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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1471/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15973/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-1202 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1419/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, e a Napoli Obiettivo valore S.r.l., in data 17.9.2025, il ricorrente impugnava l'avviso di rettifica IMU n. 166514/1202, ricevuto in data il 21.8.2025, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 1.382,00, comprensiva di sanzioni, per l'anno di imposta 2020. Eccepiva il ricorrente la nullità del gravato avviso di rettifica, con il quale il Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, pretendeva il versamento di un maggiore importo, a titolo di I.M.U., in conseguenza della variazione della “rendita catastale per revisione della zona censuaria”, operata dall'Agenzia del Territorio in assenza della necessaria preventiva comunicazione ad essa ricorrente. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione del gravato avviso, nulla dallo stesso evincendosi circa le ragioni della disposta modifica della rendita catastale. Insisteva, pertanto, per la declaratoria di nullità dell'avviso in questione, evidenziando l'intervenuto annullamento di analogo avviso, relativo all'anno 2019, per effetto della sentenza n. 12670/2025 resa dalla C.G.T. di primo grado di Napoli.
In data 13.11.2025, depositava proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Napoli Territorio, evidenziando che la modifica della rendita catastale era stata disposta in virtù di un precedente errore commesso dall'Agenzia, e che avrebbe provveduto ad inviare la comunicazione di avvenuta modifica della rendita catastale.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica in data 17.9.2025, Napoli Obiettivo Valore S.r.
l., ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine prescritto dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 23.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnato avviso di accertamento in data 21.8.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 17.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha inteso denunciare la nullità del gravato avviso di accertamento in rettifica IMU, non avendo ricevuto comunicazione alcuna circa la modificazione della rendita catastale, sulla scorta della quale il Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, aveva rideterminato l'ammontare del tributo per l'anno 2020, e della quale aveva avuto conoscenza esclusivamente mediante la notifica dell'atto oggi impugnato. La doglianza è fondata. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 74 l.
342/2000, “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi dell'art. 74 l. 21 novembre 2000
n. 342, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti "attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.” (Cass. civ.
11.3.2014 n. 5621; conf., ex multis, Cass. civ. 20.3.2015 n. 5623; 11.11.20'11 n. 2360; 18.4.2007 n. 9203).
Non risultando in atti la preventiva notifica, all'odierno ricorrente, di alcun atto modificativo della rendita catastale, non può che derivarne l'accoglimento del proposto ricorso, con annullamento del gravato avviso di accertamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 892,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 470,00 di cui € 30,00 per spese, 170,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 170,00 per la fase decisionale, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, e di Napoli Obiettivo Valore S.r.l., con ricorso ritualmente notificato in data 17.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 166514/1202; b) condanna l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio e Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 470,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio, il 23.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15973/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-1202 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1419/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, e a Napoli Obiettivo valore S.r.l., in data 17.9.2025, il ricorrente impugnava l'avviso di rettifica IMU n. 166514/1202, ricevuto in data il 21.8.2025, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 1.382,00, comprensiva di sanzioni, per l'anno di imposta 2020. Eccepiva il ricorrente la nullità del gravato avviso di rettifica, con il quale il Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, pretendeva il versamento di un maggiore importo, a titolo di I.M.U., in conseguenza della variazione della “rendita catastale per revisione della zona censuaria”, operata dall'Agenzia del Territorio in assenza della necessaria preventiva comunicazione ad essa ricorrente. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione del gravato avviso, nulla dallo stesso evincendosi circa le ragioni della disposta modifica della rendita catastale. Insisteva, pertanto, per la declaratoria di nullità dell'avviso in questione, evidenziando l'intervenuto annullamento di analogo avviso, relativo all'anno 2019, per effetto della sentenza n. 12670/2025 resa dalla C.G.T. di primo grado di Napoli.
In data 13.11.2025, depositava proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Napoli Territorio, evidenziando che la modifica della rendita catastale era stata disposta in virtù di un precedente errore commesso dall'Agenzia, e che avrebbe provveduto ad inviare la comunicazione di avvenuta modifica della rendita catastale.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica in data 17.9.2025, Napoli Obiettivo Valore S.r.
l., ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine prescritto dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 23.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnato avviso di accertamento in data 21.8.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 17.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha inteso denunciare la nullità del gravato avviso di accertamento in rettifica IMU, non avendo ricevuto comunicazione alcuna circa la modificazione della rendita catastale, sulla scorta della quale il Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, aveva rideterminato l'ammontare del tributo per l'anno 2020, e della quale aveva avuto conoscenza esclusivamente mediante la notifica dell'atto oggi impugnato. La doglianza è fondata. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 74 l.
342/2000, “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi dell'art. 74 l. 21 novembre 2000
n. 342, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti "attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.” (Cass. civ.
11.3.2014 n. 5621; conf., ex multis, Cass. civ. 20.3.2015 n. 5623; 11.11.20'11 n. 2360; 18.4.2007 n. 9203).
Non risultando in atti la preventiva notifica, all'odierno ricorrente, di alcun atto modificativo della rendita catastale, non può che derivarne l'accoglimento del proposto ricorso, con annullamento del gravato avviso di accertamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 892,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 470,00 di cui € 30,00 per spese, 170,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 170,00 per la fase decisionale, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Napoli Territorio, e di Napoli Obiettivo Valore S.r.l., con ricorso ritualmente notificato in data 17.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 166514/1202; b) condanna l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli Territorio e Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 470,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio, il 23.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete