_1
alla trasformazione del rito, da separazione giudiziale in consensuale alle condizioni indicate dal giudice nella proposta conciliativa formulata alla stessa udienza e che il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non ha sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della . Va tuttavia Pt_1
tenuto conto del fatto che, come detto innanzi, nelle more della presente pronuncia, risulta estinto in data 03.11.2024 il finanziamento N.05505193098 acceso dal presso al in data CP_1 CP_2
26.10.2022, mentre resta ancora in vita l'altro finanziamento N.42104891094 (scadenza il 28.05.2026).
Solo l'intervenuto cambiamento, nelle more della decisione, ha reso possibile l'aumento dell'importo dell'assegno mensile per il mantenimento del figlio DA da € 800,00, somma già riconosciuta nell' ordinanza del 02.04.2024 e oggetto di proposta conciliativa formulata dal Giudice, alla maggiore somma di € 1.100,00.
In ragione della decisione, le spese di lite devono essere poste a carico della nella misura della Pt_1
metà, e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa- Valori minimi), dovendo essere compensate per la restante metà
(1/2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10.10.2023 da nata a [...] il [...], contro Parte_1 NT
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra
[...]
istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 NT
2) rigetta la domanda di di addebito della separazione a Parte_1 NT
;
[...]
pagina 7 di 8 3) conferma l'affidamento del figlio DA, portatore di handicap grave, in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
4) conferma l'assegnazione dell'ex casa familiare - di proprietà della ricorrente e sita in
Guardialfiera (CB), alla C. da Aia della Serra snc - alla ricorrente stessa, quale collocataria della prole;
5) riconosce a un ampio diritto di visita del figlio DA, secondo un NT
programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso;
6) pone a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente, entro la fine di ogni mese, un CP_1
assegno mensile pari ad € 1.100,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento del figlio DA, con rivalutazione annuale secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
7) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali (50%) il pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio DA;
8) dispone che l'importo percepito a titolo di pensione di invalidità ed accompagnamento del figlio DA venga versata direttamente sul conto corrente della ricorrente;
9) condanna al pagamento della metà (1/2) delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano, per tale misura, in complessivi € 1.904,00 per compensi, NT
oltre rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, e compensa tra le parti la restante parte (1/2);
10) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 19.12.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. IL Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 854/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1
Mammarella e\o dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), Via Mulino a Vento n.
10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NT C.F._2
Emanuela De Nicolis, presso il cui studio in San Salvo (CH), alla Via G. Gronchi n.1, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2024, il Giudice istruttore dott. Rinaldo D'Alonzo ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023, – premesso: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in Larino (CB) il 05.06.1982, con , trascritto presso l'Ufficio NT
dello Stato Civile del Comune di Larino al N. 15, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1982; che dalla loro unione sono nati tre figli: (38 anni), autonomo economicamente;
Per_1
DA (37 anni), portatore di handicap grave e IL (34 anni), solo parzialmente autonoma economicamente - ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, non definitiva, ex art. 473bis. 22 ult. comma cpc, con addebito al marito, sig.
[...]
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2. affidare in modo condiviso ad essi genitori il figlio DA, equiparato ad un CP_1
minore in ragione del suo handicap grave, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
3. disporre che il figlio DA resti ad abitare con essa ricorrente nella abitazione familiare, sita in
Guardialfiera, alla C,da Aia della Serra, che le appartiene;
4. assegnare in godimento la predetta casa familiare, con accessori e pertinenze e con tutti gli arredi e suppellettili e quanto altro ivi contenuto, alla ricorrente, perché ci abiti con il figlio DA e con gli altri due figli;
5. determinare le modalità ed i tempi per la frequentazione del padre con il figlio DA, come indicati nel piano genitoriale che si allega, e comunque come si riterrà più opportuno;
6. porre a carico del padre, sig. CP_1
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio DA mediante il versamento, entro e
[...]
non oltre il giorno cinque di ogni mese, ad essa ricorrente, quale genitrice collocataria, di un assegno mensile, annualmente ed automaticamente rivalutabile come per legge, decorrente dalla data della presente domanda, tenuto conto dei grandi bisogni di DA e della elevata capacità contributiva paterna, pari ad almeno € 1.500,00 al mese o comunque della misura che si riterrà adeguata alle circostanze soggettive ed oggettive;
7. porre a carico del sig. , inoltre, NT
l'obbligo di partecipare a tutte le spese di natura straordinaria, da sostenere ad es. per la cura, la sorveglianza, la salute e la socializzazione del figlio DA, con le modalità di cui al protocollo delle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro di Larino, nella misura del 60%, considerata la sua maggiore capacità contributiva, e valorizzato il lavoro domestico e di cura prestato dalla esponente;
9. adottare ogni altra statuizione utile nell'interesse del figlio DA nell'esercizio dei poteri officiosi di legge;
10. Vittoria di competenze di causa”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, chiedendo NT
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo l'avversa richiesta di addebito;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed ampio diritto di visita del padre;
-
pagina 2 di 8 Assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
- Disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili;
- Stabilire che le spese straordinarie occorrenti il figli DA siano ripartire al 50% tra i coniugi;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza del 14.02.2024 il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione, nei termini che seguono: “trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e versamento della somma di
€. 800,00 mensili da parte del sig. in favore della sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio”. Soltanto il resistente ha accettato la proposta.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2024, con ordinanza del 02.04.2024 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
ha affidato il figlio DA ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre;
ha disposto che il rapporto tra il padre e figlio si svolga secondo un programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso;
ha stabilito che i coniugi, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle esigenze del figlio e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dello stesso;
ha posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 800,00, alla fine di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, quale contributo per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
ha posto a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile e in misura paritaria,
l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per il figlio. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato l'udienza del 18.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione. In quella sede, il
Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte. Nella propria memoria di replica il resistente ha insistito per il rigetto delle richieste avverse e per la conferma di quanto statuito con i provvedimenti provvisori ed urgenti, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite, stante la condotta processuale tenuta ed il diniego immotivato alla trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, proposta dal giudice in sede di udienza presidenziale. La ricorrente, dal canto suo, si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande formulate in essi.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c.,
pagina 3 di 8 desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Non merita invece accoglimento la domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente, per le motivazioni che seguono.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.civ., n. 16691/2020).
La dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., n.
19502/2023; Cass. civ., n. 40795/2021).
In altre parole, la pronuncia di addebito della separazione richiede la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole, ma anche dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
Facendo applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. civ., n. 15811/2017).
Nel nostro caso la , a fondamento della propria richiesta, si limita ad affermare che l'unione Pt_1
coniugale è diventata per la stessa intollerabile, avendo scoperto, di recente, che il marito intrattiene da anni una relazione extraconiugale con la dipendente del suo studio dentistico di Larino;
che il marito, dopo aver negato ogni relazione ha poi finito per ammetterla di fronte sia alla ricorrente che ai due figli pagina 4 di 8 della coppia IL e che per tutelare il figlio DA la ricorrente stessa ha cercato, invano, di Per_1 porre fine alla convivenza coniugale in modo consensuale, anteponendo l'interesse del figlio DA a quello proprio di far accertare la responsabilità del marito nel fallimento dell'unione.
Dal canto suo, il ha invece contestato la sussistenza di un rapporto extraconiugale e del suo CP_1 nesso di causalità con il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza affermando che essi coniugi, pur continuando a coabitare formalmente, vivono di fatto, da lungo tempo, come “separati in casa” e da oltre venticinque anni non hanno un'unione affettiva, materiale e spirituale;
ha ravvisato la crisi irreversibile della coppia nella condotta della ricorrente, che ormai da anni ha omesso ogni tipo di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, disinteressandosene completamente, tanto che non c'è nessun momento di condivisione quotidiana, in quanto non si pranza, né si cena insieme, né la coppia pernotta nella stessa stanza o condivide uscite o viaggi o momenti di socialità e ha infine sostenuto che è stata, invece, la ricorrente ad avere atteggiamenti irrispettosi nei suoi confronti e nei riguardi della sua storica assistente, anche alla presenza di terze persone e durante l'orario lavorativo.
Nella fattispecie in esame la non ha fornito la prova che l'irreparabile crisi coniugale sia stata, in Pt_1
via esclusiva, originata dalle motivazioni addotte né le prove articolate, anche in ragione della loro genericità sarebbero state idonee a tal fine. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda della di addebito della separazione al marito non va accolta. Pt_1
In merito all'affidamento del figlio DA (37 anni) portatore di handicap grave, va in primo luogo ricordato che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori (art. 337-septies, comma 2 c.c.). Segnatamente, come specificato dalla giurisprudenza, in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. civ., n. 2670/2023). Tuttavia, se pure va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel surrichiamato art. 337-septies, comma 2 c.c. è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale. E' infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche i portatori di handicap solo fisico, sicché l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento,
pagina 5 di 8 sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere.
Non può essere revocata in dubbio peraltro la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave;
occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni si conferma quanto disposto con l'ordinanza del
02.04.2024. Il figlio DA resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori - non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino detto regime, né contestazioni tra le parti sul punto – con collocazione principale presso la madre, alla quale resterà assegnato l'uso della casa familiare (peraltro di proprietà della ricorrente) e con riconoscimento di ampio diritto di visita del padre, secondo un programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso.
Con riguardo all'entità dell'assegno mensile che il resistente è tenuto a versare alla ricorrente come contributo al mantenimento del figlio DA, occorre rilevare innanzitutto che, nelle more della presente pronuncia, risulta estinto in data 03.11.2024 il finanziamento N.05505193098 acceso dal
[...] presso al in data 26.10.2022 (per un importo di € 30.000,00, con pagamento di CP_1 CP_2 una rata mensile di € 1.325, 57, n° rate ammortamento 24), il che giustifica una parziale modifica della proposta conciliativa formulata in corso di causa;
resta invece ancora in vita l'altro finanziamento N.
42104891094 acceso sempre dal presso la in data 06.05.2020 con scadenza il CP_1 CP_2
28.05.2026 (per un importo di € 25.000,00, con pagamento di una rata mensile di € 536,94, n° rate ammortamento 48). Finanziamenti entrambi accesi, come affermato dal resistente (dato non contestato), per l'acquisto di beni immobili da intestare ai figli della coppia, IL e affinché gli Per_1 stessi possano rendersi economicamente autosufficienti, quantomeno con l'incasso dei canoni di locazione delle suddette unità immobiliari. Inoltre, nella propria comparsa di costituzione il resistente ha dichiarato di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio maggiorenne ma Per_1 economicamente non del tutto autosufficiente, versando la somma di € 1.000,00. Ha infine dichiarato di essere disponibile a versare un contributo di mantenimento per il figlio DA pari ad € 250,00 mensili, oltre al versamento della pensione di invalidità del figlio DA, pari ad €1.200,00 direttamente sul conto corrente della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 8 Tenuto conto di quanto innanzi, nonché delle esigenze del figlio DA, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese, si stima equo il versamento – da parte del alla ricorrente, anche a mezzo CP_1
di vaglia postale, entro la fine di ogni mese - della somma di € 1.100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio DA, oltre il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso. Entrambi i genitori poi provvederanno, ciascuno per la metà (50%) al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio DA.
Per quanto attiene alle spese processuali si dispone nei termini che seguono.
Va preso atto del fatto che il all'udienza del 14.02.2024, ha espresso la propria disponibilità CP_1
alla trasformazione del rito, da separazione giudiziale in consensuale alle condizioni indicate dal giudice nella proposta conciliativa formulata alla stessa udienza e che il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non ha sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della . Va tuttavia Pt_1
tenuto conto del fatto che, come detto innanzi, nelle more della presente pronuncia, risulta estinto in data 03.11.2024 il finanziamento N.05505193098 acceso dal presso al in data CP_1 CP_2
26.10.2022, mentre resta ancora in vita l'altro finanziamento N.42104891094 (scadenza il 28.05.2026).
Solo l'intervenuto cambiamento, nelle more della decisione, ha reso possibile l'aumento dell'importo dell'assegno mensile per il mantenimento del figlio DA da € 800,00, somma già riconosciuta nell' ordinanza del 02.04.2024 e oggetto di proposta conciliativa formulata dal Giudice, alla maggiore somma di € 1.100,00.
In ragione della decisione, le spese di lite devono essere poste a carico della nella misura della Pt_1
metà, e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa- Valori minimi), dovendo essere compensate per la restante metà
(1/2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10.10.2023 da nata a [...] il [...], contro Parte_1 NT
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra
[...]
istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 NT
2) rigetta la domanda di di addebito della separazione a Parte_1 NT
;
[...]
pagina 7 di 8 3) conferma l'affidamento del figlio DA, portatore di handicap grave, in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
4) conferma l'assegnazione dell'ex casa familiare - di proprietà della ricorrente e sita in
Guardialfiera (CB), alla C. da Aia della Serra snc - alla ricorrente stessa, quale collocataria della prole;
5) riconosce a un ampio diritto di visita del figlio DA, secondo un NT
programma di massima conforme al piano genitoriale allegato al ricorso;
6) pone a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente, entro la fine di ogni mese, un CP_1
assegno mensile pari ad € 1.100,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento del figlio DA, con rivalutazione annuale secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
7) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali (50%) il pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio DA;
8) dispone che l'importo percepito a titolo di pensione di invalidità ed accompagnamento del figlio DA venga versata direttamente sul conto corrente della ricorrente;
9) condanna al pagamento della metà (1/2) delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano, per tale misura, in complessivi € 1.904,00 per compensi, NT
oltre rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, e compensa tra le parti la restante parte (1/2);
10) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 19.12.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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