Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 3095/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/12/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SANTONASTASO ANTONIO, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MALATESTA BARBARA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Caserta (CE) in data 28/05/2009; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (01/10/2009) e (03/08/2017); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge, avendo già il IG trasferito la propria residenza a Caserta, in via Bersaglio, 22 e il Pt_1 proprio domicilio a Castel Morrone, in via Monticello, snc;
2) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il domicilio materno dove conserveranno la residenza anagrafica ma con la seguente regolamentazione relativamente al diritto di visita del padre: a. potrà tenere i figli con sé due giorni a settimana, ossia mercoledì dalle 17:30 alle 20:00 e il venerdì dalle 15:00 alle ore 20:00 con rientro nella casa materna dopo cena, nei weekend che i minori trascorreranno con la madre;
mercoledì dalle 17:30 alle 20:00 (cena inclusa)
e il venerdì dalle 15:00 alle ore 19:30 (senza cenare) nei weekend che i minori trascorreranno con il padre;
un pernotto in settimana, nei weekend che i minori trascorreranno con la madre, preferibilmente tra mercoledì e giovedì riaccompagnando i minori a scuola il giovedì mattina o nella casa materna a seconda delle varie eSIenze
dei bambini;
weekend alternato dalle 8:00 del sabato alle 20:00 di domenica riaccompagnando i minori presso la casa materna (cena inclusa); Durante la permanenza dei minori con il padre, gli stessi dovranno continuare a svolgere le normali attività previste. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: lo svolgimento dei compiti scolastici, l'attività sportiva, la partecipazione ad eventuali feste di compleanno, attività di catechismo ecc.; b. per quanto riguarda le festività le parti sono concordi affinché i minori, e trascorreranno: le Per_1 Per_2
Festività Natalizie -Vigilia, Natale e 31 dicembre -con la madre;
Santo Stefano e il 1 gennaio con il padre;
la giornata di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
per le vacanze estive i minori trascorreranno una settimana, anche continuativamente, con ciascun genitore che, dovrà comunicare il relativo periodo entro il 15 Giugno di ogni anno nonché il luogo presso il quale i minori trascorreranno la vacanza e l'orario di partenza e di arrivo;
c. i minori trascorreranno i propri compleanni e gli onomastici con entrambi i genitori, in alternativa quest'ultimi si accorderanno di volta in volta in base alle eSIenze dei minori. d. e Per_1 trascorreranno con il padre il giorno del di lui genetliaco ed il giorno della Festa del Papà e, Per_2 sinallagmaticamente, trascorreranno con la madre il giorno del di lei genetliaco ed il giorno della Festa della
Mamma. Tale calendarizzazione dovrà intendersi flessibile: i genitori concordano che in ragione delle eSIenze dei figli, la frequentazione potrà essere suscettibile di ampliamento e/o di diversa organizzazione compatibilmente con gli impegni dei genitori, al solo fine di garantire il soddisfacimento delle eSIenze dei minori che di volta in volta si presenteranno.
3) quanto all'assegno di mantenimento prevedere in capo al genitore non collocatario, IG Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura di euro 300,00 per ciascun minore, per un importo totale pari ad euro 600,00 (seicento euro) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGa (IBAN [...]), oltre al 50% Parte_2 delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che si intende integralmente richiamato. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, intestata al figlio ai fini di una corretta deducibilità. Il relativo rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dall'effettivo esborso;
le parti manifestano la volontà di derogare il protocollo anzidetto allorquando, concordemente, riterranno sussistere ragionevoli motivazioni nell'esclusivo interesse dei figli;
4) Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) Le detrazioni per figlio a carico continueranno ad essere percepite al 50% da entrambi i genitori;
6) ciascuno dei genitori si impegna a comunicare all'altro e a fornire tutte le comunicazioni relative allo stato di salute e alle eSIenze del minore;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, 3
inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
8) il giovane percepisce un'indennità di frequenza che sarà gestita dal genitore collocatario, ossia la madre Per_1 nell'esclusivo interesse di con la previsione, a carico della stessa di produrre una rendicontazione Per_1 trimestrale, al IG a partire dalla data di omologa della separazione;
per esclusivo interesse di Pt_1 Per_1 si intende, precisamente, riferirsi a tutte quelle spese teleologicamente rispettose della ratio dell'indennità di frequenza, ovvero “inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età”: diversamente, infatti, si violerebbe la Legge e si altererebbe il sinallagma socio-economico dell'accordo raggiunto tra le Parti;
9) entrambi i genitori parteciperanno ai colloqui, alle recite e alle riunioni scolastiche dei figli minori compatibilmente con gli impegni indifferibili;
10) prevedere la ripartizione dell'assegno unico in capo a ciascun genitore nella misura del 50%. Il Sig. Pt_1 attualmente unico intestatario dell'A.U., si impegna, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, a modificare la relativa domanda di assegnazione affinché la quota del 50% dello stesso verrà accreditata direttamente a favore della IGa , sul proprio conto corrente;
Parte_2
11) entrambi i genitori hanno uguale diritto a comunicare con i propri figli quando si trovano con l'altro genitore o con terzi, utilizzando eventuali telefoni cellulari in uso ai figli, ovvero attraverso il telefono cellulare del genitore o del terzo presso cui si trovano i minori;
12) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi;
13) assegnare la casa coniugale, sita a Caserta in viale A. Lincoln, n. 288 alla IGa insieme Parte_2 ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;
14) lasciare la casa coniugale in comproprietà in favore di entrambi i coniugi nella misura pari al 50%;
15) nessun assegno di mantenimento a favore della IGa;
Parte_2
16) per quanto attiene ai rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, gli stessi provvederanno nei termini che seguono: - il pagamento della rata mensile del mutuo cointestato pari ad euro 422,00 sarà a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% cadauno fino alla scadenza o a diverso accordo tra le parti;
- la IGa
[...]
provvederà, mensilmente, ad eseguire il bonifico per la sua quota di spettanza pari ad euro 211,00 sul Pt_2
c/c intestato al IG Quest'ultimo comunicherà alla stessa, mensilmente la regolarità del Parte_1 pagamento della rata di mutuo;
- il IG sopporterà il finanziamento- stipulato per eSIenze familiari, Pt_1 nell'aprile 2023 dalla durata di anni dieci, con scadenza aprile 2033 e rata mensile pari ad euro 325,00 nei limiti di euro 275,00; - la IGa verserà a favore del IG euro 50,00 al mese, a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo al suddetto finanziamento, a partire dal deposito del presente atto, fino all'estinzione dello stesso e con la previsione che nulla sarà riconosciuto, nei mesi in cui la stessa non percepirà reddito da lavoro;
nessuna richiesta sarà avanzata dal IG nemmeno a titolo di rimborso per le mensilità rimaste, per tale Pt_1 4
motivo, non pagate;
- Il IG si impegna a trasferire, a suo favore, l'intestazione della Mercedes entro Pt_1 fine anno corrente nonché, sempre entro tale termine, a regolarizzare tutte le tasse automobilistiche arretrate, facenti capo a tale veicolo, maturate e non pagate, attualmente intestate alla IGa;
- Il IG Parte_2 si impegna a corrispondere alla SI.ra la quota spettante dell'eventuale rimborso relativo Pt_1 Parte_2 alla dichiarazione dei redditi del 2024 (redditi 2023) e del 2025 (redditi 2024): in particolare, trattasi del
50% inerente i figli e del 100% inerente;
Parte_2
17) al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 16, i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere dal punto di vista economico, avendo regolato ogni loro rapporto;
18) Si chiede, infine, che venga ordinato all'Ufficio dello Stato Civile di Caserta l'annotazione dell'omologa a margine dell'atto di matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11/04/2025 le parti hanno dichiarato di voler integrare le condizioni dell'accordo di cui sopra prevedendo una ulteriore condizione (16.1): “Il IG è un militare dell'Esercito Italiano e, per l'ipotesi che dovesse essere chiamato, nell'anzidetta qualità, a Pt_1 svolgere missioni e/o campi e/o similari che gli impongano di lasciare il proprio domicilio per oltre quindici giorni consecutivi e non più di trenta, senza poter assolvere al proprio diritto/dovere di stare con i propri figli secondo il piano sopra articolato, si impegna a comunicare, in un tempo congruo, tale situazione alla SI.ra ; in tal caso, ove la Parte_2 SI.ra possa tenere con sé i minori per tutti e quindici giorni consecutivi, il SI. si impegna a Parte_2 Pt_1 corrispondere alla stessa l'importo onnicomprensivo pari ad euro 200,00 (duecento/00): verrà concordato importo diverso ove il periodo di allontanamento di cui sopra dovesse superare i trenta giorni. Si precisa che tale obbligazione è concessa alla esclusiva e tassativa ipotesi sopra descritta e le parti espressamente si dichiarano consapevoli di non poterla interpretare per analogia rispetto ad altre circostanze, che in via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito riprodotte: malattia del o dei figli, ritardi per questioni o dei figli, ritardi per questioni di lavoro, ecc.” Pt_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare dell'11/04/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, Uff. II, anno 2009); 5
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 11/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese