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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/09/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2654 del 2024, e vertente
TRA
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sul minore , rappresentata e difesa dall'Avv. LIGUORI Persona_1
ANDREA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.8.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore del figlio minore revocatogli in data 21.4.2023, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese. La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025.
1 Motivi della decisione Va, innanzitutto, rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa frase di merito ha espresso diagnosi di: “DIABETE MELLITO DI TIPO I IN TRATTAMENTO INSULINICO MEDIANTE MICROINFUSORE. ORTICARIA E RINOCONGIUNTIVITE DI NATURA ALLERGICA”. Il perito ha ricostruito l'evoluzione clinica del quadro patologico, evidenziando un esordio precoce del diabete con diversi episodi di scompenso glicemico e frequenti ricoveri ospedalieri. È stato documentato che, sin dall'inizio della patologia, il minore ha necessitato dell'assistenza continua della madre, anche durante le attività scolastiche, per la somministrazione dell'insulina e per la gestione quotidiana della terapia. L'ausiliario ha, inoltre, rilevato che durante la visita diretta, il minore si è presentato vigile e socievole, con comportamento adeguato all'età, ma – secondo quanto riferito dai genitori e confermato dalla documentazione clinica – continuava a necessitare di assistenza per il monitoraggio e la gestione delle glicemie fino al dicembre 2024. Tale periodo è stato ritenuto congruo anche in base alla certificazione diabetologica dell'ASP di dell'agosto 2024, nella quale lo CP_1 specialista attestava l'assenza di una piena autonomia nella gestione della malattia. Tuttavia, il CTU ha riscontrato che, a partire dal gennaio 2025, il minore aveva acquisito un sufficiente grado di maturazione psico-fisica e competenza terapeutica, tale da consentire una maggiore autonomia nella gestione della patologia e pertanto ha inizialmente ritenuto che il minore fosse meritevole di indennità di accompagnamento dal 21.4.2024 (data della revoca) fino al mese di dicembre 2024,
2 periodo in cui la patologia diabetica ha comportato la necessità di un'assistenza quotidiana e continuativa. Il termine di interruzione del beneficio è stato tuttavia contestato dalle osservazioni del CTP di parte ricorrente, il quale ha prodotto certificazione rilasciata a seguito di una visita specialistica effettuata presso l'ambulatorio di diabetologia pediatrica dell'ASP di in data 1.7.2025, dalla quale si rilevava che il minore CP_1 presentasse un diabete mellito di tipo I, patologia cronica endocrino-metabolica di natura autoimmune, caratterizzata da carenza insulinica e iperglicemia persistente e che, nonostante un trattamento insulinico con microinfusore e un buon compenso metabolico (TIR > 75% e HbA1c 7%), lo stesso non fosse in grado di gestire autonomamente la propria malattia, quotidianamente monitorata e controllata dalla madre. Alla luce di tale certificazione, il CTU ha quindi concluso ritenendo che il beneficio dell'indennità di accompagnamento dovesse essere esteso fino a settembre 2025, data del compimento del quindicesimo anno di età del minore. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese di CTU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 18/80 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a far data dal 21.4.2023 (data della revoca) sino a settembre 2025; rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei ratei;
spese di lite a carico di , che si liquidano in € 2.000 oltre spese, IVA e CPA se CP_1 dovute, da distrarsi al procuratore antistatario. Spese di CTU di ambo le fasi a carico di , come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Agrigento, 23/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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