Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 514/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 13.2.2025) avverso la sentenza n. 1117/23, emessa dal Tribunale di Palmi - Giudice del Lavoro - depositata in data 12.10.2023,viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1117/23 pubblicata il
12.10.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi vertente
TRA
P.IV , con sede centrale Parte_1 P.IV_1
in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato , Ettore Triolo, Valeria Grandizio,
(pec t) Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente in [...]is, rappresentata e difesa dagli Avv. Maria
Francesca Sprizzi (c.f. , PEC fax CodiceFiscale_2 Email_2
096622194) e Antonio Papalia (c.f. , PEC CodiceFiscale_3
fax 096622194) Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
I fatti di causa sono stati riportati come segue nell' impugnata sentenza.
Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia sono state Per_1
sottoposte ad indagini ispettive volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse.
All'esito degli accertamenti – nel corso dei quali veniva riconosciuta la congruità della manodopera assunta con il fabbisogno dei terreni - riconduceva i rapporti di lavoro Pt_1
alla azienda UC IN, pur formalmente instaurati con la azienda UC
PP, e provvedeva al disconoscimento di singole giornate, denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti., sul presupposto della impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della Pt_2
Ai verbali di accertamento ha fatto seguito la notifica a ciascun lavoratore – tra cui parte ricorrente – del provvedimento di cancellazione parziale di contributi giornalieri agricoli dalle singole posizioni assicurative.
Avverso tale provvedimento la ha proposto ricorso depositato il 7.8.2022 per fare CP_1
accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2016 (21 giornate), 2017 (8 giornate), 2018 (17 giornate), 2019 (13 giornate) e
2020 (18 giornate), e il diritto all'iscrizione per le giornate lavorative indicate alle dipendenze dell' , con ogni valido effetto ai fini del Parte_3
riconoscimento delle prestazione di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità con condanna dell' alla iscrizione e alla liquidazione di quanto dovuto. Pt_1
Allegava di aver lavorato per ognuno dei predetti anni per 102 giornate lavorative e contestava il disconoscimento parziale delle giornate di lavoro agricolo n quanto basato su inattendibili rilevazioni delle giornate di pioggia, eseguite dall' sulla base delle tabelle Pt_1
pluviometriche Pt_2 si è costituito eccependo in primis il difetto di giurisdizione e la decadenza dall'azione Pt_1 per il decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70.
Nel merito, richiamando in toto il contenuto dei verbali ispettivi, ha ribadito la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti effettuati.
La sentenza di primo grado.
Il primo giudice ha ritenuta superfluo espletare istruttoria e , riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario ( atteso che il provvedimento di cancellazione involge questioni di diritti soggettivi scaturenti dal rapporto di lavoro) e disattesa l' eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione giudiziale (non avendo l' Pt_1
“ottemperato all'ordine di produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata contenente i provvedimenti di disconoscimento parziale delle giornate agricole, datati marzo 2022 sicchè è rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale”), ha accolto la domanda ritenendo che : nella fattispecie in esame non viene messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro
(anzi nel verbale ispettivo vi è un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma vengono solamente disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_2 esclusa l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali , limitata alla loro provenienza e ai fatti che si attesta avvenuti in presenza del verbalizzante o a quanto dallo stesso compiuto), la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminano in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori;
Le precipitazioni abbondanti costituiscono normale causa di sospensione del rapporto di lavoro svolto all'aperto, tanto che l'ente previdenziale giustifica in tali casi la sospensione dell'attività di lavoro all'aperto ai fini dell'integrazione salariale;
è documentata, tuttavia, da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non hanno dato conto e né hanno verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia;
i dati pluviometrici utilizzati sono stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di
Sinopoli Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli insistono nei Comuni di
Varapodio e Terranova Sappo Minulio;
inoltre, tali rilevazioni – che, per come si legge nelle stesse tabelle, rappresentano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore - in numerose giornate superano di poco i 3 mm e in qualche giornata sono addirittura al di sotto di tale valore.
Ha concluso il primo giudice che “la base conoscitiva su cui gli ispettori hanno tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, è estremamente inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico è stato utilizzato dagli ispettori sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti quali, la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle 24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare.
Ne consegue che, a fronte di dati così vaghi ed astratti, la presunzione dell'impossibilità di svolgimento di qualunque prestazione, a fondamento del disconoscimento delle giornate lavorative, non può ritenersi operante.
Per tale ragione la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente è stata ritenuta ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a Pt_1 determinare un' inversione dell'onere probatorio.
Il ragionamento presuntivo degli ispettori appare inattendibile anche su un piano logico, poiché è verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell' attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalga della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come prevede la sopra menzionata circolare “. Pt_1
Per questi motivi
ha dichiarato illegittimo il disconoscimento delle giornate lavorative espletate dalla ricorrente, per come indicate nel verbale di accertamento impugnato e condannato l'ente resistente “a tutti gli adempimenti conseguenti”, con condanna dell'
a rifondere le spese di difesa. Pt_1
3. Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la riforma. Pt_1
Censurava il rigetto dell'eccezione di decadenza , evidenziando che la ricorrente stessa aveva premesso di avere avuto ricevuto le raccomandate con cui si comunicava il disconoscimento parziale delle giornate in precedenza accreditate nel marzo del 2022 e che pertanto “ il GL avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta da controparte al fine di verificare se erano decorsi o meno i 120 giorni fino alla data di iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta il 7.8.2022 “.
Così prosegue : “ oggetto del ricorso introduttivo era quello di accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede. Provvedimenti non depositati da parte ricorrente .....
Certamente i provvedimenti di disconoscimento delle giornate avevano una data anteriore
e dovevano distinguersi dai provvedimenti successivi di iscrizione con altra ditta, notificati da marzo 2022.
La sentenza non contiene alcuna motivazione sui fatti evidenziati dalla difesa vale a Pt_1
dire sui provvedimenti di disconoscimento notificati e NON prodotti da parte ricorrente con gli avvisi di ricevimento. Del tutto illegittimamente, invece, il GL si è soffermato a voler verificare la notifica di atti ininfluenti ai fini del giudizio, vale a dire i successivi provvedimenti di iscrizione o la riduzione di giornate con altra ditta, senza considerare minimamente quale fosse il petitum del giudizio.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare l'eccezione della difesa dell' e, Pt_1
verificata la regolarità della notifica dei provvedimenti di cancellazione, dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza. Il tutto, ordinando a parte ricorrente, e non all' la produzione dei provvedimenti di disconoscimento notificati con gli avvisi Pt_1 di ricevimento “.
Anche nel merito lamentava l'erroneo riparto dell'onere probatorio e della decisione, nel merito, richiamando che in analoghe controversie, altro giudice del Tribunale di Palmi era addivenuto a conclusioni opposte.
In tali sentenze era stato precisato che il thema decidendum era rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di giornate di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola UC PP, dopo il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, ritenendo che non si vertesse in tema di “annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' ma un'azione di accertamento dell'effettività di tale Pt_1 rapporto di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare
l'effettività del rapporto”.
Trattandosi di azione di accertamento, i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere allegati e provati dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Dall'esame degli atti si evinceva, invece, che le allegazioni di parte ricorrente contrastavano in modo inconciliabile con le risultanze del verbale ispettivo.
Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetti del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, la chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
Precisava che, in esito agli accertamenti, l' non aveva in alcun caso raggiunto la Pt_1
conclusione che il rapporto di lavoro fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte ), essendosi limitato a Per_1
disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la UC PP e la riconduzione dello stesso alla UC IN o alla : l' aveva disconosciuto singole Persona_2 Pt_1 giornate poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”, e a tale conclusione era addivenuto “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli,
Molochio e Taurianova”.
In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 29 lavoratori – compresa la parte appellata – si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste
(procedimenti n. 2185, 2235, 2232, 2197, 2182, 2188, 2208, 2214, 2213, 2228, 2231, 2234,
2237, 2187, 2196, 2217, 2190, 2207, 2210, 2219, 2178, 2181, 2184, 2199, 2301, 2175,
2216, 2229, 2211 del 2022), emesse dai Giudici Dott.ssa Dott.ssa Per_3 Persona_4
Dott.ssa ; per n. 18 lavoratori la domanda era pendente (Giudici Dott.ssa Per_5
e Dott.ssa ); n. 6 lavoratori le cui domande sono state affidate al Dott. Per_6 Per_7
avevano registrato il rigetto della domanda in esito alla prima udienza di Per_8
comparizione.
Nel merito, osservava che il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo Pt_1
l'effettività del lavoro nei giorni oggetto di disconoscimento, a condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine;
richiamava le circostanze fattuali e le considerazioni (in massima parte fatte proprie dal primo giudice) che escludevano potesse derivare dai verbali di accertamento la presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria.
Concludeva, chiedendo rigettare la domanda promossa da parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti che depositava note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo con cui si insiste nell'eccezione di decadenza è palesemente infondato. Come ribadito nelle conclusioni dell'originario ricorso, la ha impugnato le CP_1
comunicazioni di parziale disconoscimento di giornate in precedenza pacificamente riconosciute e per le quali era stata iscritta negli appositi elenchi.
Non risultano e non sono stati neppure allegati dall'ente previdenziale provvedimenti di disconoscimento relativi alle medesime giornate per cui è causa, comunicati in qualsiasi modalità alla lavoratrice;
sono in atti solo i verbali di accertamento e successivi provvedimenti adottati nei confronti dei , allegati alla memoria di costituzione Per_1
dell' in primo grado;
ove tali provvedimenti aventi quale destinataria la vi Pt_1 CP_1
fossero stati, non si vede perché sarebbe stato onere della ricorrente produrli.
Ciò posto , a integrazione della motivazione dell'impugnata sentenza, basti rilevare che le separate comunicazioni riportano la data dell' 8 Marzo 2022 e che tempestivamente la difesa della ha prodotto il ricorso amministrativo datato 12 Aprile 2022 che, in CP_1
mancanza della prova della data di ricezione, non può ritenersi tardivo, sicché il deposito del ricorso giudiziale in data 8 agosto 2022 è ampiamente nel termine decadenziale di 120 giorni di cui all'art. 22 del D.L. 7/1970.
Secondo la Corte di Cassazione, (vd. Sentenze n. 813 e 2373 del 2007 e n. 8650 del 2008)
“in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del
d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza”.
Nel merito, si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza di questa Corte n. 636/2024 RG SENT. pubblicata il 18.11.2024 emessa in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (ricorso proposto da altra bracciante agricola assunta alle dipendenze delle aziende agricole ). Per_1
<< Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, la lavoratrice ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia Per_1
di Varapodio, nelle tre Aziende Agricole: UC PP, UC IN e , esponendo di aver prestato la propria attività presso l' Persona_2 [...]
come da contratti e buste paga prodotti. Parte_3
Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pt_2
Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e Taurianova”.
L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate (...). Pt_1
Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano su Pt_1
inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di talune giornate Pt_1
lavorative per gli anni (...) denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale.
Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l' , confrontando le Pt_1
giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l' aveva disconosciuto in ragione degli eventi Pt_1
atmosferici, cioè i provvedimenti di riconoscimento parziale per gli anni (...) e tale riconoscimento parziale è stato operato dell' . Pt_1
È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nel prosieguo, deve essere considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute, in costanza di rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell' . Parte_3
L'oggetto della domanda è, dunque, il riconoscimento parziale delle giornate lavorate.
Nel merito, l'appello è infondato.
Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' bensì il riconoscimento solo parziale di singole Parte_3
giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso in praticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa. È questa una conclusione cui è addivenuto l' in via meramente logico – deduttiva e Pt_1
non a seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute.
Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi.
Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante.
Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in Pt_1
costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni
Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e Taurianova.
È immediata l'evidenza delle contestazioni dell'(appellata):
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Pt_1
Comuni di Sinopoli, Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte Per_1
insistevano nei Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di
Sinopoli, Molochio e Taurianova ai Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero, comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) i rilievi fotografici in atti documentavano l'esistenza di vaste serre e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del Pt_1
riconoscimento parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo ...>>. Le considerazioni che precedono supportano la decisione del Tribunale di non assumere una prova orale comunque diligentemente articolata dalla ricorrente , poiché nel caso di specie è mancato il disconoscimento dei rapporti di lavoro negli anni di riferimento, essendosi l' limitato a disconoscere singole giornate di lavoro in corrispondenza dei Pt_1
dati pluviometrici di cui si è detto.
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza determina che l' vada condannato alla rifusione delle spese di questo Pt_1
grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in €
2.904,00 , oltre rimborso spese generali, CPA ed IV come per legge.
Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza n. 1117/23, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Palmi - Giudice del Lavoro in data 12.10.2023, , ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.904,00 , oltre rimborso spese generali,
CPA ed IV come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti .