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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 52/2024, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
Tra
nato a [...] il [...] (c.f. , TE C.F._1 residente a [...], nella qualità di erede di ER
(nato a [...] il [...] -c.f.
[...] CodiceFiscale_2
il 16 dicembre 2023), rappr. e difeso dall'avv. Franca Maria Mazzone. Pt_2
- Appellante -
Contro
(già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a , in piazza XVI CP_1
Maggio (p. I.V.A. ), rappr. e difesa dall'Avv. Genny Bandiera. P.IVA_1
-Appellata - In esito all'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1068/2023 del 5 giugno 2023 (resa nel procedimento n. 3611/2019
R.G.), il Tribunale di RA (adito in sede di opposizione proposta dalla
[...] avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 923/2019 del 24 maggio 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 33.660,00, a Persona_1 titolo di compensi professionali e spese accessorie per lo svolgimento dell'incarico di direttore artistico per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015, oltre agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture sino al soddisfo, e alle spese del procedimento monitorio) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione;
b) revocava il decreto ingiuntivo n. 923/2019 emesso dal Tribunale di RA;
c) determinava in euro 24.000,00 oltre iva, la somma che l'opponente dovrà corrispondere alla parte opposta;
d) condannava parte opposta al pagamento delle spese delle spese del giudizio, che liquidava in euro 1300,00 oltre spese generali, IVA ( se dovuta) e CPA.
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2024, quale erede di TE [...]
, proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando Persona_1 due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 [...]
), che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il Controparte_2 rigetto.
In esito all'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “omessa pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla condanna al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs
231/2002. Violazione ex art. 112 c.p.c.”, e rileva che: a) la sentenza del Tribunale di RA ha revocato il decreto ingiuntivo n. 923/2019, determinando in euro
24.000,00, oltre iva, la somma che l'opponente dovrà corrispondere all'opposto, e ha omesso di prendere in esame la domanda del con la quale si chiedeva la ER
condanna della al pagamento degli interessi Controparte_3 moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di emissione delle fatture sino al soddisfo;
b) l'opponente ha proposto opposizione soltanto per il non riconoscimento delle spese non documentate, senza spiegare alcuna opposizione in ordine alla domanda degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dovuti sulle fatture non pagate;
c) la sentenza del Tribunale di RA è erronea, in quanto in evidente violazione dell'art. 112 c.p.c.; d) la stessa sentenza va pertanto riformata, e deve essere accolta la domanda di esso appellante di condanna della al Controparte_3 pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme dovute di euro
24.000,00, oltre iva, con decorrenza dalla data di emissione della fattura n. 12 del
29.9.2017 e della fattura n. 13 del 29.9.2017 sino al soddisfo.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che:
a) il rapporto giuridico tra e la odierna Persona_1 CP_1 appellata (avente per oggetto lo svolgimento, da parte del primo, dell'incarico biennale di direttore artistico;
v. la prodotta deliberazione -di conferimento dello stesso incarico- n. 3 del 3 ottobre 2014 del consiglio di amministrazione dell'ente) è qualificabile come contratto d'opera professionale ex artt. 2222 e ss. c.c., alla luce dell'autonomia organizzativa insita nei compiti del direttore artistico e dell'assenza, nella sua prestazione intellettuale, dei vincoli tipici della subordinazione;
b) si tratta di un rapporto riconducibile all'ambito normativo dei contratti
(“comunque denominati”) soggetti alla disciplina (dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) contenuta nel decreto legislativo n. 231/2002 e applicabile, ai sensi del relativo art. 2, anche ai contratti tra imprese, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
c) nel caso di specie, entrambi i contraenti e la Persona_1 CP_1 appellata) devono essere considerati, ai fini del citato decreto legislativo n.
231/2002, “imprenditori”, in quanto lo stesso art. 2 definisce in tal senso “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”;
d) infatti, da un lato, era un libero professionista Persona_1
intellettuale del settore artistico (a nulla rilevando in contrario la mancanza dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi per l'esercizio della sua attività artistica);
e) dall'altro lato, la Controparte_4
titolare di partita I.V.A., esercitava ed esercita comunque
[...] un'attività economica organizzata (e, cioè, un'attività di produzione di servizi - resi non gratuitamente ai fruitori-, con un'organizzazione dei relativi fattori produttivi), alla stregua delle indicazioni dell'atto costitutivo e, in particolare, sia della relativa previsione dello sviluppo, della produzione e della rappresentazione di spettacoli teatrali e di ogni altra attività attinente al teatro
(art. 2), sia della disciplina (art. 5) del patrimonio, costituito, tra l'altro, “dai proventi dell'attività svolta” (e non rileva in contrario l'espressa esclusione di scopi di lucro, in quanto la predetta definizione di “imprenditore” ex d.lgs. n.
231/2002 non richiede, a differenza dalla norma generale dell'art. 2082 c.c. - della quale costituisce pertanto una deroga-, né la finalità di lucro, né il carattere professionale -inteso come sistematico e abituale- dell'attività economica);
f) ne consegue l'erroneità dell'omissione, da parte del primo giudice, della pronuncia sulla domanda -fondatamente proposta dal con il ricorso ER per ingiunzione- di pagamento (anche) degli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002.
In accoglimento del primo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, la appellata va quindi condannata al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, oltre che della sorte capitale di euro 24.000,00 e dell'I.V.A., anche degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sulla predetta somma di euro 24.000,00 con decorrenza dalle date di emissione della fattura n. 12 del 29.9.2017 e della fattura n.13 del 29.9.2017 sino al soddisfo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'illegittimità del capo della sentenza del Tribunale di RA che ha condannato al Persona_1 pagamento delle spese legali, e rileva che: a) la stessa sentenza è erronea nella parte in cui ha condannato il creditore opposto al pagamento delle spese legali, pari ad euro
1300,00, oltre spese generali, iva e cpa;
b) per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente;
c) il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito;
d) la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali;
e) in applicazione dei richiamati principi, le spese del giudizio di primo grado vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, mentre la residua parte va posta a carico della parte opponente, che è risultata debitrice del convenuto per una somma pari ad euro 24.000.00, oltre iva.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., sez. un., n. 32061/2022), “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. ».
Ciò posto, a fronte della condanna (disposta dalla sentenza di primo grado) della opponente al pagamento, in favore del , della somma (pur CP_1 ER ridotta rispetto all'opposto decreto ingiuntivo) di euro 24.000,00 per sorte capitale, oltre all'I.V.A., l'imposizione -decisa dal primo giudice-, a carico del predetto opposto, dell'onere delle spese processuali è dunque erronea, in quanto difforme dal predetto principio giurisprudenziale, che, nel caso (qui configurabile) di parziale accoglimento di una domanda articolata in un unico capo, esclude la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente.
Peraltro, la soccombenza non si valuta solo a partire dalle ragioni delle parti che hanno partecipato al giudizio, potendo essere considerata soccombente, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, anche la parte che è rimasta contumace o che, nel costituirsi, ha (come nel caso di specie) riconosciuto (almeno in parte) le ragioni di controparte.
Infatti, il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite
è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera, cioè, soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civ., sez. VI^, ord. 24/03/2015, n. 5842).
E, nella specie, l'accertamento giudiziale è stato reso necessario dalla condotta omissiva della Fondazione debitrice (odierna appellata), la quale, nonostante l'intimazione rivoltale dal con la pec del 30 settembre 2017, non ha inteso ER provvedere al pagamento delle somme allo stesso spettanti (neanche per la parte non contestata della sorte capitale), così determinando il creditore ad agire in giudizio per il soddisfacimento del suo credito.
La circostanza -richiamata dall'impugnata sentenza- che l'opponente abbia richiesto esclusivamente il non riconoscimento delle sole spese non documentate e che tale limitata opposizione sia stata accolta dalla stessa sentenza non giustifica (per quanto sopra esposto) la disposta condanna dell'opposto al rimborso delle spese processuali, ma consente (in considerazione del soltanto parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta dal e in conformità, peraltro, alla richiesta ER formulata dall'appellante con l'atto di impugnazione) la compensazione, tra le parti, delle stesse spese, in ragione di un terzo.
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza: a) va annullato il capo della medesima sentenza che ha condannato l'opposto al rimborso delle spese processuali;
b) avuto riguardo all'esito globale del giudizio, le stesse spese di primo grado seguono la prevalente soccombenza della opponente (che è stata riconosciuta debitrice sia della CP_1 sorte capitale di euro 24.000,00, sia, adesso, dei relativi interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002) e vanno poste, nella misura di due terzi, a carico della stessa, con compensazione di esse, tra le parti, per il restante terzo.
Tali spese vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo all'entità (euro 24.000,00 per sorte capitale) del credito accertato.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Anche le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo, secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al predetto valore
(euro 24.000,00) di lite- seguono la prevalente soccombenza della CP_1 appellata e vanno poste, nella misura di due terzi, a carico della stessa, con compensazione di esse, tra le parti, per il restante terzo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 52/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da quale erede di TE ER
, avverso la sentenza n. 1068/2023 del 5 giugno 2023 del Tribunale di
[...]
RA (resa nel procedimento n. 3611/2019 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) condanna la (già Controparte_1 Controparte_2
) al pagamento, in favore di nella qualità,
[...] TE
per la causale di cui in motivazione, oltre che della sorte capitale di euro
24.000,00 e dell'I.V.A., anche degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sulla predetta somma di euro 24.000,00 con decorrenza dalle date di emissione della fattura n. 12 del 29.9.2017 e della fattura n.13 del
29.9.2017 sino al soddisfo;
b) annulla il capo della medesima sentenza che ha condannato l'opposto
[...]
al rimborso delle spese processuali;
Persona_1
c) condanna la appellata al rimborso, in favore dell'appellante, di due CP_1 terzi delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, compensando per il resto tra le parti le stesse spese;
d) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna la appellata al rimborso, in favore dell'appellante, di due terzi CP_1 delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida, per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, compensando per il resto tra le parti le stesse spese.
Così deciso in Catania il 3 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 52/2024, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
Tra
nato a [...] il [...] (c.f. , TE C.F._1 residente a [...], nella qualità di erede di ER
(nato a [...] il [...] -c.f.
[...] CodiceFiscale_2
il 16 dicembre 2023), rappr. e difeso dall'avv. Franca Maria Mazzone. Pt_2
- Appellante -
Contro
(già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a , in piazza XVI CP_1
Maggio (p. I.V.A. ), rappr. e difesa dall'Avv. Genny Bandiera. P.IVA_1
-Appellata - In esito all'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1068/2023 del 5 giugno 2023 (resa nel procedimento n. 3611/2019
R.G.), il Tribunale di RA (adito in sede di opposizione proposta dalla
[...] avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 923/2019 del 24 maggio 2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 33.660,00, a Persona_1 titolo di compensi professionali e spese accessorie per lo svolgimento dell'incarico di direttore artistico per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015, oltre agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture sino al soddisfo, e alle spese del procedimento monitorio) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione;
b) revocava il decreto ingiuntivo n. 923/2019 emesso dal Tribunale di RA;
c) determinava in euro 24.000,00 oltre iva, la somma che l'opponente dovrà corrispondere alla parte opposta;
d) condannava parte opposta al pagamento delle spese delle spese del giudizio, che liquidava in euro 1300,00 oltre spese generali, IVA ( se dovuta) e CPA.
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2024, quale erede di TE [...]
, proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando Persona_1 due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 [...]
), che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il Controparte_2 rigetto.
In esito all'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “omessa pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla condanna al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs
231/2002. Violazione ex art. 112 c.p.c.”, e rileva che: a) la sentenza del Tribunale di RA ha revocato il decreto ingiuntivo n. 923/2019, determinando in euro
24.000,00, oltre iva, la somma che l'opponente dovrà corrispondere all'opposto, e ha omesso di prendere in esame la domanda del con la quale si chiedeva la ER
condanna della al pagamento degli interessi Controparte_3 moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di emissione delle fatture sino al soddisfo;
b) l'opponente ha proposto opposizione soltanto per il non riconoscimento delle spese non documentate, senza spiegare alcuna opposizione in ordine alla domanda degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dovuti sulle fatture non pagate;
c) la sentenza del Tribunale di RA è erronea, in quanto in evidente violazione dell'art. 112 c.p.c.; d) la stessa sentenza va pertanto riformata, e deve essere accolta la domanda di esso appellante di condanna della al Controparte_3 pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme dovute di euro
24.000,00, oltre iva, con decorrenza dalla data di emissione della fattura n. 12 del
29.9.2017 e della fattura n. 13 del 29.9.2017 sino al soddisfo.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che:
a) il rapporto giuridico tra e la odierna Persona_1 CP_1 appellata (avente per oggetto lo svolgimento, da parte del primo, dell'incarico biennale di direttore artistico;
v. la prodotta deliberazione -di conferimento dello stesso incarico- n. 3 del 3 ottobre 2014 del consiglio di amministrazione dell'ente) è qualificabile come contratto d'opera professionale ex artt. 2222 e ss. c.c., alla luce dell'autonomia organizzativa insita nei compiti del direttore artistico e dell'assenza, nella sua prestazione intellettuale, dei vincoli tipici della subordinazione;
b) si tratta di un rapporto riconducibile all'ambito normativo dei contratti
(“comunque denominati”) soggetti alla disciplina (dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) contenuta nel decreto legislativo n. 231/2002 e applicabile, ai sensi del relativo art. 2, anche ai contratti tra imprese, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
c) nel caso di specie, entrambi i contraenti e la Persona_1 CP_1 appellata) devono essere considerati, ai fini del citato decreto legislativo n.
231/2002, “imprenditori”, in quanto lo stesso art. 2 definisce in tal senso “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”;
d) infatti, da un lato, era un libero professionista Persona_1
intellettuale del settore artistico (a nulla rilevando in contrario la mancanza dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi per l'esercizio della sua attività artistica);
e) dall'altro lato, la Controparte_4
titolare di partita I.V.A., esercitava ed esercita comunque
[...] un'attività economica organizzata (e, cioè, un'attività di produzione di servizi - resi non gratuitamente ai fruitori-, con un'organizzazione dei relativi fattori produttivi), alla stregua delle indicazioni dell'atto costitutivo e, in particolare, sia della relativa previsione dello sviluppo, della produzione e della rappresentazione di spettacoli teatrali e di ogni altra attività attinente al teatro
(art. 2), sia della disciplina (art. 5) del patrimonio, costituito, tra l'altro, “dai proventi dell'attività svolta” (e non rileva in contrario l'espressa esclusione di scopi di lucro, in quanto la predetta definizione di “imprenditore” ex d.lgs. n.
231/2002 non richiede, a differenza dalla norma generale dell'art. 2082 c.c. - della quale costituisce pertanto una deroga-, né la finalità di lucro, né il carattere professionale -inteso come sistematico e abituale- dell'attività economica);
f) ne consegue l'erroneità dell'omissione, da parte del primo giudice, della pronuncia sulla domanda -fondatamente proposta dal con il ricorso ER per ingiunzione- di pagamento (anche) degli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002.
In accoglimento del primo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, la appellata va quindi condannata al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, oltre che della sorte capitale di euro 24.000,00 e dell'I.V.A., anche degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sulla predetta somma di euro 24.000,00 con decorrenza dalle date di emissione della fattura n. 12 del 29.9.2017 e della fattura n.13 del 29.9.2017 sino al soddisfo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'illegittimità del capo della sentenza del Tribunale di RA che ha condannato al Persona_1 pagamento delle spese legali, e rileva che: a) la stessa sentenza è erronea nella parte in cui ha condannato il creditore opposto al pagamento delle spese legali, pari ad euro
1300,00, oltre spese generali, iva e cpa;
b) per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente;
c) il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito;
d) la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali;
e) in applicazione dei richiamati principi, le spese del giudizio di primo grado vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, mentre la residua parte va posta a carico della parte opponente, che è risultata debitrice del convenuto per una somma pari ad euro 24.000.00, oltre iva.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., sez. un., n. 32061/2022), “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. ».
Ciò posto, a fronte della condanna (disposta dalla sentenza di primo grado) della opponente al pagamento, in favore del , della somma (pur CP_1 ER ridotta rispetto all'opposto decreto ingiuntivo) di euro 24.000,00 per sorte capitale, oltre all'I.V.A., l'imposizione -decisa dal primo giudice-, a carico del predetto opposto, dell'onere delle spese processuali è dunque erronea, in quanto difforme dal predetto principio giurisprudenziale, che, nel caso (qui configurabile) di parziale accoglimento di una domanda articolata in un unico capo, esclude la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente.
Peraltro, la soccombenza non si valuta solo a partire dalle ragioni delle parti che hanno partecipato al giudizio, potendo essere considerata soccombente, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, anche la parte che è rimasta contumace o che, nel costituirsi, ha (come nel caso di specie) riconosciuto (almeno in parte) le ragioni di controparte.
Infatti, il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite
è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera, cioè, soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civ., sez. VI^, ord. 24/03/2015, n. 5842).
E, nella specie, l'accertamento giudiziale è stato reso necessario dalla condotta omissiva della Fondazione debitrice (odierna appellata), la quale, nonostante l'intimazione rivoltale dal con la pec del 30 settembre 2017, non ha inteso ER provvedere al pagamento delle somme allo stesso spettanti (neanche per la parte non contestata della sorte capitale), così determinando il creditore ad agire in giudizio per il soddisfacimento del suo credito.
La circostanza -richiamata dall'impugnata sentenza- che l'opponente abbia richiesto esclusivamente il non riconoscimento delle sole spese non documentate e che tale limitata opposizione sia stata accolta dalla stessa sentenza non giustifica (per quanto sopra esposto) la disposta condanna dell'opposto al rimborso delle spese processuali, ma consente (in considerazione del soltanto parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta dal e in conformità, peraltro, alla richiesta ER formulata dall'appellante con l'atto di impugnazione) la compensazione, tra le parti, delle stesse spese, in ragione di un terzo.
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza: a) va annullato il capo della medesima sentenza che ha condannato l'opposto al rimborso delle spese processuali;
b) avuto riguardo all'esito globale del giudizio, le stesse spese di primo grado seguono la prevalente soccombenza della opponente (che è stata riconosciuta debitrice sia della CP_1 sorte capitale di euro 24.000,00, sia, adesso, dei relativi interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002) e vanno poste, nella misura di due terzi, a carico della stessa, con compensazione di esse, tra le parti, per il restante terzo.
Tali spese vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo all'entità (euro 24.000,00 per sorte capitale) del credito accertato.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Anche le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo, secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al predetto valore
(euro 24.000,00) di lite- seguono la prevalente soccombenza della CP_1 appellata e vanno poste, nella misura di due terzi, a carico della stessa, con compensazione di esse, tra le parti, per il restante terzo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 52/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da quale erede di TE ER
, avverso la sentenza n. 1068/2023 del 5 giugno 2023 del Tribunale di
[...]
RA (resa nel procedimento n. 3611/2019 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) condanna la (già Controparte_1 Controparte_2
) al pagamento, in favore di nella qualità,
[...] TE
per la causale di cui in motivazione, oltre che della sorte capitale di euro
24.000,00 e dell'I.V.A., anche degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sulla predetta somma di euro 24.000,00 con decorrenza dalle date di emissione della fattura n. 12 del 29.9.2017 e della fattura n.13 del
29.9.2017 sino al soddisfo;
b) annulla il capo della medesima sentenza che ha condannato l'opposto
[...]
al rimborso delle spese processuali;
Persona_1
c) condanna la appellata al rimborso, in favore dell'appellante, di due CP_1 terzi delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, compensando per il resto tra le parti le stesse spese;
d) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna la appellata al rimborso, in favore dell'appellante, di due terzi CP_1 delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida, per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, compensando per il resto tra le parti le stesse spese.
Così deciso in Catania il 3 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro