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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1159/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU NO Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. VI GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1159/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
giugno 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – Polizza AMCO – on il patrocinio Parte_1 fideiussoria dell'avv. Spirandelli Piero e dell'avv. Lembo Sabrina
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LO LA
APPELLATO
n o n c h è c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Binelli Matteo Controparte_2
1 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MA, in data 29 aprile 2022,
n. 364/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi
statuizione, rigettare le domande tutte proposte ex adverso e confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 391/2019, emesso dal Tribunale di
MA in data 18/3/2019;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta
Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di non accogliere, in tutto o in parte, i
motivi di impugnazione proposti con la citazione in appello di cui è causa, e
sulla scorta di quanto dedotto in atti, Voglia l'Ill.mo Giudice adito
condannare, giusta la loro qualità di fideiussori della già CP_3 [...]
(C.F.: , con sede legale in 46100 MA CP_4 P.IVA_2
(MN), Corso Vittorio Emanuele II n. 101, e nei limiti della garanzia prestata
in favore della predetta società, il Signor Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
27019 Villanterio (PV), Via San Giorgio n. 205, e la Signora
[...]
, (C.F.: ), nata a [...] il CP_2 CodiceFiscale_2
18/08/1947, residente in [...],
lettera A, a pagare in favore di Parte_2
[...
[...] la somma di Euro 944.358,62=, oltre interessi convenzionali moratori,
[...]
pur sempre nei limiti della L. 108/1996, dal 10/01/2018 al saldo, ovvero a
pagare alla Banca quella maggiore o minore somma che sarà accertata in
corso di causa o ritenuta di giustizia, pur sempre maggiorata degli interessi
come sopra specificati;
IN VIA ISTRUTTORIA, con riserva di chiedere termine, produrre altri
documenti ed indicare nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 183, 6° comma
c.p.c. nel rispetto del rito. Si insiste per l'ammissione del seguente capitolo
di prova per interrogatorio formale del signor Controparte_1
e per testi:
[...]
- “vero che in data 27/06/2018 la società già CP_3 Controparte_4
ha ricevuto la comunicazione di cui ai documenti n. 19 e 21 del fascicolo di
parte opposta, che mi si rammonstra?”
Si indica a teste su detto capitolo il Dottor , soggetto Testimone_1
all'epoca incaricato dalla società già di CP_3 Controparte_4
effettuare la attestazione del piano concordatario.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio e del procedimento monitorio. Con condanna degli
appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
che fossero proposte da controparte”.
Dell'appellato CP_1
“…IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
3 Dichiarare inammissibile l'impugnazione in quanto proposta da soggetto
sfornito di legitimatio ad causam.
NEL MERITO
Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto totalmente Pt_2
infondata.
IN OGNI CASO
Spese e competenze del presente grado rifuse”.
Dell'appellata CP_2
“…nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa respingersi
l'appello in quanto inammissibile ovvero infondato, confermando per l'effetto
la sentenza gravata.
VI in spese e compensi di lite, di cui si chiede la distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e quali fideiussori di Controparte_1 Controparte_2
(già hanno proposto opposizione con CP_3 Controparte_4
autonomi atti di citazione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti in favore di (quale mandataria di CP_5 [...]
per il pagamento della somma di € 944.358,62 oltre Controparte_6
interessi e spese, a titolo di saldo dei c/c intestati alla società garantita.
Il primo ha eccepito in via principale la nullità delle fideiussioni prestate
4 perché violative della normativa antitrust, ed in via subordinata la nullità
delle singole clausole conformi allo schema ABI, in particolare della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c.
La seconda ha sollevato le medesime eccezioni ed ha, inoltre, dedotto la propria liberazione ex art. 1956 c.c., oltre che l'illegittima concessione del credito alla garantita.
Costituendosi in entrambi i giudizi, la opposta ha contestato le pretese avversarie.
Le due cause sono state riunite.
E' intervenuta in giudizio Controparte_7
società in cui la opposta si era scissa, la quale ha fatto proprie le domande ed eccezioni di quest'ultima.
2. Con sentenza n. 364/2022 pubblicata in data 29 aprile 2022, il Tribunale
di MA ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato le domande proposte da e da Controparte_6 [...]
Controparte_7
2.1. Per quel che qui rileva, il Giudicante ha dato atto della mancata contestazione del credito da parte dei garanti, il Tribunale ha affrontato il tema dell'esistenza e della validità dell'obbligazione in capo ai medesimi in forza delle fideiussioni prestate (sei fideiussioni omnibus sottoscritte tra il
2009 ed il 2012 da entrambi gli opponenti, eccetto l'ultima, firmata solamente da ma ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità CP_1
5 delle singole clausole censurate per contrasto con la legge n. 28771990 in quanto conformi a quelle oggetto del provvedimento di Banca d'Italia del
2005 cui ha riconosciuto una <
anticoncorrenziale>>, escludendo la necessità dell'accertamento del carattere uniforme dell'applicazione.
Ha escluso che alla presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta consegua la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo, in quanto oggetto di garanzia è la medesima obbligazione contratta dal debitore principale;
ha, poi ritenuto fondata la eccezione ai sensi dell'art. 1957
cod.civ. in quanto: i c/c sono stati chiusi il 10 gennaio 2018 ma la obbligazione è scaduta in data 7 dicembre 2017 allorquando la banca ha revocato gli affidamenti concessi ed è receduta da tutti i rapporti;
la comunicazione di messa in mora del 25 gennaio 2018 è inidonea ad evitare la decadenza in quanto è necessaria un'azione giudiziaria;
l'ammissione ad una procedura concordataria non ostacola le azioni a tutela del credito e non impedisce il decorso del termine di decadenza e la precisazione del credito effettuata il 27 giugno 2018 in sede di procedura concordataria è tardiva.
Accertata in via incidentale la nullità delle clausole, ha, quindi, dichiarato la decadenza del creditore dalla garanzia azionata ex art. 1957 c.c. ed ha escluso che la responsabilità solidale degli opponenti possa essere accertata sulla base della loro qualità di soci accomandante e accomandatario, in quanto il titolo azionato dalla creditrice si fonda sulle garanzie prestate e la debitrice principale, all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era una
6 s.r.l.
Ha, infine, ritenuto assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da CP_2
[...]
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
sulla scorta di quattro motivi. Controparte_7
4. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
5. All'udienza del 22 marzo 2023, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_6
6. All'udienza del 20 settembre 2023, la Corte, dichiarata la contumacia di rigettata l'eccezione di Controparte_6
inammissibilità dell'appello, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 26 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente dare atto che entrambi gli appellati hanno eccepito il “difetto di legittimazione attiva” in capo all'appellante,
contestando che il documento relativo alla scissione societaria provi la titolarità del credito in capo alla controparte, rimandando esso al “progetto di
scissione” nel quale sarebbe stato indicato il credito ceduto ma non presente
7 in atti.
1.1. Si discute, in realtà, della titolarità in capo alla appellante del diritto controverso e cioè del credito di cui essa, intervenendo nel giudizio di primo grado, si è dichiarata titolare in conseguenza dell'atto di scissione parziale stipulato con in data 26 novembre 2020. Controparte_6
1.2. Va rilevato che in base ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite
nella sentenza n. 295172016, in sintesi: la titolarità è elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio;
incombe su chi agisce l'onere della prova di essere titolare della posizione giuridica fatta valere in giudizio;
la contestazione della titolarità del diritto costituisce una mera difesa;
la questione può essere posta anche oltre il termine entro cui vanno sollevate le eccezioni in senso stretto e anche in appello, in quanto l'art. 345 cod.proc.civ.
prevede il divieto di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio;
la prova dell'allegazione circa la titolarità del diritto può divenire superflua nel caso venga riconosciuto il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda ovvero venga articolata una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo;
quanto al principio di non contestazione il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso,
implicito o indiretto), nella materia dei c.d. fatti-diritto il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.
1.3. è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel giudizio di CP_7
8 primo grado introdotto dalla sua dante causa, Controparte_6
rappresentando che “Con effetti giuridici a far data dal 1°.12.2020, la
[...]
C.F. (la “Società Controparte_6 P.IVA_3
” o si è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), CP_8 CP_9 Pt_2
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio
Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione
approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data
04.10.2020 e composto, in sintesi: all'attivo da crediti deteriorati
unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e
azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito
finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto di
scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto
notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1 CP_6
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020 (doc. n. 29 - CP_6
la "Scissione").
2. Nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi
dell'attivo e del passivo rivenienti a dalla propedeutica scissione CP_9
infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A. CF: interamente partecipata da a favore della P.IVA_4 CP_9
stessa (atto notaio dott. di del 19.11.2020, rep. CP_9 Persona_1 CP_6
39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal 26.11.2020. 3. Del
trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020,
parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (doc. n. 30).
4. In conseguenza
dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta Pt_2
9 esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi
incluso il credito già vantato da nei confronti di ià CP_9 CP_3 [...]
e di tutti i coobbligati di quest'ultima;
5. Ai sensi CP_4
dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa,
conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società
Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
6. Non sono
incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o
risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, da
chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi
o commissivi posti in essere da anteriormente alla Scissione”. CP_9
1.4. A fronte di tale intervento, né gli opponenti né la originaria creditrice,
attrice opposta, hanno sollevato contestazioni di sorta circa la titolarità del diritto controverso in capo ad Pt_2
Va rilevato che ha precisato le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Dato atto della nullità delle fidejussioni 5.9.2011 e 21.9.2012
per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 10.10.1990,
revocarsi il decreto ingiuntivo 18.3.2019 n. 391/19 Ing. (RG 632/2019)
emesso dal Tribunale di MA, dichiarandosi che Controparte_1
nulla deve a /
[...] Controparte_6 [...]
N VIA SUBORDINATA Dato atto della nullità Controparte_10
delle clausole contrassegnate con il n. 6 delle fidejussioni 5.9.2011 e
21.9.2012 per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287, dichiararsi
che è decaduta ex art. 1957 Cod. Controparte_6
10 Civ. dalla possibilità di agire contro i fidejussori e, conseguentemente,
revocarsi il decreto ingiuntivo 18.3.2019 n. 391/19 Ing. (RG 632/2019)
emesso dal Tribunale di MA, dichiarandosi che Controparte_1
nulla deve a /
[...] Controparte_6 [...]
. Controparte_10
Ha, quindi, chiesto l'accertamento che nulla è da egli dovuto in relazione al credito azionato non solo nei confronti della ingiungente opposta ma anche della intervenuta, riconoscendo quest'ultima come titolare del credito stesso.
Nella comparsa conclusionale, poi, ha rappresentato che “Con atto in data
17.2.2021 interveniva in giudizio Controparte_7
divenuta esclusiva titolare del credito azionato monitoriamente in
[...]
forza di scissione parziale per atto in data 25.11.2020 del Notaio Dott. Per_1
di ”.
[...] CP_6
nella comparsa conclusionale ha, ricordato che “in data Controparte_2
19 febbraio 2021, si costituiva in giudizio la Pt_2 [...]
società beneficiaria in seguito alla Controparte_7
scissione di Banco Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”,
1.5. Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha dato atto, nello svolgimento del processo, che <
[...]
società nella quale la convenuta opposta si era Controparte_7
scissa, facendo proprie le domande ed eccezioni di quest'ultima>> ed in parte motiva ha posto le spese di lite in via solidale a carico della opposta e <dell'intervenuto, successore ex art. 111 c.p.c., all'esito di scissione societaria>> ed ha richiamato una sentenza della Suprema Corte (n.
11 13192/2019) per cui << la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso>>.
Ha, quindi, positivamente accertato la titolarità del credito in capo all'intervenuta .
Del resto, a fronte della non contestazione ad opera degli opponenti circa tale titolarità, il Tribunale non avrebbe potuto rilevare la inesistenza della titolarità del credito in capo alla intervenuta in quanto non emergente dagli atti di causa e dal materiale probatorio.
Emergendo, anzi elementi che, pur nella mancata produzione del progetto di scissione, depongono nel senso della conferma della titolarità del diritto controverso.
a prodotto in giudizio l'atto notarile di scissione, in cui viene CP_7
menzionato il citato progetto di scissione ai fini della descrizione degli
“elementi patrimoniali attivi e passivi (il “compendio Scisso”) e che viene indicato come allegato “C” al “presente atto” per formarne parte integrante e sostanziale;
ha inoltre prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
relativo all'intervenuta scissione in cui sono individuate con precisione le caratteristiche del “compendio di attività e passività” comprendente, tra l'altro, i “crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di
Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti NPL”).
Nel caso di specie è documentato che il credito azionato rientra nella predetta categoria dei crediti in quanto sin dal 25 gennaio 2018 l'istituto bancario ha comunicato il passaggio “a sofferenze” della posizione (doc. 8 fascicolo
12 primo grado e doc. 11 fascicolo primo grado CP_1 Controparte_6
).
[...]
Quanto, poi, alla questione relativa alla legittimazione della intervenuta a proporre appello, in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte
<
impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione,
qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte>> (Cass. n. 21061/2025, cfr. n. 8975/2020, n. 9250/2017).
Nel caso di specie, peraltro, come già ricordato, l'appellante era già
intervenuta in giudizio e il titolo (atto pubblico) sulla base della quale ha effettuato l'intervento, per le ragioni esposte, non è stato contestato;
sicché
anche la eccezione di difetto di legittimazione a proporre la impugnazione è
infondata.
2. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale
relativa alla questione della nullità parziale delle garanzie prestate, in particolare all'onere probatorio gravante sul garante e al valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento di Banca d'Italia.
Riepilogando l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in merito alla nullità
delle fideiussioni contrarie alla normativa antitrust, la Corte di legittimità
(sent. n. 30818/2018) ha affermato che il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è elemento costitutivo del diritto vantato e deve
13 essere provato dall'attore secondo l'art. 2697 c.c. Ha quindi chiarito che qualora la banca contesti la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole da parte degli istituti di credito dev'essere dimostrato da chi ha interesse a far valere la nullità della fideiussione, in quanto il provvedimento di Banca d'Italia ha indicato “in
termini soltanto ipotetici” l'applicazione uniforme delle clausole.
Successivamente la Suprema Corte (sent. n. 13846/2019) ha dato atto che una parte rilevante della giurisprudenza di merito ha interpretato il principio in tema di onere probatorio in maniera restrittiva, limitando l'idoneità del provvedimento di Banca d'Italia a formare prova dell'intesa anticoncorrenziale, rapportandolo al momento di stipula della fideiussione,
osservando che qualora il contratto sia stato sottoscritto anni dopo l'accertamento istruttorio avviato nel 2002 e l'emanazione del provvedimento amministrativo nel 2005, detto provvedimento non può
costituire prova privilegiata e la parte che ha sollevato la domanda o l'eccezione è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio (compresa la diffusione delle clausole censurate presso gli istituti di credito). Nel caso che ci occupa, le fideiussioni sono state stipulate molti anni dopo l'emanazione del provvedimento ed il compimento della relativa istruttoria, ed i garanti non hanno fornito prova dei fatti posti a fondamento della loro domanda.
L'appellante rappresenta come il Tribunale abbia travisato le proprie difese,
finendo col sovvertire l'onere probatorio gravante sulle parti, facendo
14 ricadere su di sé le ripercussioni negative dell'inadempimento di parte attrice agli oneri probatori gravanti esclusivamente su quest'ultima.
3. Con il secondo motivo l'appellante espone che la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, contenuta nell'art. 7, la quale prevede altresì
che in caso di ritardo nei pagamenti il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore e che l'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al garante, permette di qualificare detta garanzia come garanzia a prima richiesta e non come fideiussione, come ritenuto dal Tribunale.
4. Con il terzo motivo l'appellante deduce di aver provato il rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., in quanto, come riconosciuto dalla controparte, la comunicazione di messa in mora è stata inviata alla debitrice principale e ai garanti il 25 gennaio 2018 (cfr. pag. 11 atto di citazione in opposizione di , in quanto il 20 marzo 2018 la debitrice Controparte_2
principale ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., ed in quanto la banca ha indicato il proprio credito alla debitrice con pec del 27 giugno 2018, dunque nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
5. Con il quarto motivo contesta la statuizione d'inammissibilità del capitolo di prova orale per interrogatorio formale di e Controparte_1
per testi “vero che in data 27/06/2018 la società già CP_3 CP_4
ha ricevuto la comunicazione di cui ai documenti n. 19 e 21 del
[...]
fascicolo di parte opposta, che mi si rammostra?”.
15 6. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i primi tre motivi di gravame,
analizzando in primo luogo, per ragioni di ordine logico e giuridico, il secondo motivo di gravame.
7. Va rilevato che l'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto non è già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, riscontrabili nel caso in esame: “Il contratto
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia
negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore
dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul
debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore,
il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione
dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è
quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso
16 alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da
inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale
solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto
adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre
il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante
autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché
non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento
del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”; inoltre,
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio
come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto
incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di
fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero
contenuto della convenzione negoziale”.
7.1. Nel caso di specie, e Controparte_2 Controparte_1
hanno dichiarato nei contratti da essi stipulati quanto segue: “Con la presente
Vi comunico di costituirmi fideiussore / Vi comunichiamo di costituirci
fideiussori della e dei suoi Parte_3
successori o aventi causa sino alla concorrenza dell'importo di… per
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta dipendenti da CP_6
operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in
17 seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali,
ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di
credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o
su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di
garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi,
operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione
garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si
trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a
garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore
di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali Vi dichiaro/iamo sin
d'ora di considerarmi/ci solidalmente obbligato/i nei confronti di codesta
Banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite
dall'art. 1948 cod. civ…”.
Da tale previsione si evince chiaramente la natura solidale dell'obbligazione assunta dai garanti, essendo tale prestazione volta a tutelare l'interesse della concedente all'esatto adempimento della medesima prestazione principale con riferimento alle obbligazioni
Il contratto di fideiussione, tra le condizioni particolari, reca la seguente disposizione: “Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente
alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione de
debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro
accessorio…”. Tale previsione costituisce una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, che, tuttavia, non determina la qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo, in quanto dal testo
18 contrattuale emerge come la prestazione oggetto della garanzia sia identificabile con l'obbligazione principale e come la volontà della parti non sia quella di indennizzare il creditore dall'eventuale inadempimento dell'obbligato principale, bensì di adempiere in luogo di quest'ultimo, nel caso in cui venga meno ai propri doveri contrattuali. Infatti, “L'inserimento
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo
quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza
che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata
rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In
particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale
contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il
contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a
nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è
connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria” (Cass. civ. sez VI,
ord n. 27619/2022).
Pertanto, il secondo motivo è infondato.
8. Va quindi esaminato il primo motivo in cui viene censurata la statuizione
(incidentale) di nullità parziale delle fideiussioni a fronte delle clausole in esse contenute, per violazione della normativa antitrust.
8.1. La questione della presenza nel testo della fideiussione di clausole
19 corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del provvedimento di Banca
d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema
ABI risultato contrario alla normativa antitrust, è stata proposta al fine di ottenere la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. in conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga, oggetto del secondo motivo di gravame.
Il tema è, innanzi tutto, quello del valore probatorio del provvedimento di
Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court
delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga
20 scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
E' stato specificato che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singol e clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica.
La fideiussione in questione è stata sottoscritta nel febbraio 2010,
successivamente al periodo oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto di esame, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi
21 dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Costituisce una mera petizione di principio quella per cui la giustificazione della presenza delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento effettuato tanti anni prima, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
L'indirizzo costante di questa Corte sul punto trova ora conforto anche da parte della Suprema Corte che Suprema Corte che ha ritenuto circostanze fattuali rilevanti ai fini della integrazione della nullità parziale del contratto
«a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, oltre che ai fini della sua rilevazione officiosa: <
natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è
riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata
22 dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione,
che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v)
la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza,
in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo
23 di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità
della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. 1851/2025,
1170/2025, 30383/2024, tutte in parte motiva).
Pertanto, la statuizione del Tribunale circa la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 cod.civ. non può essere condivisa.
Il primo motivo è, quindi, fondato.
9. A fronte dell'accoglimento del primo motivo di gravame, le questioni sollevate con il terzo motivo circa la deroga all'art. 1957 c.c. con il quarto motivo, circa la mancata ammissione della prova orale e con il quinto motivo rimangono assorbite.
10. A fronte dell'accoglimento del gravame, vanno esaminate le questioni già
poste dagli appellanti nei rispettivi atti di opposizione, rimaste assorbite nella sentenza impugnata e qui riproposte ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ.
10.1. Circa la eccezione ai sensi dell'art. 1956 c.c. sollevata da CP_2
e la questione da essa posta circa la illegittima erogazione del credito
[...]
da parte della banca nei confronti della debitrice principale, va rilevato che il presupposto per la operatività della norma è che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la autorizzazione del fideiussore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere
24 l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
La tutela prescritta dall'art. 1956 cod.civ. risponde ad una situazione di effettiva e permanente estraneità del fideiussore rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito;
<
non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è
comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956
c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore). (cfr. Cass. n. 20713/2023).
La Suprema Corte ha precisato che << nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società
debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è
liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un
25 obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice>>
(Cass. 16822/2024).
La qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti
(mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (cfr. Cass. 2902/2016).
La documentazione in atti ha dato obiettiva evidenza, sin dal primo grado,
che ha rivestito il ruolo di socio detenendo il 50% delle Controparte_2
quote sociali;
l'appellante ha anche messo in rilievo l'avvenuta partecipazione della socia all'approvazione dei bilanci.
Tali circostanze depongono per una comune conoscenza da parte della società debitrice e della garante circa la situazione finanziaria della CP_2
prima e sono ostative alla operatività della disciplina invocata in tema di liberazione del fideiussore;
l'autorizzazione specifica ex art.1956 c.c. può in ogni caso ritenersi desunta dal mancato esercizio da parte del fideiussore della facoltà di revocare anticipatamente la garanzia, di cui avrebbe potuto avvalersi per non incorrere nell'aggravio dei rischi assunti.
7. Pertanto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
7.1. Circa la domanda proposta dall'appellante di conferma del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza impugnata, la Corte osserva che
<
definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma”
26 lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata>> (Cass. 20868/2017).
Non può, dunque, essere accolta la domanda di conferma del decreto ingiuntivo in quanto, l'accoglimento dell'opposizione ne comporta la definitiva caducazione e la riforma della sentenza non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato.
7.2. Trova, invece, accoglimento la domanda di condanna degli appellati al pagamento in favore della della Parte_4
somma di € 944.358,62, oltre interessi come da domanda formulata con ricorso per decreto ingiuntivo.
Va rilevato che <
controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa>> (Cass. 10442/2023).
Nel caso di specie non solo in atto di appello è stata chiesta la condanna in favore di (tale era la richiesta della intervenuta anche Controparte_6
in primo grado) ma neanche può dirsi che vi sia stata l'adesione alla
27 pronuncia di condanna direttamente in favore dell'appellante come modificata in sede di precisazione delle conclusioni posto che essa (nei cui confronti è stato ordinato il contraddittorio ai sensi dell'art. 331
cod.proc.civ.) è rimasta contumace e neanche le sono note le diverse conclusioni.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in conformità alle note ed ai valori medi di liquidazione dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00), tenendo conto per il primo grado della introduzione di due distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo successivamente riuniti e dell'aumento ai sensi dell'art. 4 comma secondo per la fasi “istruttoria e di trattazione” e “di decisione” successive alla riunione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 364/2022 pubblicata il 29
aprile 2022;
2) condanna e al Parte_5 Controparte_2
pagamento in favore di e Controparte_6 [...]
delle spese di giudizio di primo grado di Controparte_7
28 giudizio, che liquida a titolo di compenso per ciascuno dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo da essi introdotti in € 4.388,00 per la “fase di studio” ed € 2.895,00 per la “fase introduttiva”, con condanna in solido del compenso di € 12.890,00 per la “fase istruttoria/trattazione” e di € 7.631,00
per la “fase decisionale” successive alla riunione oltre ad € 6.156,30 per la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 sesto comma 2, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
condanna e , in solido, Parte_5 Controparte_2
al pagamento in favore di delle Controparte_7
spese del presente grado che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, €
3.318,00 per la “fase introduttiva” ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”,
oltre contributo unificato ove corrisposto nonché IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI GA IU NO
29
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1159/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU NO Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. VI GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1159/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
giugno 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – Polizza AMCO – on il patrocinio Parte_1 fideiussoria dell'avv. Spirandelli Piero e dell'avv. Lembo Sabrina
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LO LA
APPELLATO
n o n c h è c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Binelli Matteo Controparte_2
1 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MA, in data 29 aprile 2022,
n. 364/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi
statuizione, rigettare le domande tutte proposte ex adverso e confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 391/2019, emesso dal Tribunale di
MA in data 18/3/2019;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta
Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di non accogliere, in tutto o in parte, i
motivi di impugnazione proposti con la citazione in appello di cui è causa, e
sulla scorta di quanto dedotto in atti, Voglia l'Ill.mo Giudice adito
condannare, giusta la loro qualità di fideiussori della già CP_3 [...]
(C.F.: , con sede legale in 46100 MA CP_4 P.IVA_2
(MN), Corso Vittorio Emanuele II n. 101, e nei limiti della garanzia prestata
in favore della predetta società, il Signor Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
27019 Villanterio (PV), Via San Giorgio n. 205, e la Signora
[...]
, (C.F.: ), nata a [...] il CP_2 CodiceFiscale_2
18/08/1947, residente in [...],
lettera A, a pagare in favore di Parte_2
[...
[...] la somma di Euro 944.358,62=, oltre interessi convenzionali moratori,
[...]
pur sempre nei limiti della L. 108/1996, dal 10/01/2018 al saldo, ovvero a
pagare alla Banca quella maggiore o minore somma che sarà accertata in
corso di causa o ritenuta di giustizia, pur sempre maggiorata degli interessi
come sopra specificati;
IN VIA ISTRUTTORIA, con riserva di chiedere termine, produrre altri
documenti ed indicare nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 183, 6° comma
c.p.c. nel rispetto del rito. Si insiste per l'ammissione del seguente capitolo
di prova per interrogatorio formale del signor Controparte_1
e per testi:
[...]
- “vero che in data 27/06/2018 la società già CP_3 Controparte_4
ha ricevuto la comunicazione di cui ai documenti n. 19 e 21 del fascicolo di
parte opposta, che mi si rammonstra?”
Si indica a teste su detto capitolo il Dottor , soggetto Testimone_1
all'epoca incaricato dalla società già di CP_3 Controparte_4
effettuare la attestazione del piano concordatario.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio e del procedimento monitorio. Con condanna degli
appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
che fossero proposte da controparte”.
Dell'appellato CP_1
“…IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
3 Dichiarare inammissibile l'impugnazione in quanto proposta da soggetto
sfornito di legitimatio ad causam.
NEL MERITO
Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto totalmente Pt_2
infondata.
IN OGNI CASO
Spese e competenze del presente grado rifuse”.
Dell'appellata CP_2
“…nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa respingersi
l'appello in quanto inammissibile ovvero infondato, confermando per l'effetto
la sentenza gravata.
VI in spese e compensi di lite, di cui si chiede la distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e quali fideiussori di Controparte_1 Controparte_2
(già hanno proposto opposizione con CP_3 Controparte_4
autonomi atti di citazione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti in favore di (quale mandataria di CP_5 [...]
per il pagamento della somma di € 944.358,62 oltre Controparte_6
interessi e spese, a titolo di saldo dei c/c intestati alla società garantita.
Il primo ha eccepito in via principale la nullità delle fideiussioni prestate
4 perché violative della normativa antitrust, ed in via subordinata la nullità
delle singole clausole conformi allo schema ABI, in particolare della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c.
La seconda ha sollevato le medesime eccezioni ed ha, inoltre, dedotto la propria liberazione ex art. 1956 c.c., oltre che l'illegittima concessione del credito alla garantita.
Costituendosi in entrambi i giudizi, la opposta ha contestato le pretese avversarie.
Le due cause sono state riunite.
E' intervenuta in giudizio Controparte_7
società in cui la opposta si era scissa, la quale ha fatto proprie le domande ed eccezioni di quest'ultima.
2. Con sentenza n. 364/2022 pubblicata in data 29 aprile 2022, il Tribunale
di MA ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato le domande proposte da e da Controparte_6 [...]
Controparte_7
2.1. Per quel che qui rileva, il Giudicante ha dato atto della mancata contestazione del credito da parte dei garanti, il Tribunale ha affrontato il tema dell'esistenza e della validità dell'obbligazione in capo ai medesimi in forza delle fideiussioni prestate (sei fideiussioni omnibus sottoscritte tra il
2009 ed il 2012 da entrambi gli opponenti, eccetto l'ultima, firmata solamente da ma ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità CP_1
5 delle singole clausole censurate per contrasto con la legge n. 28771990 in quanto conformi a quelle oggetto del provvedimento di Banca d'Italia del
2005 cui ha riconosciuto una <
anticoncorrenziale>>, escludendo la necessità dell'accertamento del carattere uniforme dell'applicazione.
Ha escluso che alla presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta consegua la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo, in quanto oggetto di garanzia è la medesima obbligazione contratta dal debitore principale;
ha, poi ritenuto fondata la eccezione ai sensi dell'art. 1957
cod.civ. in quanto: i c/c sono stati chiusi il 10 gennaio 2018 ma la obbligazione è scaduta in data 7 dicembre 2017 allorquando la banca ha revocato gli affidamenti concessi ed è receduta da tutti i rapporti;
la comunicazione di messa in mora del 25 gennaio 2018 è inidonea ad evitare la decadenza in quanto è necessaria un'azione giudiziaria;
l'ammissione ad una procedura concordataria non ostacola le azioni a tutela del credito e non impedisce il decorso del termine di decadenza e la precisazione del credito effettuata il 27 giugno 2018 in sede di procedura concordataria è tardiva.
Accertata in via incidentale la nullità delle clausole, ha, quindi, dichiarato la decadenza del creditore dalla garanzia azionata ex art. 1957 c.c. ed ha escluso che la responsabilità solidale degli opponenti possa essere accertata sulla base della loro qualità di soci accomandante e accomandatario, in quanto il titolo azionato dalla creditrice si fonda sulle garanzie prestate e la debitrice principale, all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era una
6 s.r.l.
Ha, infine, ritenuto assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da CP_2
[...]
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
sulla scorta di quattro motivi. Controparte_7
4. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
5. All'udienza del 22 marzo 2023, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_6
6. All'udienza del 20 settembre 2023, la Corte, dichiarata la contumacia di rigettata l'eccezione di Controparte_6
inammissibilità dell'appello, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 26 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente dare atto che entrambi gli appellati hanno eccepito il “difetto di legittimazione attiva” in capo all'appellante,
contestando che il documento relativo alla scissione societaria provi la titolarità del credito in capo alla controparte, rimandando esso al “progetto di
scissione” nel quale sarebbe stato indicato il credito ceduto ma non presente
7 in atti.
1.1. Si discute, in realtà, della titolarità in capo alla appellante del diritto controverso e cioè del credito di cui essa, intervenendo nel giudizio di primo grado, si è dichiarata titolare in conseguenza dell'atto di scissione parziale stipulato con in data 26 novembre 2020. Controparte_6
1.2. Va rilevato che in base ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite
nella sentenza n. 295172016, in sintesi: la titolarità è elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio;
incombe su chi agisce l'onere della prova di essere titolare della posizione giuridica fatta valere in giudizio;
la contestazione della titolarità del diritto costituisce una mera difesa;
la questione può essere posta anche oltre il termine entro cui vanno sollevate le eccezioni in senso stretto e anche in appello, in quanto l'art. 345 cod.proc.civ.
prevede il divieto di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio;
la prova dell'allegazione circa la titolarità del diritto può divenire superflua nel caso venga riconosciuto il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda ovvero venga articolata una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo;
quanto al principio di non contestazione il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso,
implicito o indiretto), nella materia dei c.d. fatti-diritto il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.
1.3. è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel giudizio di CP_7
8 primo grado introdotto dalla sua dante causa, Controparte_6
rappresentando che “Con effetti giuridici a far data dal 1°.12.2020, la
[...]
C.F. (la “Società Controparte_6 P.IVA_3
” o si è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), CP_8 CP_9 Pt_2
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio
Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione
approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data
04.10.2020 e composto, in sintesi: all'attivo da crediti deteriorati
unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e
azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito
finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto di
scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto
notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1 CP_6
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020 (doc. n. 29 - CP_6
la "Scissione").
2. Nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi
dell'attivo e del passivo rivenienti a dalla propedeutica scissione CP_9
infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A. CF: interamente partecipata da a favore della P.IVA_4 CP_9
stessa (atto notaio dott. di del 19.11.2020, rep. CP_9 Persona_1 CP_6
39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal 26.11.2020. 3. Del
trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020,
parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (doc. n. 30).
4. In conseguenza
dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta Pt_2
9 esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi
incluso il credito già vantato da nei confronti di ià CP_9 CP_3 [...]
e di tutti i coobbligati di quest'ultima;
5. Ai sensi CP_4
dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa,
conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società
Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
6. Non sono
incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o
risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, da
chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi
o commissivi posti in essere da anteriormente alla Scissione”. CP_9
1.4. A fronte di tale intervento, né gli opponenti né la originaria creditrice,
attrice opposta, hanno sollevato contestazioni di sorta circa la titolarità del diritto controverso in capo ad Pt_2
Va rilevato che ha precisato le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Dato atto della nullità delle fidejussioni 5.9.2011 e 21.9.2012
per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 10.10.1990,
revocarsi il decreto ingiuntivo 18.3.2019 n. 391/19 Ing. (RG 632/2019)
emesso dal Tribunale di MA, dichiarandosi che Controparte_1
nulla deve a /
[...] Controparte_6 [...]
N VIA SUBORDINATA Dato atto della nullità Controparte_10
delle clausole contrassegnate con il n. 6 delle fidejussioni 5.9.2011 e
21.9.2012 per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287, dichiararsi
che è decaduta ex art. 1957 Cod. Controparte_6
10 Civ. dalla possibilità di agire contro i fidejussori e, conseguentemente,
revocarsi il decreto ingiuntivo 18.3.2019 n. 391/19 Ing. (RG 632/2019)
emesso dal Tribunale di MA, dichiarandosi che Controparte_1
nulla deve a /
[...] Controparte_6 [...]
. Controparte_10
Ha, quindi, chiesto l'accertamento che nulla è da egli dovuto in relazione al credito azionato non solo nei confronti della ingiungente opposta ma anche della intervenuta, riconoscendo quest'ultima come titolare del credito stesso.
Nella comparsa conclusionale, poi, ha rappresentato che “Con atto in data
17.2.2021 interveniva in giudizio Controparte_7
divenuta esclusiva titolare del credito azionato monitoriamente in
[...]
forza di scissione parziale per atto in data 25.11.2020 del Notaio Dott. Per_1
di ”.
[...] CP_6
nella comparsa conclusionale ha, ricordato che “in data Controparte_2
19 febbraio 2021, si costituiva in giudizio la Pt_2 [...]
società beneficiaria in seguito alla Controparte_7
scissione di Banco Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”,
1.5. Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha dato atto, nello svolgimento del processo, che <
[...]
società nella quale la convenuta opposta si era Controparte_7
scissa, facendo proprie le domande ed eccezioni di quest'ultima>> ed in parte motiva ha posto le spese di lite in via solidale a carico della opposta e <dell'intervenuto, successore ex art. 111 c.p.c., all'esito di scissione societaria>> ed ha richiamato una sentenza della Suprema Corte (n.
11 13192/2019) per cui << la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso>>.
Ha, quindi, positivamente accertato la titolarità del credito in capo all'intervenuta .
Del resto, a fronte della non contestazione ad opera degli opponenti circa tale titolarità, il Tribunale non avrebbe potuto rilevare la inesistenza della titolarità del credito in capo alla intervenuta in quanto non emergente dagli atti di causa e dal materiale probatorio.
Emergendo, anzi elementi che, pur nella mancata produzione del progetto di scissione, depongono nel senso della conferma della titolarità del diritto controverso.
a prodotto in giudizio l'atto notarile di scissione, in cui viene CP_7
menzionato il citato progetto di scissione ai fini della descrizione degli
“elementi patrimoniali attivi e passivi (il “compendio Scisso”) e che viene indicato come allegato “C” al “presente atto” per formarne parte integrante e sostanziale;
ha inoltre prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
relativo all'intervenuta scissione in cui sono individuate con precisione le caratteristiche del “compendio di attività e passività” comprendente, tra l'altro, i “crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di
Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti NPL”).
Nel caso di specie è documentato che il credito azionato rientra nella predetta categoria dei crediti in quanto sin dal 25 gennaio 2018 l'istituto bancario ha comunicato il passaggio “a sofferenze” della posizione (doc. 8 fascicolo
12 primo grado e doc. 11 fascicolo primo grado CP_1 Controparte_6
).
[...]
Quanto, poi, alla questione relativa alla legittimazione della intervenuta a proporre appello, in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte
<
impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione,
qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte>> (Cass. n. 21061/2025, cfr. n. 8975/2020, n. 9250/2017).
Nel caso di specie, peraltro, come già ricordato, l'appellante era già
intervenuta in giudizio e il titolo (atto pubblico) sulla base della quale ha effettuato l'intervento, per le ragioni esposte, non è stato contestato;
sicché
anche la eccezione di difetto di legittimazione a proporre la impugnazione è
infondata.
2. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale
relativa alla questione della nullità parziale delle garanzie prestate, in particolare all'onere probatorio gravante sul garante e al valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento di Banca d'Italia.
Riepilogando l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in merito alla nullità
delle fideiussioni contrarie alla normativa antitrust, la Corte di legittimità
(sent. n. 30818/2018) ha affermato che il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è elemento costitutivo del diritto vantato e deve
13 essere provato dall'attore secondo l'art. 2697 c.c. Ha quindi chiarito che qualora la banca contesti la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole da parte degli istituti di credito dev'essere dimostrato da chi ha interesse a far valere la nullità della fideiussione, in quanto il provvedimento di Banca d'Italia ha indicato “in
termini soltanto ipotetici” l'applicazione uniforme delle clausole.
Successivamente la Suprema Corte (sent. n. 13846/2019) ha dato atto che una parte rilevante della giurisprudenza di merito ha interpretato il principio in tema di onere probatorio in maniera restrittiva, limitando l'idoneità del provvedimento di Banca d'Italia a formare prova dell'intesa anticoncorrenziale, rapportandolo al momento di stipula della fideiussione,
osservando che qualora il contratto sia stato sottoscritto anni dopo l'accertamento istruttorio avviato nel 2002 e l'emanazione del provvedimento amministrativo nel 2005, detto provvedimento non può
costituire prova privilegiata e la parte che ha sollevato la domanda o l'eccezione è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio (compresa la diffusione delle clausole censurate presso gli istituti di credito). Nel caso che ci occupa, le fideiussioni sono state stipulate molti anni dopo l'emanazione del provvedimento ed il compimento della relativa istruttoria, ed i garanti non hanno fornito prova dei fatti posti a fondamento della loro domanda.
L'appellante rappresenta come il Tribunale abbia travisato le proprie difese,
finendo col sovvertire l'onere probatorio gravante sulle parti, facendo
14 ricadere su di sé le ripercussioni negative dell'inadempimento di parte attrice agli oneri probatori gravanti esclusivamente su quest'ultima.
3. Con il secondo motivo l'appellante espone che la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, contenuta nell'art. 7, la quale prevede altresì
che in caso di ritardo nei pagamenti il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore e che l'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al garante, permette di qualificare detta garanzia come garanzia a prima richiesta e non come fideiussione, come ritenuto dal Tribunale.
4. Con il terzo motivo l'appellante deduce di aver provato il rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., in quanto, come riconosciuto dalla controparte, la comunicazione di messa in mora è stata inviata alla debitrice principale e ai garanti il 25 gennaio 2018 (cfr. pag. 11 atto di citazione in opposizione di , in quanto il 20 marzo 2018 la debitrice Controparte_2
principale ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., ed in quanto la banca ha indicato il proprio credito alla debitrice con pec del 27 giugno 2018, dunque nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
5. Con il quarto motivo contesta la statuizione d'inammissibilità del capitolo di prova orale per interrogatorio formale di e Controparte_1
per testi “vero che in data 27/06/2018 la società già CP_3 CP_4
ha ricevuto la comunicazione di cui ai documenti n. 19 e 21 del
[...]
fascicolo di parte opposta, che mi si rammostra?”.
15 6. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i primi tre motivi di gravame,
analizzando in primo luogo, per ragioni di ordine logico e giuridico, il secondo motivo di gravame.
7. Va rilevato che l'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto non è già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, riscontrabili nel caso in esame: “Il contratto
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia
negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore
dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul
debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore,
il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione
dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è
quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso
16 alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da
inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale
solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto
adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre
il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante
autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché
non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento
del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”; inoltre,
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio
come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto
incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di
fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero
contenuto della convenzione negoziale”.
7.1. Nel caso di specie, e Controparte_2 Controparte_1
hanno dichiarato nei contratti da essi stipulati quanto segue: “Con la presente
Vi comunico di costituirmi fideiussore / Vi comunichiamo di costituirci
fideiussori della e dei suoi Parte_3
successori o aventi causa sino alla concorrenza dell'importo di… per
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta dipendenti da CP_6
operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in
17 seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali,
ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di
credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o
su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di
garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi,
operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione
garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si
trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a
garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore
di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali Vi dichiaro/iamo sin
d'ora di considerarmi/ci solidalmente obbligato/i nei confronti di codesta
Banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite
dall'art. 1948 cod. civ…”.
Da tale previsione si evince chiaramente la natura solidale dell'obbligazione assunta dai garanti, essendo tale prestazione volta a tutelare l'interesse della concedente all'esatto adempimento della medesima prestazione principale con riferimento alle obbligazioni
Il contratto di fideiussione, tra le condizioni particolari, reca la seguente disposizione: “Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente
alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione de
debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro
accessorio…”. Tale previsione costituisce una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, che, tuttavia, non determina la qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo, in quanto dal testo
18 contrattuale emerge come la prestazione oggetto della garanzia sia identificabile con l'obbligazione principale e come la volontà della parti non sia quella di indennizzare il creditore dall'eventuale inadempimento dell'obbligato principale, bensì di adempiere in luogo di quest'ultimo, nel caso in cui venga meno ai propri doveri contrattuali. Infatti, “L'inserimento
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo
quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza
che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata
rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In
particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale
contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il
contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a
nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è
connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria” (Cass. civ. sez VI,
ord n. 27619/2022).
Pertanto, il secondo motivo è infondato.
8. Va quindi esaminato il primo motivo in cui viene censurata la statuizione
(incidentale) di nullità parziale delle fideiussioni a fronte delle clausole in esse contenute, per violazione della normativa antitrust.
8.1. La questione della presenza nel testo della fideiussione di clausole
19 corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del provvedimento di Banca
d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema
ABI risultato contrario alla normativa antitrust, è stata proposta al fine di ottenere la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. in conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga, oggetto del secondo motivo di gravame.
Il tema è, innanzi tutto, quello del valore probatorio del provvedimento di
Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court
delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga
20 scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
E' stato specificato che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singol e clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica.
La fideiussione in questione è stata sottoscritta nel febbraio 2010,
successivamente al periodo oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto di esame, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi
21 dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Costituisce una mera petizione di principio quella per cui la giustificazione della presenza delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento effettuato tanti anni prima, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
L'indirizzo costante di questa Corte sul punto trova ora conforto anche da parte della Suprema Corte che Suprema Corte che ha ritenuto circostanze fattuali rilevanti ai fini della integrazione della nullità parziale del contratto
«a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, oltre che ai fini della sua rilevazione officiosa: <
natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è
riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata
22 dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione,
che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v)
la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza,
in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo
23 di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità
della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. 1851/2025,
1170/2025, 30383/2024, tutte in parte motiva).
Pertanto, la statuizione del Tribunale circa la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 cod.civ. non può essere condivisa.
Il primo motivo è, quindi, fondato.
9. A fronte dell'accoglimento del primo motivo di gravame, le questioni sollevate con il terzo motivo circa la deroga all'art. 1957 c.c. con il quarto motivo, circa la mancata ammissione della prova orale e con il quinto motivo rimangono assorbite.
10. A fronte dell'accoglimento del gravame, vanno esaminate le questioni già
poste dagli appellanti nei rispettivi atti di opposizione, rimaste assorbite nella sentenza impugnata e qui riproposte ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ.
10.1. Circa la eccezione ai sensi dell'art. 1956 c.c. sollevata da CP_2
e la questione da essa posta circa la illegittima erogazione del credito
[...]
da parte della banca nei confronti della debitrice principale, va rilevato che il presupposto per la operatività della norma è che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la autorizzazione del fideiussore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere
24 l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
La tutela prescritta dall'art. 1956 cod.civ. risponde ad una situazione di effettiva e permanente estraneità del fideiussore rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito;
<
non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è
comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956
c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore). (cfr. Cass. n. 20713/2023).
La Suprema Corte ha precisato che << nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società
debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è
liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un
25 obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice>>
(Cass. 16822/2024).
La qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti
(mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (cfr. Cass. 2902/2016).
La documentazione in atti ha dato obiettiva evidenza, sin dal primo grado,
che ha rivestito il ruolo di socio detenendo il 50% delle Controparte_2
quote sociali;
l'appellante ha anche messo in rilievo l'avvenuta partecipazione della socia all'approvazione dei bilanci.
Tali circostanze depongono per una comune conoscenza da parte della società debitrice e della garante circa la situazione finanziaria della CP_2
prima e sono ostative alla operatività della disciplina invocata in tema di liberazione del fideiussore;
l'autorizzazione specifica ex art.1956 c.c. può in ogni caso ritenersi desunta dal mancato esercizio da parte del fideiussore della facoltà di revocare anticipatamente la garanzia, di cui avrebbe potuto avvalersi per non incorrere nell'aggravio dei rischi assunti.
7. Pertanto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
7.1. Circa la domanda proposta dall'appellante di conferma del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza impugnata, la Corte osserva che
<
definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma”
26 lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata>> (Cass. 20868/2017).
Non può, dunque, essere accolta la domanda di conferma del decreto ingiuntivo in quanto, l'accoglimento dell'opposizione ne comporta la definitiva caducazione e la riforma della sentenza non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato.
7.2. Trova, invece, accoglimento la domanda di condanna degli appellati al pagamento in favore della della Parte_4
somma di € 944.358,62, oltre interessi come da domanda formulata con ricorso per decreto ingiuntivo.
Va rilevato che <
controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa>> (Cass. 10442/2023).
Nel caso di specie non solo in atto di appello è stata chiesta la condanna in favore di (tale era la richiesta della intervenuta anche Controparte_6
in primo grado) ma neanche può dirsi che vi sia stata l'adesione alla
27 pronuncia di condanna direttamente in favore dell'appellante come modificata in sede di precisazione delle conclusioni posto che essa (nei cui confronti è stato ordinato il contraddittorio ai sensi dell'art. 331
cod.proc.civ.) è rimasta contumace e neanche le sono note le diverse conclusioni.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in conformità alle note ed ai valori medi di liquidazione dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00), tenendo conto per il primo grado della introduzione di due distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo successivamente riuniti e dell'aumento ai sensi dell'art. 4 comma secondo per la fasi “istruttoria e di trattazione” e “di decisione” successive alla riunione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 364/2022 pubblicata il 29
aprile 2022;
2) condanna e al Parte_5 Controparte_2
pagamento in favore di e Controparte_6 [...]
delle spese di giudizio di primo grado di Controparte_7
28 giudizio, che liquida a titolo di compenso per ciascuno dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo da essi introdotti in € 4.388,00 per la “fase di studio” ed € 2.895,00 per la “fase introduttiva”, con condanna in solido del compenso di € 12.890,00 per la “fase istruttoria/trattazione” e di € 7.631,00
per la “fase decisionale” successive alla riunione oltre ad € 6.156,30 per la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 sesto comma 2, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
condanna e , in solido, Parte_5 Controparte_2
al pagamento in favore di delle Controparte_7
spese del presente grado che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, €
3.318,00 per la “fase introduttiva” ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”,
oltre contributo unificato ove corrisposto nonché IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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