Articolo 1 della Legge 21 ottobre 1960, n. 1299
Versione
29 novembre 1960
Art. 1. Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto di transazione in data 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, Stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - tra lo Stato e la Societa' per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) concernente il trasferimento alla predetta societa' del complesso immobiliare costituente la raffineria di La Spezia - per la parte riconosciuta di proprieta' dello Stato, in base al lodo arbitrale 28 aprile 1955, emesso ai sensi dell'articolo 18 della convenzione tra lo Stato e la stessa, societa' del 10 agosto 1928 - ed il regolamento degli altri rapporti nascenti da tale convenzione.

Entrata in vigore il 29 novembre 1960