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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 24.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7831/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Carmelo Guidotto;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore;
- opposto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 6/8/2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-002095635, notificata il 18.7.2024, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2018.
Deduce la “Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica degli atti di accertamento di cui all'art. 2, comma 1 bis, del Decreto legge del 12.06.1983
n, 463 conv. con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)” e la “Illegittimità delle ordinanze -
1 ingiunzioni per violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 – decadenza del potere sanzionatorio”.
L' , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va quindi CP_1
dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 24.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67.
2 L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l.
689/1981 [cfr., nella specie, data di notifica indicata in ricorso e “ricerca-spedizione” ivi allegata].
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può
3 essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo
103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…” (cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati CP_1
introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2018 deve rilevarsi che – secondo quanto indicato nella stessa ordinanza ingiunzione opposta – la contestazione della violazione è stata effettuata al più presto con atto di accertamento del
7.1.2020, con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
4 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 499,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore.
Catania, 24 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 24.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7831/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Carmelo Guidotto;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore;
- opposto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 6/8/2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-002095635, notificata il 18.7.2024, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2018.
Deduce la “Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica degli atti di accertamento di cui all'art. 2, comma 1 bis, del Decreto legge del 12.06.1983
n, 463 conv. con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)” e la “Illegittimità delle ordinanze -
1 ingiunzioni per violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 – decadenza del potere sanzionatorio”.
L' , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va quindi CP_1
dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 24.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67.
2 L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l.
689/1981 [cfr., nella specie, data di notifica indicata in ricorso e “ricerca-spedizione” ivi allegata].
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può
3 essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo
103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…” (cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati CP_1
introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2018 deve rilevarsi che – secondo quanto indicato nella stessa ordinanza ingiunzione opposta – la contestazione della violazione è stata effettuata al più presto con atto di accertamento del
7.1.2020, con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
4 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 499,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore.
Catania, 24 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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