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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/09/2024, n. 34210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34210 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 34210 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma in data 4.5.2022, ha riconosciuto la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche nei confronti di IA OL, rideterminando la pena inflittale in mesi 4 e giorni 10 di reclusione;
la Corte d'Appello ha ridotto la misura della sanzione anche nei confronti del coimputato RO NA. I due imputati, marito e moglie, titolari di un'agenzia immobiliare, sono stati condannati per concorso nei reati di minaccia grave e lesioni aggravate dalla premeditazione, dall'uso di un'arma impropria (una cinta per pantaloni) e da più persone riunite, commessi ai danni di un loro ex dipendente — IE NO -, per dissidi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro;
i fatti risalgono alla fine di ottobre del 2016. 2. Avverso la citata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso IA OL, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi. 2.1. Con il primo - dedicato al capo a) ed al reato di minaccia grave - la ricorrente eccepisce vizio di travisamento della prova e conseguente vizio di motivazione manifestamente illogica, poiché la sentenza impugnata ha ritenuto che le numerose e- mail di minaccia configuranti il delitto di cui al capo a) provenissero dall'indirizzo di posta elettronica della ricorrente, in ciò solo ritrovando la prova del reato. La difesa rappresenta, invece, che le lettere minatorie erano state inviate dall'indirizzo e-mail del marito e coimputato, RO NA (l'indirizzo sarebbe stato: fontanafinance@libero.it ), e dal suo profilo facebook. 2.2. Il secondo argomento di censura, incentrato sul capo b), denuncia vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della testimone oculare ON, la quale, secondo la difesa, non avrebbe mai raccontato di aver visto gli imputati colpire, in sua presenza, la persona offesa, nell'occasione dell'episodio di lesioni contestato;
né tantomeno ha dichiarato di aver visto che i colpi erano stati inflitti anche con la cintura dei pantaloni di NA. Inoltre, la stessa persona offesa avrebbe smentito la partecipazione nel reato della ricorrente, poiché ha dichiarato che l'imputata non lo ha mai colpito direttamente, ma si è limitata a trattenerlo per un braccio. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 2 W, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. l Il primo motivo è inammissibile perché riferito ad una ragione d'appello dedotta del tutto genericamente ed assertivamente. Ed è noto che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). I motivi d'appello generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione e tale genericità si riverbera in senso negativo sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, poiché è evidente che, altrimenti, si finirebbe per stigmatizzare una sentenza di merito che non ha avuto la possibilità di confrontarsi con argomenti tali da provocare una risposta compiuta sul tema proposto (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). In ogni caso, il motivo di ricorso è inammissibile anche perchè formulato "in fatto" in forma rivalutativa e, per questo, sottratta al sindacato di legittimità (cfr., tra le molte pronunce in tema, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In aggiunta, vale precisare che, dalla sentenza di primo grado, conforme a quella d'appello, si evince che la persona offesa ha riferito di aver ricevuto una e-mail di minaccia firmata direttamente dall'imputata; il collegamento della condotta a costei, pertanto, è avvenuto in ragione di plurimi elementi, valorizzati, unitamente a dati di contesto, da entrambi i giudici di merito e, anzitutto, da tale richiamato particolare. Inoltre, si rammenta nelle sentenze di primo e secondo grado che, successivamente all'invio delle e-mail minatorie, l'imputata si è recata insieme al marito a compiere la "spedizione punitiva" dell'ex-dipendente, picchiandolo e provocandogli le lesioni, per le quali pure la ricorrente è stata condannata. Ella stessa, del resto, non ha messo in dubbio di essere stata presente al momento dell'aggressione alla vittima. Comune e provato, infine, è stato ritenuto il movente dei reati, ispirati dal risentimento di entrambi per vicende collegate al pregresso rapporto di lavoro. 3 oog 3. Il secondo motivo è inammissibile, anzitutto perché formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché rivalutative, che si risolvono in una rilettura non consentita in sede di legittimità di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Ed invece, nel giudizio di cassazione, sono precluse operazioni di rivisitazione interpretativa del valore probatorio degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino indicatori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In ogni caso, la deduzione difensiva è anche manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata (così come quella di primo grado) ha espressamente trattato il tema della testimonianza della teste ER ON, collega della vittima, la quale ha riferito, sia pur in maniera non precisa per la distanza di tempo trascorso dai fatti, che l'aggressione è avvenuta senza dubbio ad opera di due persone, che hanno rivolto "modi pesanti" nei confronti di IE NT e minacce, insieme, pur ricordando con vaghezza che solo il marito della ricorrente lo aveva materialmente colpito. Tuttavia, riguardo a tale ultimo profilo, il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Infatti, la ricorrente, nel proporre il motivo di censura, descrive una condotta partecipativa, secondo i canoni ermeneutici consolidati della giurisprudenza di legittimità, poiché afferma di essere stata sul posto insieme al marito per sostenerlo nell'aggressione, pur se assume di non aver colpito direttamente la vittima. Ma, come noto, il concorso nel reato non assume che tutti i concorrenti svolgano la medesima condotta materiale che integra direttamente il reato, potendo cooperare in qualsiasi modo alla realizzazione del delitto. Infatti, risponde di concorso nel reato anche colui il quale si renda autore di una porzione soltanto della condotta criminosa, ovvero non metta in atto la condotta "tipica", ma fornisca un qualche ausilio, pur atipico, ad essa, di ordine materiale o morale. Si è, così, affermato, distinguendo la mera connivenza non punibile, che, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipa tivo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza 4 frhi0 anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 5, n. 2805 del 22/3/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 275465) Il ricorso mostra di ignorare tale solida prospettiva interpretativa e non si confronta con essa, consegnando le sue ragioni, quindi, ad un inevitabile esito di inammissibilità. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 34210 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma in data 4.5.2022, ha riconosciuto la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche nei confronti di IA OL, rideterminando la pena inflittale in mesi 4 e giorni 10 di reclusione;
la Corte d'Appello ha ridotto la misura della sanzione anche nei confronti del coimputato RO NA. I due imputati, marito e moglie, titolari di un'agenzia immobiliare, sono stati condannati per concorso nei reati di minaccia grave e lesioni aggravate dalla premeditazione, dall'uso di un'arma impropria (una cinta per pantaloni) e da più persone riunite, commessi ai danni di un loro ex dipendente — IE NO -, per dissidi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro;
i fatti risalgono alla fine di ottobre del 2016. 2. Avverso la citata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso IA OL, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi. 2.1. Con il primo - dedicato al capo a) ed al reato di minaccia grave - la ricorrente eccepisce vizio di travisamento della prova e conseguente vizio di motivazione manifestamente illogica, poiché la sentenza impugnata ha ritenuto che le numerose e- mail di minaccia configuranti il delitto di cui al capo a) provenissero dall'indirizzo di posta elettronica della ricorrente, in ciò solo ritrovando la prova del reato. La difesa rappresenta, invece, che le lettere minatorie erano state inviate dall'indirizzo e-mail del marito e coimputato, RO NA (l'indirizzo sarebbe stato: fontanafinance@libero.it ), e dal suo profilo facebook. 2.2. Il secondo argomento di censura, incentrato sul capo b), denuncia vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della testimone oculare ON, la quale, secondo la difesa, non avrebbe mai raccontato di aver visto gli imputati colpire, in sua presenza, la persona offesa, nell'occasione dell'episodio di lesioni contestato;
né tantomeno ha dichiarato di aver visto che i colpi erano stati inflitti anche con la cintura dei pantaloni di NA. Inoltre, la stessa persona offesa avrebbe smentito la partecipazione nel reato della ricorrente, poiché ha dichiarato che l'imputata non lo ha mai colpito direttamente, ma si è limitata a trattenerlo per un braccio. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 2 W, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. l Il primo motivo è inammissibile perché riferito ad una ragione d'appello dedotta del tutto genericamente ed assertivamente. Ed è noto che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). I motivi d'appello generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione e tale genericità si riverbera in senso negativo sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, poiché è evidente che, altrimenti, si finirebbe per stigmatizzare una sentenza di merito che non ha avuto la possibilità di confrontarsi con argomenti tali da provocare una risposta compiuta sul tema proposto (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). In ogni caso, il motivo di ricorso è inammissibile anche perchè formulato "in fatto" in forma rivalutativa e, per questo, sottratta al sindacato di legittimità (cfr., tra le molte pronunce in tema, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In aggiunta, vale precisare che, dalla sentenza di primo grado, conforme a quella d'appello, si evince che la persona offesa ha riferito di aver ricevuto una e-mail di minaccia firmata direttamente dall'imputata; il collegamento della condotta a costei, pertanto, è avvenuto in ragione di plurimi elementi, valorizzati, unitamente a dati di contesto, da entrambi i giudici di merito e, anzitutto, da tale richiamato particolare. Inoltre, si rammenta nelle sentenze di primo e secondo grado che, successivamente all'invio delle e-mail minatorie, l'imputata si è recata insieme al marito a compiere la "spedizione punitiva" dell'ex-dipendente, picchiandolo e provocandogli le lesioni, per le quali pure la ricorrente è stata condannata. Ella stessa, del resto, non ha messo in dubbio di essere stata presente al momento dell'aggressione alla vittima. Comune e provato, infine, è stato ritenuto il movente dei reati, ispirati dal risentimento di entrambi per vicende collegate al pregresso rapporto di lavoro. 3 oog 3. Il secondo motivo è inammissibile, anzitutto perché formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché rivalutative, che si risolvono in una rilettura non consentita in sede di legittimità di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Ed invece, nel giudizio di cassazione, sono precluse operazioni di rivisitazione interpretativa del valore probatorio degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino indicatori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In ogni caso, la deduzione difensiva è anche manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata (così come quella di primo grado) ha espressamente trattato il tema della testimonianza della teste ER ON, collega della vittima, la quale ha riferito, sia pur in maniera non precisa per la distanza di tempo trascorso dai fatti, che l'aggressione è avvenuta senza dubbio ad opera di due persone, che hanno rivolto "modi pesanti" nei confronti di IE NT e minacce, insieme, pur ricordando con vaghezza che solo il marito della ricorrente lo aveva materialmente colpito. Tuttavia, riguardo a tale ultimo profilo, il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Infatti, la ricorrente, nel proporre il motivo di censura, descrive una condotta partecipativa, secondo i canoni ermeneutici consolidati della giurisprudenza di legittimità, poiché afferma di essere stata sul posto insieme al marito per sostenerlo nell'aggressione, pur se assume di non aver colpito direttamente la vittima. Ma, come noto, il concorso nel reato non assume che tutti i concorrenti svolgano la medesima condotta materiale che integra direttamente il reato, potendo cooperare in qualsiasi modo alla realizzazione del delitto. Infatti, risponde di concorso nel reato anche colui il quale si renda autore di una porzione soltanto della condotta criminosa, ovvero non metta in atto la condotta "tipica", ma fornisca un qualche ausilio, pur atipico, ad essa, di ordine materiale o morale. Si è, così, affermato, distinguendo la mera connivenza non punibile, che, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipa tivo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza 4 frhi0 anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 5, n. 2805 del 22/3/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 275465) Il ricorso mostra di ignorare tale solida prospettiva interpretativa e non si confronta con essa, consegnando le sue ragioni, quindi, ad un inevitabile esito di inammissibilità. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2024.