Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Papalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento in data 6 febbraio 2025 - notificato in data 26 febbraio 2025 - con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 18 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di -OMISSIS-, in data 6 febbraio 2025, ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da questi presentata, sul presupposto della sua pericolosità sociale desunta dai precedenti penali e di polizia gravanti a suo carico.
2. Egli ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la propria situazione familiare e lavorativa, caratterizzata dalla stabile convivenza con la moglie e dalla presenza di una figlia minore, nonché dall’inserimento lavorativo nel territorio nazionale.
3. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con l’ordinanza n. 240 in data 4 giugno 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare limitatamente al profilo del difetto di istruttoria, rilevando che dalla motivazione del provvedimento impugnato non risultava adeguatamente considerata la situazione personale e familiare del ricorrente e ordinando pertanto alla Questura di procedere al riesame della sua posizione.
5. In esecuzione di tale ordinanza, l’Amministrazione ha svolto una nuova istruttoria e ha adottato un ulteriore provvedimento in data 7 agosto 2025 (depositato in atti il giorno successivo), con il quale, alla luce degli elementi acquisiti, ha confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente.
In particolare, nella motivazione di tale provvedimento - che non risulta impugnato - si legge che «i recentissimi fatti di reato contribuiscono a delineare una personalità deviante, violenta e proclive alla commissione di reati di spiccato allarme sociale» e che «la reiterazione delle condotte criminose denota la mancata resipiscenza per il male commesso». L’Amministrazione ha rilevato altresì che «la commissione di un reato di violenza domestica, quale il maltrattamento contro familiari e conviventi, è sintomatica della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico» e che «i legami familiari non possono essere ritenuti idonei a giustificare la permanenza sul territorio nazionale». Inoltre in motivazione è stato evidenziato, con particolare riferimento alla situazione familiare del ricorrente, che «l’ulteriore grave episodio di violenza domestica, avvenuto alla presenza di minorenni, impedisce di ritenere meritevoli di tutela i legami familiari del richiedente» e che «l’allontanamento dello straniero non nuoce alle figlie minori, ma costituisce piuttosto una misura di salvaguardia delle stesse» .
Pertanto, l’Amministrazione ha concluso che «l’interesse dello straniero alla permanenza sul territorio italiano deve essere considerato recessivo rispetto all’interesse pubblico a non consentire la permanenza di soggetti pericolosi nel territorio dello Stato» .
6. In prossimità dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha depositato copia del dispositivo della sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di -OMISSIS- ha assolto il suo assistito dai reati contestati perché il fatto non sussiste.
7. All’udienza medesima è stato dato avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso, in ragione del sopravvenuto provvedimento di conferma adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 7 agosto 2025. La causa quindi è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come emerge dagli atti di causa, il provvedimento originariamente impugnato è stato oggetto di riesame da parte dell’Amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 240/2025.
All’esito di tale riesame, la Questura di -OMISSIS- in data 7 agosto 2025 ha adottato un nuovo provvedimento amministrativo, con il quale ha rivalutato la posizione del ricorrente - anche alla luce della sua situazione familiare - e ha ritenuto di confermare il diniego del titolo di soggiorno sulla base di ulteriori elementi istruttori e della persistente valutazione di pericolosità sociale.
Il sopravvenuto provvedimento si configura come una nuova manifestazione del potere dell’Amministrazione, che non ha effetti meramente confermativi della precedente statuizione, trattandosi piuttosto di un provvedimento di conferma in senso proprio, come tale idoneo ad incidere sulla persistenza dell’interesse al ricorso (sulla distinzione tra provvedimento di conferma e atto con effetti meramente confermativi, ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 12 maggio 2025, n. 720).
Difatti, come emerge dal confronto tra la motivazione del provvedimento impugnato con il presente ricorso e il sopravvenuto provvedimento del 7 agosto 2025, l’adozione di tale provvedimento è stata preceduta da un complessivo riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie, ed è giustificata da una motivazione che analiticamente illustra le ragioni del rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente.
Ne consegue che il diniego del permesso di soggiorno originariamente gravato risulta ormai superato dal sopravvenuto provvedimento di conferma che non risulta gravato da motivi aggiunti, ragion per cui il ricorrente non ha più interesse a coltivare il presente giudizio, dal cui eventuale esito favorevole non trarrebbe alcuna utilità.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Tenuto contro dell’esito della fase cautelare e della definizione in rito del giudizio, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL OL, Presidente
ND De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | RL OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.