TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
FR NA IC
AN HE IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17951/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 , la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario celebrato in Brescia, in data 21.01.1980, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brescia in data 23.01.1980 al n. 42 - parte II - serie A - anno
1980, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
1 Le parti sono autonome e indipendenti economicamente e rinunciano a pretendere per sé stesse qualsiasi assegno divorzile.
I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 21.1.1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n.42, parte II, serie A, anno 1980.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. N. 3534/2019, R.G. 11161/2018, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 30.5.2019.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu rascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD RI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
FR NA IC
AN HE IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17951/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. PICCOLI MARCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 , la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario celebrato in Brescia, in data 21.01.1980, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brescia in data 23.01.1980 al n. 42 - parte II - serie A - anno
1980, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
1 Le parti sono autonome e indipendenti economicamente e rinunciano a pretendere per sé stesse qualsiasi assegno divorzile.
I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 21.1.1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n.42, parte II, serie A, anno 1980.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. N. 3534/2019, R.G. 11161/2018, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 30.5.2019.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu rascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD RI
2