TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 805/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società “Tank Wash Matras
s.n.c. di RT OB & C.” rappresentato e difeso dall'avv. Michela Borra e dall'abogado Paolo Vezzola
(entrambi del foro di Brescia)
RICORRENTE contro sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev. All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., il procuratori di parte resistente concludeva come da atto tempestivamente depositato.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 11 maggio
2022 , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società “Tank Wash Matras s.n.c. di RT OB & C.” con sede a
Montichiari (BS), si opponeva all'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000322394 dell' di Brescia, prot. n. 1500.30/03/2022.0178682, emessa nei CP_1 CP_1 confronti dell'impresa e a lui notificata a mani proprie a mezzo del servizio postale il 12 aprile 2022, dell'importo di euro 20.500,00, richiesti da parte dell'ente a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2011, cui si aggiungevano euro 6,60 per spese.
In via preliminare, egli deduceva che il provvedimento impugnato faceva riferimento a due atti di accertamento con i quali l' aveva contestato a CP_1 lui personalmente e all'impresa - nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/1981 - la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii, siccome non erano state corrisposte le ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2011:
• prot. n. 1500.04/04/2017.0102059 dell'11 ottobre 2017; CP_1
• prot. n. 1500.04/04/2017.0102060 dell'11 ottobre 2017. CP_1
RT asseriva di non aver mai ricevuto la notificazione di questi atti prodromici, di talché l'atto oggetto di gravame andava considerato nullo, illegittimo e improduttivo di effetti giuridici.
Nel merito, censurava l'eccessiva onerosità della sanzione, alla luce dei parametri fissati dall'art. 11 l. 689/1981 e della soglia minima prevista dall'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni:
2 Voglia l'On. le Giudice adito, contraris rejectis: IN VIA PRELIMINARE: per
i motivi tutti di cui in narrativa, ritenere sussistenti i presupposti per la
SOSPENSIONE/REVOCA dell'efficacia e/o dell'esecuzione dell'atto opposto, nello specifico dell'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000322394, emessa dall'istituto e notificata al Sig. in data 12.04.2022, CP_1 Parte_1 dell'importo complessivo di euro di euro 20.506,60
(ventimilacinquecentosei/60);
IN VIA PRINCIPALE: rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato in narrativa,
DICHIARARE nulla, illegittima, invalida ed improduttiva di effetti
l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000322394 emesso dall'istituto e CP_1 notificata al Sig. in data 12.04.2022 dell'importo Parte_1 complessivo di euro di euro 20.506,60 (ventimilaicinquecentosei/60), per
ECCESSIVA ONEROSITA' della sanzione inflitta al Sig. , Parte_1 al di sopra del minimo previsto, oltre che per i motivi tutti di cui in narrativa.
IN SUBORDINE: Nella denega e remota ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di
Brescia, sezione Lavoro-Previdenza, non ritenesse accogliere le conclusioni argomentate in via principale, si chiede Voglia DICHIARARE, per i motivi tutti in narrativa, nulla, illegittima, invalida ed improduttiva di effetti
l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000322394, emessa dall'istituto e CP_1 notificata al Sig. in data 12.04.2022 dell'importo Parte_1 complessivo di euro di euro 20.506,60 (ventimilacinquecentosei/60), per
ECCESSIVA ONEROSITA' della sanzione inflitta al Sig. , Parte_1
e di guisa DISPORRE la riduzione della sanzione al minimo previsto, così come sancito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
IN ESTREMO SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, comunque revocare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed improduttiva di effetti
l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000322394, emessa dall'istituto e CP_1 notificata al Sig. in data 12.04.2022 dell'importo Parte_1 complessivo di euro 20.506,60 (ventimilacinquecentosei/60), per ella sanzione inflitta al Sig. Controparte_2 Parte_1
3 per tutti e/o alcuni dei motivi di cui al presente atto o comunque DISPORRE la riduzione della somma di cui all'Ordinanza-Ingiunzione opposta nella misura inferiore che il Giudice riterrà opportuna.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi oltre IVA e CPA ex lege>.
2. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva, nella quale in CP_1 primo luogo sottolineava la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento evocati dal ricorrente;
in secondo luogo, evidenziava il perdurare dell'inottemperanza, il corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio e l'equità dell'importo ingiunto.
Peraltro, si segnalava l'emanazione del messaggio
27/09/2022.0003516, con il quale era stata prevista la rettifica Pt_2 dell'importo della sanzione e l'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, sicché in via preliminare chiedeva un rinvio della trattazione al fine di rideterminare la sanzione irrogata;
in via principale, domandava di rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto, con la conferma del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio.
3. Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data 6 gennaio 2024, rideterminava l'importo della sanzione CP_1 amministrativa in euro 2.917,02 in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis
d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, siccome novellato dall'art. 23 d.l. 4 maggio 2023, n.
48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
4. All'udienza del 14 ottobre 2024, il procuratore del ricorrente rappresentava l'intenzione dello stesso di aderire al pagamento in misura ridotta, chiedendo a tal fine un rinvio, che era accordato.
All'udienza 9 gennaio 2025, compariva personalmente, il Parte_1 quale dichiarava di aver tentato di ottenere un finanziamento con la banca per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, ma di non averlo
4 ricevuto a causa della sua ingente esposizione debitoria, sicché non aveva potuto provvedere al versamento preannunciato.
Poiché il ricorrente non accedeva al pagamento in misura ridotta, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 4 febbraio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, parte resistente compiegava note scritte in cui si riportava alle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso non meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
6. Innanzitutto, con riferimento all'omessa notificazione degli avvisi di accertamento, si osserva quanto segue.
L'atto recante prot. n. 1500.04/04/2017.0102059 emesso in data 4 CP_1 aprile 2017, rivolto a quale socio amministratore di Parte_1
“Tank Wash Matras s.n.c. di RT OB & C.” (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' era a lui notificato a mezzo del servizio CP_1 postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina in atti (cfr. doc. 4 della memoria del convenuto).
Il messo postale tentava la consegna al ricorrente, all'indirizzo indicato sul plico - via Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 10 aprile 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di che era restituita al mittente il 21 aprile Controparte_3
2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato RT del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata (n. 783308558714), inviata il
10 aprile 2017.
Parimenti, l'atto recante prot. n. 1500.04/04/2017.0102060 emesso in CP_1 data 4 aprile 2017, rivolto alla società “Tank Wash Matras s.n.c. di RT
OB & C.” quale obbligato in solido (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' era a lei notificato a mezzo del servizio postale, con CP_1 raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina in atti
(cfr. doc. 4 della memoria del convenuto).
5 Il messo postale tentava la consegna all'impresa allo stesso indirizzo di cui sopra, riportato sul piego - via Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 6 aprile
2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di che era restituita al Controparte_3 mittente il 18 aprile 2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato la società del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata (n. 783308563619), inviata il 6 aprile 2017.
Si deve rimarcare che il luogo indicato sulle buste, presso il quale si recava l'ufficiale postale, non solo coincide con la residenza ufficiale del ricorrente
(sul che si veda il certificato storico tratto dall'archivio anagrafico, doc. 9 allegato alla memoria dell'Amministrazione), ma anche con la sede legale della società “Tank Wash Matras s.n.c. di RT OB & C.” (cfr. visura camerale storica C.C.I.A.A., all. 7 alla memoria dell' . CP_1
Perciò, entrambe le notificazioni erano eseguite in modo corretto e si perfezionavano per compiuta giacenza.
Ne consegue che la doglianza avanzata da in merito Parte_1 all'omissione e/o all'irregolarità degli avvisi de quibus è infondata, in quanto smentita per tabulas.
La relativa eccezione è rigettata.
7. Passando all'esame del merito, non ha in alcun modo Parte_1 contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alla sanzione amministrativa oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' ovvero ha posto in dubbio la loro corretta imputazione alla CP_1 società di cui era legale rappresentante.
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
8. L'unico tema agitato dai patroni di RT e da esaminare afferisce l'esorbitanza dell'entità della sanzione inflittagli.
Osserva sul punto la Giudice che nel corso del processo è intervenuta importante novità.
6 Invero, l'Amministrazione convenuta, preso atto dei criteri introdotti dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ha rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza - ingiunzione sopra citata, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2011 e ha ridotto il quantum debeatur a euro 2.917,02 (cfr. documento compiegato il 6 gennaio 2024 dall' in cui si consentiva il CP_1 pagamento in misura del 50% ai fini dell'estinzione della procedura).
Giacché i crediti previdenziali omessi, per le mensilità di aprile, luglio e novembre 2011, ammontano pacificamente a euro 2.092,17 - come si evince dall'avviso di accertamento a monte del 4 aprile 2017, n. prot.
1500.04/04/2017.0102059 sopra citato, che non è stato oggetto di CP_1 alcuna censura da parte di RT - appare evidente che la cifra così come ricalcolata dall'ente impositore non solo è rispettosa dei parametri normativi, ma addirittura inferiore al minimo (pari a euro 3.138,25), probabilmente per un mero errore materiale.
Dunque, il ricorrente non può lamentare un trattamento ingiusto e vessatorio, in quanto la cifra da ultimo individuata non è ulteriormente riducibile.
9. In conclusione, va confermata l'ordinanza - ingiunzione opposta n. OI-
000322394, per la minor somma già rideterminata dall' in euro CP_1
2.917,02.
10. Sussistono nel caso di specie gravi ragioni per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto delle sopravvenienze normative, che hanno ricondotto l'esborso imposto al debitore a equità con sostanziale abbattimento del debito verso l' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) conferma l'ordinanza - ingiunzione emanata dall' n. OI- CP_1
000322394, così come rideterminata in corso di causa, per un totale di euro
2.917,02;
7 3) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 5 febbraio 2025
8
La Giudice dr. Elena Stefana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società “Tank Wash Matras
s.n.c. di RT OB & C.” rappresentato e difeso dall'avv. Michela Borra e dall'abogado Paolo Vezzola
(entrambi del foro di Brescia)
RICORRENTE contro sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev. All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., il procuratori di parte resistente concludeva come da atto tempestivamente depositato.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 11 maggio
2022 , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società “Tank Wash Matras s.n.c. di RT OB & C.” con sede a
Montichiari (BS), si opponeva all'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000322394 dell' di Brescia, prot. n. 1500.30/03/2022.0178682, emessa nei CP_1 CP_1 confronti dell'impresa e a lui notificata a mani proprie a mezzo del servizio postale il 12 aprile 2022, dell'importo di euro 20.500,00, richiesti da parte dell'ente a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2011, cui si aggiungevano euro 6,60 per spese.
In via preliminare, egli deduceva che il provvedimento impugnato faceva riferimento a due atti di accertamento con i quali l' aveva contestato a CP_1 lui personalmente e all'impresa - nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/1981 - la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii, siccome non erano state corrisposte le ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2011:
• prot. n. 1500.04/04/2017.0102059 dell'11 ottobre 2017; CP_1
• prot. n. 1500.04/04/2017.0102060 dell'11 ottobre 2017. CP_1
RT asseriva di non aver mai ricevuto la notificazione di questi atti prodromici, di talché l'atto oggetto di gravame andava considerato nullo, illegittimo e improduttivo di effetti giuridici.
Nel merito, censurava l'eccessiva onerosità della sanzione, alla luce dei parametri fissati dall'art. 11 l. 689/1981 e della soglia minima prevista dall'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni:
2 Voglia l'On. le Giudice adito, contraris rejectis: IN VIA PRELIMINARE: per
i motivi tutti di cui in narrativa, ritenere sussistenti i presupposti per la
SOSPENSIONE/REVOCA dell'efficacia e/o dell'esecuzione dell'atto opposto, nello specifico dell'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000322394, emessa dall'istituto e notificata al Sig. in data 12.04.2022, CP_1 Parte_1 dell'importo complessivo di euro di euro 20.506,60
(ventimilacinquecentosei/60);
IN VIA PRINCIPALE: rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la fondatezza di quanto dedotto e rilevato in narrativa,
DICHIARARE nulla, illegittima, invalida ed improduttiva di effetti
l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000322394 emesso dall'istituto e CP_1 notificata al Sig. in data 12.04.2022 dell'importo Parte_1 complessivo di euro di euro 20.506,60 (ventimilaicinquecentosei/60), per
ECCESSIVA ONEROSITA' della sanzione inflitta al Sig. , Parte_1 al di sopra del minimo previsto, oltre che per i motivi tutti di cui in narrativa.
IN SUBORDINE: Nella denega e remota ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di
Brescia, sezione Lavoro-Previdenza, non ritenesse accogliere le conclusioni argomentate in via principale, si chiede Voglia DICHIARARE, per i motivi tutti in narrativa, nulla, illegittima, invalida ed improduttiva di effetti
l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000322394, emessa dall'istituto e CP_1 notificata al Sig. in data 12.04.2022 dell'importo Parte_1 complessivo di euro di euro 20.506,60 (ventimilacinquecentosei/60), per
ECCESSIVA ONEROSITA' della sanzione inflitta al Sig. , Parte_1
e di guisa DISPORRE la riduzione della sanzione al minimo previsto, così come sancito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
IN ESTREMO SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, comunque revocare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed improduttiva di effetti
l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000322394, emessa dall'istituto e CP_1 notificata al Sig. in data 12.04.2022 dell'importo Parte_1 complessivo di euro 20.506,60 (ventimilacinquecentosei/60), per ella sanzione inflitta al Sig. Controparte_2 Parte_1
3 per tutti e/o alcuni dei motivi di cui al presente atto o comunque DISPORRE la riduzione della somma di cui all'Ordinanza-Ingiunzione opposta nella misura inferiore che il Giudice riterrà opportuna.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi oltre IVA e CPA ex lege>.
2. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva, nella quale in CP_1 primo luogo sottolineava la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento evocati dal ricorrente;
in secondo luogo, evidenziava il perdurare dell'inottemperanza, il corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio e l'equità dell'importo ingiunto.
Peraltro, si segnalava l'emanazione del messaggio
27/09/2022.0003516, con il quale era stata prevista la rettifica Pt_2 dell'importo della sanzione e l'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, sicché in via preliminare chiedeva un rinvio della trattazione al fine di rideterminare la sanzione irrogata;
in via principale, domandava di rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto, con la conferma del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio.
3. Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data 6 gennaio 2024, rideterminava l'importo della sanzione CP_1 amministrativa in euro 2.917,02 in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis
d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, siccome novellato dall'art. 23 d.l. 4 maggio 2023, n.
48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
4. All'udienza del 14 ottobre 2024, il procuratore del ricorrente rappresentava l'intenzione dello stesso di aderire al pagamento in misura ridotta, chiedendo a tal fine un rinvio, che era accordato.
All'udienza 9 gennaio 2025, compariva personalmente, il Parte_1 quale dichiarava di aver tentato di ottenere un finanziamento con la banca per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, ma di non averlo
4 ricevuto a causa della sua ingente esposizione debitoria, sicché non aveva potuto provvedere al versamento preannunciato.
Poiché il ricorrente non accedeva al pagamento in misura ridotta, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza per discussione al 4 febbraio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, parte resistente compiegava note scritte in cui si riportava alle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso non meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
6. Innanzitutto, con riferimento all'omessa notificazione degli avvisi di accertamento, si osserva quanto segue.
L'atto recante prot. n. 1500.04/04/2017.0102059 emesso in data 4 CP_1 aprile 2017, rivolto a quale socio amministratore di Parte_1
“Tank Wash Matras s.n.c. di RT OB & C.” (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' era a lui notificato a mezzo del servizio CP_1 postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina in atti (cfr. doc. 4 della memoria del convenuto).
Il messo postale tentava la consegna al ricorrente, all'indirizzo indicato sul plico - via Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 10 aprile 2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di che era restituita al mittente il 21 aprile Controparte_3
2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato RT del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata (n. 783308558714), inviata il
10 aprile 2017.
Parimenti, l'atto recante prot. n. 1500.04/04/2017.0102060 emesso in CP_1 data 4 aprile 2017, rivolto alla società “Tank Wash Matras s.n.c. di RT
OB & C.” quale obbligato in solido (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' era a lei notificato a mezzo del servizio postale, con CP_1 raccomandata con avviso di ricevimento, come emerge dalla cartolina in atti
(cfr. doc. 4 della memoria del convenuto).
5 Il messo postale tentava la consegna all'impresa allo stesso indirizzo di cui sopra, riportato sul piego - via Aeroporto, n. 52 a Montichiari (BS) - il 6 aprile
2017, senza esito positivo;
la raccomandata era quindi depositata per dieci giorni presso gli uffici di dopo di che era restituita al Controparte_3 mittente il 18 aprile 2017. L'agente postale dava atto di aver notiziato la società del primo accesso infruttuoso con apposita raccomandata (n. 783308563619), inviata il 6 aprile 2017.
Si deve rimarcare che il luogo indicato sulle buste, presso il quale si recava l'ufficiale postale, non solo coincide con la residenza ufficiale del ricorrente
(sul che si veda il certificato storico tratto dall'archivio anagrafico, doc. 9 allegato alla memoria dell'Amministrazione), ma anche con la sede legale della società “Tank Wash Matras s.n.c. di RT OB & C.” (cfr. visura camerale storica C.C.I.A.A., all. 7 alla memoria dell' . CP_1
Perciò, entrambe le notificazioni erano eseguite in modo corretto e si perfezionavano per compiuta giacenza.
Ne consegue che la doglianza avanzata da in merito Parte_1 all'omissione e/o all'irregolarità degli avvisi de quibus è infondata, in quanto smentita per tabulas.
La relativa eccezione è rigettata.
7. Passando all'esame del merito, non ha in alcun modo Parte_1 contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alla sanzione amministrativa oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' ovvero ha posto in dubbio la loro corretta imputazione alla CP_1 società di cui era legale rappresentante.
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
8. L'unico tema agitato dai patroni di RT e da esaminare afferisce l'esorbitanza dell'entità della sanzione inflittagli.
Osserva sul punto la Giudice che nel corso del processo è intervenuta importante novità.
6 Invero, l'Amministrazione convenuta, preso atto dei criteri introdotti dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ha rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza - ingiunzione sopra citata, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2011 e ha ridotto il quantum debeatur a euro 2.917,02 (cfr. documento compiegato il 6 gennaio 2024 dall' in cui si consentiva il CP_1 pagamento in misura del 50% ai fini dell'estinzione della procedura).
Giacché i crediti previdenziali omessi, per le mensilità di aprile, luglio e novembre 2011, ammontano pacificamente a euro 2.092,17 - come si evince dall'avviso di accertamento a monte del 4 aprile 2017, n. prot.
1500.04/04/2017.0102059 sopra citato, che non è stato oggetto di CP_1 alcuna censura da parte di RT - appare evidente che la cifra così come ricalcolata dall'ente impositore non solo è rispettosa dei parametri normativi, ma addirittura inferiore al minimo (pari a euro 3.138,25), probabilmente per un mero errore materiale.
Dunque, il ricorrente non può lamentare un trattamento ingiusto e vessatorio, in quanto la cifra da ultimo individuata non è ulteriormente riducibile.
9. In conclusione, va confermata l'ordinanza - ingiunzione opposta n. OI-
000322394, per la minor somma già rideterminata dall' in euro CP_1
2.917,02.
10. Sussistono nel caso di specie gravi ragioni per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto delle sopravvenienze normative, che hanno ricondotto l'esborso imposto al debitore a equità con sostanziale abbattimento del debito verso l' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) conferma l'ordinanza - ingiunzione emanata dall' n. OI- CP_1
000322394, così come rideterminata in corso di causa, per un totale di euro
2.917,02;
7 3) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 5 febbraio 2025
8
La Giudice dr. Elena Stefana