CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
Dott.ssa Giovanna GIOIA Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Francesco EBOLI Consigliere Onorario
Dott.ssa Anna FAZZARI Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 952 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno
2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 102/2024, depositata in data 25.7.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi, come da procura in Pt_2 C.F._2 atti, dall'avv. Osvaldo Rocca, nel cui studio, in OS, hanno eletto domicilio;
- appellanti =
E
Avv. quale curatore speciale della minore Controparte_1 Per_1
difesa da se medesima;
- appellata =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “…Preliminarmente: si chiede ed invoca, attesa la evidenza della documentazione oggi offerta, una sospensione dell'esecutività della sentenza 102/2024 oggi
impugnata, alla luce dell'evidente carenza di attualità della situazione esposta nel
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro nonché l'evidente discrasia tra
quanto motivato rispetto alla documentazione in atti, documentazione sia di questa difesa,
sia degli stessi Servizi Sociali (cfr. relazioni 20 e 24 aprile 2024, e 04 luglio 2024). Si motiva inoltre la invocata sospensione anche alla luce delle motivazioni della snetenza nr.
96/2024 che valorizza positivamente i perocrsi della ed il suo Parte_2 riappropriarsi del ruolo di madre (nella vita degli altri 3 figli).
Nel merito:
Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello di Catanzaro, sez. Minorenni, in via principale revocare la sentenza nr. 102/2024 per tutti i motivi sopra riportati e per l'allegata documentazione.
In via gradata, in riforma del provvedimento gravato, venga adottato un provvedimento limitativo della potestà genitoriale (nella specie la sospensione con rigide prescrizioni), ma
con concreta e costante visita dei genitori alla piccola (affinchè non accada quanto Per_1
documentato con il presente reclamo circa la barbarie di privare la figlioletta
dell'abbraccio, dell'amore e della presenza dei genitori). Nello specifico si chiede la
riforma della sentenza con la revoca della decadenza e l'applicazione della sospensione nei
termini chiesti dal PMM nella conclusionale.
In ogni caso e/o ove ritenuto necessario da Codesta Ecc.ma Corte, disporre dei percorsi di sostegno ed aiuto al nucleo familiare”.
Per il Curatore Speciale: “…nel merito rigettare il proposto reclamo in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei sig.ri e Parte_1 [...]
, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa”. Pt_2
Per il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo, in quanto il provvedimento impugnato, sui punti censurati, è congruamente motivato”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa, la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso depositato il 21.9.2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro adiva detto Tribunale domandando l'adozione di indifferibili
2 provvedimenti nell'interesse della minore figlia di Per_1 Parte_1
e a cagione della ricorrenza di una situazione di
[...] Parte_2 pregiudizio per la minore, nata il [...] e all'epoca ancora ricoverata presso il
Nosocomio, nonché suo affidamento ai Servizi Sociali, con collocamento presso nucleo familiare idoneo;
instava, nel merito e previa istruttoria, per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori della neonata.
A supporto delle proprie richieste, l'Ufficio richiedente evidenziava che:
- , ma madre della neonata dopo avere interrotto tutti i Parte_2 Per_1
precedenti interventi e percorsi di sostegno alla genitorialità e abbandonato i minori nati da precedenti relazioni, aveva avviato una convivenza con
[...]
già destinatario di provvedimenti da parte del Parte_1
Tribunale per i Minorenni;
la donna, poi, era stata vista girovagare per la città in precarie condizioni;
- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Minori della Questura di OS, era emerso che l'abitazione ove, a quel momento, la coppia viveva era stata trovata in condizioni di promiscuità abitativa, con la presenza di adulti in stato di restrizione penale e di altri minori, tra cui e Persona_2 Persona_3
, già destinatari di provvedimenti provvisori emessi a loro tutela dal
[...]
Tribunale per i Minorenni e in relazione ai quali il medesimo Ufficio di Procura aveva già avanzato richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- i Servizi Sociali incaricati nel monitoraggio delle condizioni familiari del padre nell'ambito del procedimento relativo ai figli minori nati da precedente relazione
(i suddetti e ) avevano segnalato che, in occasione di Per_2 Controparte_2
Per_ una visita a sorpresa, l' aveva loro impedito l'accesso nell'abitazione, dalla quale, comunque, proveniva un forte cattivo odore;
inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dal padre in detta occasione agli operatori, gli accertamenti eseguiti presso le scuole avevano consentito di appurare che i predetti minori continuavano a frequentare le attività didattiche saltuariamente;
- i militari dell'Ufficio Minori della Questura avevano segnalato la totale inadeguatezza dell'abitazione in cui viveva la coppia per la crescita della neonata, essendosi ivi rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie, assenza di energia elettrica, di impianti di riscaldamento, di acqua calda e di frigorifero;
3 - se ne desumeva che tutti gli interventi già disposti non avevano sortito esito in punto di emersione di adeguate competenze del padre nell'accudimento dei figli e che le condizioni abitative e di convivenza con soggetti in stato di custodia cautelare non consentivano di esprimere una prognosi fausta sulle future condizioni del nucleo familiare;
- non erano emerse adeguate competenze genitoriali neppure in relazione alla madre, che aveva vanificato i modesti traguardi raggiunti in precedenza, tenuto conto del recente abbandono degli altri figli minori, affidati ai nonni materni;
- tanto dimostrava l'assenza di reale adesione di ciascuno dei genitori alle pregresse prescrizioni del Tribunale con conseguente impossibilità di prevedere un inserimento della diade madre-figlia in ambiente comunitario, atteso il fallimento di analogo percorso già in precedenza intrapreso dalla donna con altri figli;
- non risultava la presenza di altre persone adulte in ambito familiare cui affidare la minore, attesa l'impossibilità, per i nonni materni, già affidatari di tre figli della di potersi occupare anche della neonata, come da questi comunicato Pt_2
per le vie brevi.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. depositato il 26.9.2023, il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro, alla luce delle allegazioni e produzioni del p.m., dichiarava la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con affido della minore al Servizio Sociale e suo collocamento presso una famiglia idonea all'accoglienza.
Confermato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il predetto decreto, all'esito dell'istruttoria – nel corso della quale venivano sentiti i genitori – il Tribunale adito dichiarava la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia che affidava al Servizio Sociale del Comune di OS, disponendone il Per_1
collocamento etero-familiare presso idonea famiglia, da individuare a cura del settore adozioni, con secretazione del luogo di nuova allocazione della minore.
A simile statuizioni il Tribunale, richiamato testualmente il contenuto dei provvedimenti indifferibili, perveniva valorizzando le condizioni abitative riscontrate nel corso dell'istruttoria e ripercorrendo i precedenti procedimenti ai quali erano stati nel tempo sottoposti entrambi i genitori con riferimento a figli minori nati da anteriori relazioni e i
4 provvedimenti che ne erano conseguiti, le cui prescrizioni erano state disattese dai destinatari.
In particolare, così argomentava il giudice di primo grado: “è emersa in maniera conclamata ed inappellabile - nel lungo arco di tempo, rispettivamente, di sei anni per la madre e di tre anni per il padre - l'evidente incapacità dei genitori di intraprendere seri percorsi di emersione delle capacità genitoriali, in spregio di plurime prescrizioni reiteratamente impartite dallo scrivente Ufficio [...] Il contegno processuale serbato dai genitori, i quali non hanno inteso partecipare al giudizio di merito, costituendosi solo in sede di udienza di rimessione della causa in decisione, dimostra evidente disinteresse verso le sorti della minore [...]. Fatta eccezione per il rinvenimento, da parte della coppia genitoriale, grazie all'esclusivo intervento del servizio sociale, di un'abitazione che presenta delle criticità più contenute rispetto a quella ove dimorava la diade in precedenza, né il padre, né la madre della minore, hanno aderito ai percorsi già in precedenza agli stessi prescritti, non avendo fatto registrare nell'arco di oltre sei anni alcun progresso in termini di genitorialità ed adeguate capacità di accudimento della prole che possono far propendere per un celere ricongiungimento degli stessi con la minore in oggetto la quale peraltro, trovandosi in età tenerissima, necessita di cure costanti che, a ben vedere, non possono, allo stato, essere soddisfatte dai genitori, i quali hanno da sempre manifestato nei confronti della prole ed in particolare degli altri figli minori, un contegno abbandonico, altalenante e assolutamente non tutelante. Così come emerge dalle ultime relazioni in atti, , dalla fine del 2022, non si è Parte_2
mai presentata al Consultorio Familiare di OS, ove avrebbe dovuto seguire percorso di sostegno alla genitorialità; ha eseguito un unico ed isolato accesso al CSM di OS, sebbene le sia stata prescritta terapia psicoterapeutica a cui la stessa non ha inteso aderire, sottovalutando le sue problematiche relazionali e personali (cfr. relazione CSM del 25.6.2024). Proprio a cagione della totale mancanza di volontà di recupero, la donna non si è mai più riappropriata del ruolo genitoriale con riferimento ai suoi primi tre figli, , e i quali sono tuttora affidati ai nonni Per_4 Per_5 Per_6
materni senza che la madre abbia mai neppure chiesto di ricongiungersi a loro né mai fatto nulla per porsi nelle condizioni di riaccogliere i tre figli maggiori;
anche dal punto di vista affettivo, la stessa si limita a qualche incontro con i figli in forma osservata, ovvero solo alla presenza del Servizio sociale, senza intrattenere alcun
5 rapporto affettivamente significativo e, soprattutto, senza provvedere in alcun modo al loro sostentamento materiale. Inoltre, non può sottacersi che alcuna informazione dettagliata è stata fornita dal servizio in ordine agli accessi al Ser.D. da parte della predetta genitrice, nonostante la stessa, per sua stessa ammissione, in passato abbia fatto uso di sostanze stupefacenti. Il padre della minore, similmente, non ha inteso avviare alcun percorso, essendo nel frattempo stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_2 Persona_3
, giusto decreto del 20.5.2024, pronunciato da questa Autorità Giudiziaria
[...] nell'ambito del procedimento n. 435/2021 VG, avendo disatteso i propri doveri genitoriali e costretto i predetti minori a vivere in un contesto di estrema deprivazione e trascuratezza, anche e soprattutto con riguardo all'assolvimento degli obblighi scolastici. Tutto ciò in un contesto in cui i genitori non hanno provveduto a contribuire al mantenimento della minore in tutto questo tempo trascorso”.
Pertanto, il Tribunale, considerato quanto illustrato e le stesse dichiarazioni dei genitori rese alle udienze (nel corso delle quali costoro avevano confermato le condizioni di criticità in cui vivevano e la loro impossibilità di prendersi cura della minore), escludeva la possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura, possibile emersione delle capacità genitoriali in tempi ragionevoli e compatibili le esigenze di una minore in tenerissima età.
Avverso la citata sentenza hanno interposto appello e Parte_3 Parte_2
affidando il mezzo ai seguenti motivi:
1. errata valutazione dei fatti e dei documenti e illogicità della motivazione, per non avere il Tribunale considerato i progressi della coppia in termini di capacità genitoriale per come emergenti dalle relazioni dei Servizi Sociali del 4.7.2024, del 20.4.2024, del 24.4.2024; peraltro, proprio i progressi nel recupero delle capacità affettive e di accudimento da parte della sono stati posti a Pt_2
fondamento della sentenza n. 96/2024 del medesimo Tribunale dei Minori di
Catanzaro; inoltre, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che i genitori, pur concordando con i provvedimenti provvisori assunti, rendendosi conto dell'inidoneità, per l'adeguata crescita della minore, delle proprie condizioni abitative dell'epoca, si sono adoperati fattivamente per reperire altra e idonea abitazione e non corrisponderebbe al vero che le relazioni pervenute nel
6 corso dell'istruttoria avrebbero stigmatizzato la persistenza di importanti criticità, avendo, invece, dette relazioni, un contenuto apprezzabile in termini positivi con riferimento all'evoluzione personale degli appellanti e del loro progetto di vita;
peraltro, la medesima relazione, ossia quella del 20.4.2024, è stata posta dallo stesso Tribunale a fondamento di un giudizio differente nella sentenza n. 96/2024;
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 330 c.c., non avendo il Tribunale tenuto conto dei più recenti risvolti nel rapporto tra la e i figli Pt_2 Per_4
e risultanti dalla relazione aggiornata dei Servizi del 4.7.2024, Per_6 Per_5
Per_ che contiene “plauso per i risultati raggiunti”; inoltre, quanto all' il decreto con cui quest'ultimo è stato dichiarato deceduto dalla responsabilità genitoriale sui figli e è stato oggetto di Per_2 Persona_3
impugnazione, non avendo il Tribunale fondato il giudizio su documentazione aggiornata;
quanto, in particolare, alla piccola il Tribunale non avrebbe Per_1
considerato gli sforzi profusi e i risultati raggiunti dai genitori per rinvenire un lavoro e un'abitazione adeguata né la partecipazione di essi a tutti gli incontri calendarizzati con la piccola e l'interesse costantemente dimostrato, significativo della volontà di avere costanti informazioni sulla figlia e sulle sue necessità né
Part D avendo Pt_2 Controparte_3
anche effettuato le analisi del sangue con esito negativo.
Concludevano, quindi, nei termini sopra riportati.
Si costituiva in giudizio, nell'interesse della minore, il Curatore speciale, la quale, nel contestare gli avversi assunti, evidenziava, per come risultante dall'annotazione di p.g. del 17.9.2024, la permanenza delle condizioni abitative che avevano indotto il PMM ad avviare il procedimento e, comunque, sottolineava le carenze genitoriali manifestate da ciascuno degli appellanti nel corso del tempo, instando per il rigetto dell'appello.
Conclusioni analoghe venivano rassegnate dalla Procura Generale.
All'esito dell'udienza del 21.10.2024, sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito di note di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 18.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Preliminarmente è opportuno chiarire che, essendo la causa suscettibile di decisione allo stato degli atti, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, essa è stata trattenuta a sentenza, così rendendo superflua la valutazione dell'istanza inibitoria, formulata dagli appellanti.
Nel merito, l'appello è fondato nei limiti appresso indicati.
Invero, gli appellanti e genitori della Parte_1 Parte_2
piccola (affidata ai Servizi Sociali sin dai primi giorni di vita), presentano una Per_1
storia personale che ha fatto emergere plurime criticità in punto di capacità genitoriale.
Infatti:
- è madre anche di altri tre minori, , di anni 8, e i Parte_2 Persona_7
gemelli e di anni 4, affidati da tempo ai nonni Persona_8 Persona_9 materni a cagione dell'uso di sostanze stupefacenti da parte della madre e di comportamenti pregiudizievoli nei loro confronti posti in essere da quest'ultima, la quale, insieme ai gemelli, dal mese di novembre 2020 venne collocata presso la struttura “Villaggio Nazareth” di Carolei (CS) per essere sottoposta ad un percorso di recupero della genitorialità e di reinserimento sociale. Per come si desume dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Cerisano del
24.11.2023 e anche dalle dichiarazioni rese dalla nel corso delle udienze Pt_2
del 9.10.2023 e del 12.12.2023, madre e figli vennero dimessi dalla struttura il
25 novembre 2022 (quindi, dopo un periodo di permanenza di 24 mesi, secondo quanto disposto con decreto del Tribunale dei Minori n. 3754/2022) per fare ritorno presso la casa dei genitori adottivi della nonni affidatari dei Pt_2
minori. Poco dopo, in data 17 dicembre 2022, a seguito dei continui litigi e contrasti con detti genitori, la abbandonò la loro abitazione e anche i figli, Pt_2
interruppe il percorso di pieno recupero delle capacità genitoriali predisposto dai
Per_ Servizi, vanificandone gli esiti, intrecciò una relazione con l' presso la cui abitazione andò a vivere e concepì la piccola Sin dal suo allontanamento Per_1
dalla casa familiare la non ebbe più contatti con i figli e Pt_2 Per_4 Per_6
sino a quando, come si vedrà, nel corso del giudizio di primo grado, a Per_5
seguito della manifestata volontà della donna e dei suoi figli, ripresero incontri e frequentazione.
8 - è padre anche dei minori Parte_1 Persona_10
, di anni 11 e , di anni 15, nati dalla relazione con
[...] Persona_2 Per_11
, che è stata ristretta per anni in carcere;
egli risulta essere stato segnalato ai
[...]
Servizi Sociali dalla dirigenza scolastica a cagione delle frequenti e sistematiche assenze dei figli dalla scuola dell'obbligo.
Entrambi i genitori, quindi, in conseguenza delle riscontrate criticità, erano stati già destinatari di provvedimenti provvisori del Tribunale per i Minorenni.
Il quadro di fatto che si presentava all'attenzione del Tribunale al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado era, effettivamente, quello descritto nel ricorso del pubblico ministero.
Più in particolare, nel corso del monitoraggio disposto in seno al procedimento avente
Per_ ad oggetto la decadenza della responsabilità genitoriale dell' sui minori 12
(poi divenuto maggiorenne), e i
[...] Persona_10 Persona_2
Servizi Sciali di OS segnalavano che, in occasione della visita a sorpresa eseguita
Per_ in data 27.3.2023, l' aveva sostanzialmente loro impedito l'accesso all'abitazione di
Via Panebianco (“Alla nostra richiesta di poter accedere al domicilio si è riscontrata Per_ molta titubanza tant'è che la porta di casa è rimasta socchiusa alle spalle del sig. il quale ha dialogato con noi sull'uscio della porta”), ove viveva con i predetti minori e con la compagna all'epoca in fase di gestazione;
ciò nonostante, si Parte_2 segnalava che l'appartamento emanava cattivo odore e che davanti al suo ingresso era Per_ presente disordine e sporcizia. Veniva anche sottolineato che, in quell'occasione, l' aveva assicurato agli operatori che i minori e Persona_10 [...]
stavano regolarmente frequentando la scuola, come confermato anche dai minori Per_2
stessi, chiamati ad avvicinarsi alla porta per dialogare con detti operatori. Invece, interpellato l'Istituto scolastico, veniva accertato che, contrariamente a quanto dichiarato, i minori continuavano a seguire le attività didattiche saltuariamente, con frequenza discontinua (un paio di volte a settimana).
Immediatamente dopo la nascita di quindi, la Procura della Repubblica presso il Per_1
Tribunale dei Minori delegava all'ufficio Minori della Questura di OS accertamento teso a valutare il contesto in cui la piccola – rimasta dopo la nascita Per_1
ricoverata presso il Nosocomio per problematiche sanitarie – si sarebbe trovata ad essere accolta al momento delle dimissioni dall'Ospedale. Quindi, con c.n.r. del 7.9.2023,
9 l' segnalava che l'abitazione di Via Panebianco, in cui risiedeva la coppia CP_4
, si presentava in pessime condizioni igienico-sanitarie, priva di energia CP_5
elettrica, di riscaldamento, di acqua calda, di frigorifero, maleodorante e in condizione di sovraffollamento, essendo ivi dimoranti anche due figli di con le Persona_11 rispettive compagne, sottoposti agli arresti domiciliari, oltre che l'altro figlio della medesima , appena maggiorenne;
nell'occasione i militari Per_10 12
accertavano anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Si segnalava anche che né
Per_ l' né la avevano un'occupazione lavorativa e, quindi, non percepivano alcun Pt_2
reddito.
Le condizioni abitative venivano ammesse dagli odierni appellanti sia all'udienza del
9.10.2023, fissata per la conferma o modifica del provvedimento indifferibile, emesso ex art. 473-bis.15 c.p.c., sia all'udienza di merito del 12.12.2023, nella quale, in particolare, entrambi, ribadendo la loro impossibilità, a quel momento, di garantire un'adeguata collocazione alla piccola e, quindi, l'opportunità che si proseguisse il Per_1 temporaneo collocamento della minore presso l'allora famiglia affidataria, segnalavano di essersi attivati con successo per reperire altra e più consona abitazione, per la quale erano in attesa di risposta.
In data 17.5.2024 veniva, poi, emesso decreto con cui il Tribunale per i Minorenni
Per_ dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e che venivano affidati ai Servizi Sociali e Persona_10 Persona_2 collocati presso una struttura (detto decreto veniva, poi, impugnato innanzi all'intestata
Corte).
E, tuttavia, ancorché questi siano gli elementi di giudizio maggiormente valorizzati dal
Tribunale nella sentenza gravata, essi non esauriscono il compendio istruttorio disponibile ai fini della decisione.
Meritano, infatti, la dovuta evidenza anche le relazioni pervenute nel corso del procedimento di primo grado.
In particolare, dopo il collocamento etero-familiare della piccola preso atto della Per_1
volontà dei genitori naturali di continuare a far visita alla bambina, acquisito il nulla osta da parte del Tribunale per i Minorenni e riscontrata la disponibilità della famiglia collocataria, veniva programmato un calendario di incontri assistiti, ai quali gli appellanti hanno sempre partecipato. Nella relazione dei Servizi di OS (a firma
10 della dott.ssa del 7.12.2023, si evidenzia “I genitori, dapprima sulla difensiva, Per_13
si sono via via rilassati alla presenza dei professionisti e della famiglia collocataria costruendo, nel corso degli incontri, un'alleanza positiva nell'interesse dei bisogni e delle esigenze della piccola Non solo, essi hanno comunicato gratitudine, stima e Per_1
riconoscenza nei confronti della coppia rendendosi disponibili a contribuire ad acquisti eventualmente necessari e producendo le documentazioni della minore in loro possesso...Durante gli incontri svolti (6) il clima è stato sereno, disteso e sempre più costruttivo in termini di genitorialità consapevole e di relazione tra gli adulti. [...] la coppia ha dimostrato impegno e attivazione rispetto alla volontà di risoluzione e definizione della propria posizione sociale: entrambi i signori hanno trovato un lavoro
e si sono attivati per la ricerca di un'abitazione idonea [...] . Rispetto all'elemento casa/abitare, sia la mamma che il padre della minore mostrano consapevolezza delle priorità e dell'urgenza di questo obiettivo rispetto ad altri ivi compreso quello della piena genitorialità [...] Per questo motivo, nella stesura del progetto con i due genitori, pur accogliendo e ritrovando la loro totale disponibilità a frequentare servizi specialistici atti ad aiutarli e sostenerli nella definizione di una identità strutturata e di una genitorialità consapevole, si conviene con gli stessi che tali interventi debbono considerarsi successivi rispetto all'acquisizione di una ambiente di vita idoneo e rispettoso”. Nella prospettiva – costantemente comunicata dalla copia – di unificare la famiglia, la – si legge ancora nella relazione – rinnovava la richiesta di poter Pt_2 incontrare i figli minori collocati presso i genitori adottivi. Sicché, “preso atto del comportamento irreprensibile dei genitori naturali nei confronti del Servizi scrivente, dei collocatari, della minore e vista la presa di consapevolezza rispetto al percorso da intraprendere per definire la loro identità psico-sociale e genitoriale”, veniva richiesto al Tribunale di poter proseguire gli incontri assistiti.
In effetti, la coppia abbandonava l'abitazione di Via Panebianco per trasferirsi, dopo un'allocazione provvisoria, nell'abitazione sita in Via Tommaso Cornelio, ove la coppia attualmente vive. Nel corso del primo accesso (in data 22.1.2024) dei Servizi presso la citata abitazione – di cui la coppia evidentemente aveva da poco preso possesso (il contratto di locazione risulta datato 1.1.2024 e registrato il successivo 28.1.2024) – veniva segnalato che solo una stanza risultava apparentemente sistemata e solo il bagno era ordinato;
nel resto della casa, invece, veniva riscontrata sporcizia e disordine, con
11 piatti sporchi nel lavandino e sudiciume sul pavimento, oltre alla presenza di una cane, appena adottato, che faceva i suoi bisogni sul pavimento (cfr. relazione a firma della
Per_ dott.ssa trasmessa il 2.2.2024). Nell'occasione l' si impegnava a Persona_14 risolvere le problematiche e, all'esito del colloquio del 1.2.2024, assicurava che la casa era stata sistemata. In effetti, in data 13.2.2024, veniva eseguito un nuovo accesso a sorpresa e, nell'occasione, si riscontrava che l'appartamento, di ampia metratura e situato nel centro storico della città, era ben composto e dotato di tutti i servizi igienici, tutte le stanze risultavano pulite, ben arredate e funzionali all'uso (tranne una in fase ancora di ristrutturazione). Nella cucina erano presenti tutti gli elettrodomestici e nelle stanze scrivanie, letti e armadi. Il minore già mostrava di muoversi in totale Per_10
autonomia nei nuovi spazi, comunicando il suo compiacimento per la nuova sistemazione ed entusiasmo per il cagnolino da poco adottato, nonché rispetto per le regole che in casa impartiva . Già in questa sede il Servizio, quindi, esprimeva Pt_2
parere favorevole sulla nuova sistemazione, confermando, dunque, la necessità di lavorare sui percorsi individuali e di coppia per favorire il miglioramento della capacità genitoriali.
Anche nel corso della visita a sorpresa del 17.6.2024 (cfr. relazione del 21.6.2024 a firma della dott.ssa e della dott.ssa , la casa si presentava pulita Persona_14 Per_15
anche se non perfettamente in ordine, con le stanze agibili e funzionali (tranne quella da ristrutturare). Proprio nella relazione in parola, gli operatori – nel rispondere ad alcune richieste di chiarimenti del Tribunale – evidenziavano la collaborazione prestata dalla coppia verso i professionisti e la famiglia affidataria, la puntualità e la precisione con cui avevano seguito il calendario di incontri ma “soprattutto l'impegno dimostrato nel cambiare la loro condizione abitativa” (analoghe conclusioni si rinvengono all'esito della visita a sorpresa del 14.10.2024, nel corso della quale l'abitazione è stata trovata pulita e in ordine). In simile contesto, troppo generica e isolata è l'attestazione, contenuta nell'annotazione di p.g. del 17.9.2024 nella quale, con un mero inciso, si Per_ riferisce che, in occasione dell'accesso dell'11.9.2024 per la segnata lite tra e la
“l'abitazione in cui dimora la coppia appariva in condizioni fatiscenti”: la scarsa Pt_2 chiarezza dell'assunto (non si comprende se si riferisca alle condizioni di occasionale ordine della casa o di manutenzione o pulizia della stessa, queste ultime positivamente apprezzate, invece, dagli Assistenti Sociali sia a giugno sia ad ottobre 2024) non
12 permettono di attribuire a detta constatazione il valore di elemento probatorio significativo di segno contrario rispetto a quanto sin qui osservato.
L'impegno e l'interesse dei genitori naturali nei confronti della piccola sono, poi, Per_1 dimostrati dallo scambio di messaggi tra la e l'assistente sociale dott.ssa Pt_2 CP_6
in cui la donna, specie nel periodo in cui il Tribunale non aveva ancora provveduto sulla richiesta di conferma e prosecuzione degli incontri protetti, chiedeva notizie e foto della piccola, insistendo per poterla vedere, informandosi costantemente sulle sue condizioni, chiedendo di poter fare videochiamate.
Inoltre, nel frattempo, su insistenza sia della sia dei figli minori, la donna, con Pt_2
l'ausilio dei Servizi Sociali, ha ripreso a frequentare la prole. Nella relazione dei Servizi di Cerisano del 24.4.2024 (a firma della dott.ssa e della dott.ssa , si Per_16 CP_6
descrive il primo incontro della con i figli, e e anche Pt_2 Per_4 Per_6 Per_5
quelli successivi. I minori hanno accolto la madre con espressioni di gioia;
la si è Pt_2
sempre saputa porre correttamente con i figli, cercando di interagire con loro secondo le esigenze e richieste di ciascuno. Nella relazione in parola si legge che la donna
“Partendo dal gioco e dalla manipolazione di giocattoli, colori o altro materiale ludico, offre spiegazioni, pone domande, stimola la verbalizzazione e la partecipazione di tutti
e tre i bambini. Mostra adeguatezza nel passare da un'attività all'altra in relazione alle richieste e ai differenti interessi e propensioni dei minori. Risponde in maniera adeguata alle richieste dei bambini attendendo alle promesse fatte, di volta in volta, nel corso dell'incontro precedente”. Nella medesima relazione si segnala che, in considerazione dei procedimenti pendenti in relazione ai figli della era stato Pt_2
predisposto dai Servizi di Cerisano, unitamente a quelli di OS, un percorso personalizzato finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita della donna, contenente obiettivi a breve e lungo termine, secondo un ordine di priorità, che prevedeva, quale primo obiettivo, il reperimento di un alloggio dignitoso e, successivamente, l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità e, poi, di percorsi di sostegno presso il CSM, sicché “prima di avviare qualsiasi percorso di sostegno, si è proceduto al reperimento di un alloggio”, che ha rappresentato un primo passo verso una stabilità necessaria per i successivi percorsi di sostegno personali e genitoriali.
Difatti – si legge nella relazione – la ha ripreso il percorso psicoterapeutico Pt_2
presso il CSM e ha superato positivamente i controlli predisposti dal Ser.D.
13 I rapporti della con i tre figli più grandi sono, quindi, proseguiti e sono state Pt_2 organizzate anche visite assistite all'esterno con la figlia più grande, che aveva manifestato l'esigenza di poter trascorrere del tempo da sola con la mamma, senza che l'attenzione di quest'ultima venisse distolta dai fratellini più piccoli. Le riproduzioni fotografiche allegate dalla difesa dell'appellante testimoniano simili uscite e la partecipazione della madre anche in occasioni di traguardi formativi ottenuti da Per_4
in particolare in occasione del superamento del primo livello di formazione presso il
Trinity College.
Proprio tenendo conto dei risultati del percorso, dell'impegno dimostrato dalla e Pt_2
dei significativi miglioramenti in termini di competenze genitoriali e di comprensione e consapevolezza del ruolo, il Tribunale per i Minorenni, con sentenza n. 96/2024 del
17.7.2024, sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di
[...]
in relazione alla figlia , non ha ritenuto sussistenti i Pt_2 Persona_7 presupposti per l'invocata decadenza, disponendo che la già sospesa dalla Pt_2
responsabilità genitoriale, prosegua i colloqui di sostegno presso il CSM e presso i
Servizi Sociali.
Alla luce degli elementi istruttori sin qui compendiati, all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado la stessa Procura presso il Tribunale per i Minorenni concludeva chiedendo che fosse dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di decadenza Per_ dalla responsabilità genitoriale inizialmente avanzata nei confronti di e della Pt_2
e chiedeva che fosse confermata la sospensione di detta responsabilità, con imposizione di serrate prescrizioni, onde verificare la concreta emersione di capacità genitoriali, con affido della minore al servizio sociale e prosecuzione del collocamento etero-familiare.
Ed è proprio questo il provvedimento che la Corte reputa maggiormente confacente al miglior interesse della piccola Per_1
Simile provvedimento è annoverabile tra quelli de potestate (rectius, de responsabilitate) previsti nell'art. 333 c.c., a mente del quale “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
14 In termini generali, il legislatore consente al giudice, pur a fronte di condotte genitoriali pregiudizievoli per il minore, di graduare l'incidenza del provvedimento sulla responsabilità genitoriale al fine di tenere conto delle varie sfumature che la singola situazione di fatto presenta: tra i due estremi – decadenza dalla responsabilità genitoriale e mantenimento pieno dello status quo ante – il legislatore ha affidato al prudente apprezzamento del giudice il compito di calibrare l'assetto dei rapporti genitori-figli minori, modellando il contenuto del provvedimento in ragione del miglior soddisfacimento dell'interesse preminente del minore nel singolo specifico caso concreto. Questo interesse, infatti, resta sempre il criterio orientativo primario in qualsiasi scelta incidente sulla responsabilità genitoriale. In questa prospettiva, si rammenta che l'univoco orientamento di legittimità è nel senso di attribuire alla decadenza della responsabilità genitoriale il ruolo di misura estrema, adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave ed altrimenti irrisolvibile pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (da ultimo, Cass. n.
12237 del 09/05/2023).
Ebbene, ritiene la Corte che il Tribunale di prime cure non abbia adeguatamente valorizzato gli sforzi – evidenziati nelle relazioni sopra richiamate –che gli appellanti hanno profuso per migliorare la propria condizione al fine di garantire alla piccola Per_1
un ambiente decoroso e un contesto anche affettivo e accuditivo adeguato.
Risulta, infatti, oltremodo riduttiva l'affermazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui, “fatta eccezione per il rinvenimento, da parte della coppia genitoriale ...di un'abitazione che presenta criticità più contenute rispetto a quella ove dimorava la Per_ diade in precedenza”, l' e la non avrebbero fatto registrare alcun progresso Pt_2
in termini di genitorialità ed adeguate capacità di accudimento della prole.
Invero, il reperimento di un'abitazione consona (che non presenta criticità alcuna, se non in relazione allo stato non ristrutturato di una stanza, che viene usata come ripostiglio) rappresenta il conseguimento – non senza sforzo – di quel primo obiettivo
15 che i Servizi Sociali stessi, in più occasioni, avevano posto alla coppia quale somma priorità e rispetto alla quale anche i percorsi di sostegno risultavano obiettivi cronologicamente successivi.
Peraltro, al reperimento dell'abitazione si è accompagnato anche il suo allestimento
(compresi gli elettrodomestici) con modalità tali da poter accogliere nel miglior modo possibile la prole.
Le relazioni dei Servizi sopra esaminate testimoniano anche il cambio di passo della coppia in termini di maggiore consapevolezza dell'importanza dell'ordine e della pulizia negli spazi abitati da minori. Per_ Prima ancora, inoltre, sia la che l' hanno dimostrato impegno nella ricerca di Pt_2
Per_ un'occupazione lavorativa: benché la lavori saltuariamente, l'appellante è, Pt_2
invece, stato assunto, percependo uno stipendio di circa euro 1200,00 mensili.
Le condizioni generali sono, quindi, ben diverse da quelle descritte nella c.n.r. della
Questura di OS del settembre 2023.
Merita, inoltre, adeguata considerazione anche il contegno serbato dagli appellanti nel corso degli incontri protetti con la piccola l'interesse e l'amore dimostrati, il Per_1
modo in cui essi si sono posti rispetto alla coppia collocataria, la volontà di migliorarsi per poter soddisfare i bisogni della piccola. Anche il percorso di recupero e rafforzamento dei rapporti tra la madre e i figli più grandi si colloca nel medesimo binario.
Tutto questo consente di formulare un giudizio prognostico positivo in merito alle possibilità di pieno recupero, da parte degli appellanti, delle rispettive capacità educative, accuditive e di sostegno alla prole: se, infatti, posti davanti ad una scala di obiettivi, con impegno e sforzi, i due genitori sono stati in grado di reperire un lavoro e una casa, può ragionevolmente pronosticarsi che, adottando il medesimo impegno e la medesima caparbia convinzione, possano anche recuperare, in un tempo ragionevole, la piena capacità genitoriale, che possa loro consentire di coabitare con la minore, prendendosene adeguatamente cura.
È, infatti, certamente indiscutibile che i progressi maturati e gli obiettivi raggiunti non abbiano risolto le criticità manifestate da ciascuno degli appellanti in punto di capacità genitoriale. L'interruzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità, sia pure determinati anche dalla priorità assegnata al reperimento di un'occupazione lavorativa e di
16 un'adeguata abitazione, non consentono, allo stato, di esprimere un giudizio di attuale pieno possesso, da parte degli appellanti, delle competenze necessarie per educare e accudire adeguatamente i figli, non potendo affermarsi, in assenza di un serio e completo percorso, che la abbia superato le fragilità correlate all'abbandono Pt_2
subito e al suo stato di figlia adottiva e sia in grado di sostenere la prole anche davanti alle difficoltà, senza fuggire da esse, evitando i pregressi comportamenti abbandonici e abdicativi e senza anteporre agli interessi della prole i propri personali desideri né che
Per_ l' abbia adeguatamente compreso l'importanza del ruolo genitoriale in tutti gli aspetti della vita dei figli, compreso quello dell'istruzione. In altri termini, sebbene debbano registrarsi significativi progressi in ordine alle condizioni di vita e personali della coppia, che giustificano un credito fiduciario nei confronti degli appellanti, altrettanti progressi non possono registrarsi sotto il profilo dell'acquisizione piena e duratura delle competenze genitoriali mancanti e del miglioramento di quelle già esistenti e tanto non consente, allo stato, di escludere un pericolo di pregiudizio per la piccola Per_1
Pertanto, va disposta sospensione dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
e nei confronti della minore con affidamento di
[...] Parte_2 Per_1
questa ai Servizi Sociali e prosecuzione del collocamento etero-familiare, con divieto di distoglimento da detto collocamento e con le prescrizioni specificate in dispositivo. Tali prescrizioni sono tese a consentire agli appellanti di recuperare pienamente le proprie capacità genitoriali, di rafforzare le competenze e autonomie personali e di costruire un rapporto con la piccola sempre con l'ausilio ma anche sotto la vigilanza severa e Per_1
il monitoraggio stretto dei Servizi, che, a tal fine, dovranno elaborare sia un programma di sostegno ai genitori sia un calendario di incontri genitori-figlia: detto percorso dovrà progredire in modo costante e in tempi quanto più possibile contenuti, compatibili con le esigenze della bambina ad una definitiva stabilità dell'ambiente familiare, senza, tuttavia, rinunciare alla certezza e solidità dei risultati in termini di recupero pieno della capacità genitoriali da parte di entrambi gli appellanti. Il monitoraggio dei Servizi sarà utile anche al fine di comprendere il futuro atteggiarsi delle dinamiche familiari. Difatti, la lite segnalata nell'annotazione del 17.9.2024, benché non tradottasi né in denunce né in una frattura del rapporto (per come dimostrano gli atti di causa, compresi quelli
17 allegati all'annotazione e lo stesso contenuto di essa), costituisce ulteriore motivo per disporre un costante e rigido monitoraggio della coppia.
La natura degli interessi coinvolti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 102/2024, depositato in data
25.7.2024, così provvede:
A. accoglie l'appello e, per l'effetto, revocando la dichiarazione di decadenza degli appellanti dalla responsabilità genitoriale:
1. dichiara la sospensione di e Parte_1 Parte_2
dalla responsabilità genitoriale sulla minore confermando Per_1
l'affidamento di quest'ultima ai Servizi Sociali del comune di OS e il collocamento etero-familiare presso l'attuale famiglia collocataria, con divieto di distoglimento da parte di entrambi i genitori;
2. incarica il Servizio Sociale affidatario:
2.1. di attivare ogni tipo di intervento e sostegno in favore della minore;
2.2. di promuovere interventi di sostegno e di rafforzamento della genitorialità e dell'autonomia individuale nei confronti dei genitori con ogni opportuno raccordo con gli altri Enti, ove necessario;
tali percorsi dovranno progredire in modo costante e in tempi quanto più possibile contenuti, compatibili con le esigenze della bambina ad una definitiva stabilità dell'ambiente familiare, senza, tuttavia, rinunciare alla certezza e solidità dei risultati in termini di recupero pieno delle capacità genitoriali da parte di entrambi i genitori;
2.3. di elaborare un programma di relazioni monitorate genitori-figlia nelle forme e nei tempi ritenuti congrui, con la disponibilità e la
18 collaborazione del soggetto collocatario, e che assicurino il divieto di distoglimento dall'attuale collocamento e la secretazione di esso e delle generalità degli attuali collocatari;
il programma dovrà prevedere una graduale intensificazione degli incontri se e nella misura in cui gli interventi di sostegno di cui al precedente punto manifestino il raggiungimento di tappe positive;
2.4. di monitorare strettamente la situazione personale, familiare (con particolare riferimento alla stabilità della coppia) e abitativa (anche con visite a sorpresa) dei genitori e di relazionare con urgenza relativamente ad eventuali situazioni di rischio;
2.5. di segnalare anche al PMM qualsiasi fatto, evento o elemento che renda necessaria o opportuna la modifica delle condizioni in questa sede disposte, affinché siano assunte eventuali conseguenti iniziative;
3. prescrive a a pena di decadenza dalla responsabilità Parte_2
genitoriale:
3.1. di riprendere e proseguire il percorso di sostegno presso il CSM territorialmente competente e il percorso di sostegno presso il Ser.D. territorialmente competente;
4. prescrive ai genitori, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale:
4.1. di assumere comportamenti responsabili nei confronti della figlia;
4.2. di partecipare fattivamente ai percorsi di sostegno e di rafforzamento della genitorialità ed ai percorsi di autonomia che saranno elaborati dal Servizio Sociale;
4.3. di partecipare al programma di relazioni monitorate con la minore rispettandone regole e tempi, secondo le indicazioni del Servizio Per_1
Sociale affidatario;
4.4. di seguire tutte le indicazioni del Servizio affidatario e degli altri
Enti coinvolti;
5. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
6. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
19 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 18.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
20