Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01725/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2024, proposto da
Impresa Individuale Albani Gaetano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Benedetta Caruso, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Polizzi Generosa, non costituitosi in giudizio;
per l’ottemperanza
DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 567, EMESSO DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 18/7/2023, MUNITO DI ATTESTAZIONE DI ESECUTORIETÀ.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 567, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 18/7/2023;
- che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all’Ente intimato il pagamento della somma di 259.326,25 €, così distinta: a) € 246.471,96 a titolo di capitale; b) € 2.537,62 a titolo di interessi di mora sulla fattura 5A calcolati dal 14 agosto 2022 (30 giorni dalla scadenza della fattura 5A) al 5 giugno 2023; c) € 5.183,16 a titolo di interessi di mora sulla fattura 8A calcolati come da domanda; d) € 3.011,39 a titolo di interessi di mora sulla fattura 9A calcolati dal 5 novembre 2022 al 5 giugno 2023; e) € 2.122,12 a titolo di interessi di mora sulla fattura 12A calcolati dal 16 gennaio 2023 (30 giorni dalla protocollazione della fattura 12A) al 5 giugno 2023; f) per le spese della procedura, 2.000 € per compensi professionali ed euro 664,00 per esborsi, oltre a rimborso spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. nella misura di legge e successive occorrende;
- che rappresenta parte ricorrente come, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 18/7/2023, il Comune di Polizzi Generosa abbia pagato: in data 27/7/2023 € 18.181,82, quale acconto sulla fattura n. 8 PA del 5/10/2022; in data 30/8/2023 € 103.087,07, a saldo della fattura n. 12 PA del 7/12/2022; in data 11/10/2023 € 72.511,06, quale saldo della fattura n. 8 PA del 5 ottobre 2022;
- che lamenta l’omesso pagamento della fattura n. 9 PA del 5/10/2022, di importo pari a € 52.692,08 (residuo capitale), degli interessi moratori e delle spese legali liquidate dal decreto ingiuntivo;
Atteso:
- che l’impresa rappresenta che, in data 19/1/2024, il decreto ingiuntivo veniva notificato con attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. e per gli effetti dell’art. 475 c.p.c., munito dell’attestazione di esecutorietà;
- che, in conseguenza, residua un credito in favore dell’odierno ricorrente pari a complessivi € 112.357,49, così specificato: € 52.692,08 €, quale sorte capitale della fattura 9PA del 5/10/2022 ancora insoluta; € 12.779,99, quali interessi moratori maturati dalla scadenza della fattura sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ulteriori interessi moratori che maturano sino a quando non avverrà l’integrale soddisfo; €. 2.918,24, quali spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo; € 664, quale rimborso delle spese vive sostenute per proporre ricorso per decreto ingiuntivo, liquidate dal giudice monitorio, alla voce “esborsi”; € 21.651,59, quali interessi moratori maturati dalla scadenza delle fatture n. 5PA, 8PA e 12PA sino all’effettivo pagamento;
- che lamenta parte ricorrente che, malgrado il decorso del termine dilatorio di 120 giorno per l’inizio dell’espropriazione forzata, l’amministrazione si rifiuta di dare piena attuazione al provvedimento giurisdizionale;
- che deduce quindi la violazione del decreto ingiuntivo, e chiede l’erogazione di 112.357,49 € (cifra determinata dalla somma di cui sopra, unitamente a € 794,752 a titolo di imposta di registro;
- che agisce in ottemperanza al D.I., e chiede fin da ora la nomina di un Commissario per l’ipotesi in cui l’inadempienza perduri, oltre alla liquidazione delle spese;
Dato atto:
- che parte ricorrente afferma che, successivamente al deposito del predetto ricorso, in data 16/12/2024 il Comune di Polizzi Generosa ha provveduto al pagamento della sorte capitale relativa alla fattura 9PA per l’importo di € 52.692,08;
- che, pertanto, la somma complessivamente richiesta in ottemperanza deve intendersi decurtata della predetta somma capitale già pagata;
- che, nella memoria finale del 26/5/2025, riepiloga i pagamenti effettuati ex post e dà conto del credito residuo pari a complessivi € 33.148,46 così specificato: € 12.850,73, quali interessi moratori maturati dalla scadenza della fattura 9PA sino al saldo avvenuto in data 16/12/2024; €. 2.918,24, quali spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo; € 664, quale rimborso delle spese vive sostenute per proporre ricorso per decreto ingiuntivo, liquidate dal giudice monitorio, alla voce “esborsi”; € 2.537,62, quali interessi moratori dalla scadenza dalla fattura all’effettivo pagamento, come deciso nel decreto ingiuntivo; € 5.183,16 ed € 2.122,12 quali interessi moratori maturati dalla scadenza della fattura 8PA e 12PA sino alla data del 5 giugno 2023, come deciso nel decreto ingiuntivo; € 3.269,07 e € 2.808,77, quali interessi moratori maturati dal 5 giugno 2023 alla data di effettivo soddisfo avvenuta rispettivamente in data 11/10/2023 per la fattura 8PA e 30/8/2023 per la fattura 12 PA; € 794,75 quale imposta di registro liquidata dall’Agenzia dell’Entrate;
Tenuto conto:
- che il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 19/1/2024 per mancata opposizione;
- che è documentata la ri-notifica presso la sede dell’amministrazione in pari data, nonché il rispetto del termine di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);
- che parte ricorrente ha quindi chiesto di ordinare all’Ente locale di conformarsi integralmente al giudicato, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta , oltre al pagamento degli interessi fino al soddisfo e alla determinazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione;
Evidenziato:
- che il ricorso è fondato e deve essere accolto (cfr., per alcuni precedenti, sentenza sez. III di questo T.A.R. 19/2/2024 n. 605; 28/6/2024 n. 2099; 9/7/2024 n. 2171; sez. V – 3/10/2024 n. 2769), nei limiti di seguito precisati;
- che il Comune, non essendosi costituito, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma residua dovuta né ha eccepito l'intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
- che, pertanto, va dichiarato l'obbligo dell’amministrazione intimata di corrispondere integralmente gli importi indicati dal decreto ingiuntivo in oggetto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;
- che, in proposito, non sono dovute le somme richieste da parte ricorrente a titolo di interessi moratori che non trovano fonte diretta nel decreto ingiuntivo, dove è stabilito il pagamento degli interessi moratori sino a una data fissa e non fino al saldo;
- che i predetti non sono appunto previsti nel decreto ingiuntivo della cui esecuzione si discute, sicché, accordando le somme richieste a detto titolo, si andrebbe oltre il perimetro segnato dal dictum giudiziale (cfr. sentenza Sezione 19/2/2024 n. 605; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 4/4/2024 n. 1311);
- che infatti il giudice dell'ottemperanza non può esercitare analoghi poteri d'integrazione allorchè la sentenza da eseguire sia stata adottata dal giudice ordinario, svolgendo una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata per cui non può alterarne il precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell'art. 2909 c.c. (Corte di cassazione, sez. unite civili – 21/2/2022 n. 5628);
Rilevato:
- che è dovuta invece la somma a titolo di imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. in atti di parte ricorrente del 21/1/2025) ex art. 35 del D.P.R. n. 634 del 1972;
- che detta imposta deve gravare sulla parte rimasta soccombente, e pur essendo entrambe le parti solidalmente obbligate ex art. 55 comma 1 T.U. e 1292 c.c., l’esponente ha dimostrato di avere già adempiuto nei confronti del creditore;
Ritenuto:
- che, per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente gen.le del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale – nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte – provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico dell’intimata amministrazione;
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- che il compenso per il Commissario verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
- che tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
- che le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’amministrazione intimata e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari” , relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Polizzi Generosa di dare integrale esecuzione al titolo azionato come specificato in narrativa;
b) assegna all’Ente intimato termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
e) condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000 (tremila/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO