Art. 6. 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67 .
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno. Note all' art. 6:
- Per la legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 67/1987 e' il seguente:
"3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
L' art. 1 della legge n. 338/1988 (Modifica alla legge n. 67/1987 ) ha disposto un incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziaria del fondo.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno. Note all' art. 6:
- Per la legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 67/1987 e' il seguente:
"3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
L' art. 1 della legge n. 338/1988 (Modifica alla legge n. 67/1987 ) ha disposto un incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziaria del fondo.