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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9300 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 15 maggio 2025 e vertente
TRA nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TRAINI PIETRO ANTONIO ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nato a MILANO il 29/09/1994; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 2 DICEMBRE 2025
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 maggio 2025, cittadina albanese e italiana, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 14 settembre 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1357 dell'anno 2015, parte I, Serie) con , dalla cui unione è Controparte_1 nato il figlio (in data 10.10.2016), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_1 dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di sé e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 2 dicembre 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:” Io non ho nessun rapporto con mio marito. lui se n'è andato via di casa a settembre 2019 per sempre. Era già andato via nel 2017 perché si era innamorato di un'altra. Poi questa compagna l'aveva lasciato e lui era tornato a casa. poi nel 2019 se c'è andato in via definitiva. Lui durante la convivenza lavorava ma non portava mai soldi in casa. non teneva mai il bambino. Tutta la gestione è sempre stata mia. Lui a volte si chiudeva in camera e giocava alla Play Station. Ero sempre io che portavo il bambino a scuola, in ospedale e me ne occupavo. Lui giocava solo un po' col bambino. Lui a volte lavorava presso una pista di pattinaggio e presso un bar. Prima abitavo in un'altra casa in locazione. Io pagavo locazione perché mio fratello e i miei genitori mi davano i soldi per vivere. Io prima lavoravo in un bar ma poi hanno chiuso. Io non so bene dove viva mio marito, credo con la mamma, che in effetti ha preso la notifica. Oppure con qualche altra donna. Lui da settembre 2019 non si è mai più fatto sentire né vedere. Da allora non ha più visto il bambino e non ha nemmeno mai telefonato. Anche quando ha iniziato la scuola gli ho fatto presente che dovevamo andare insieme, ma lui non è mai venuto. Il bambino non si ricorda più del papà. Ogni tanto mi chiede di lui, ma non si ricorda com'era fatto e io gli dico che è andato in America. Lui mi dice che se è morto vuole sapere dov'è la tomba. Ovviamente a scuola con i compagni se ne parla. Lui fa la quarta elementare ed è sereno e felice. Io non vivo più a Milano via degli
Imbriani 38 perché era in locazione e sono stata sfrattata. Il contratto era intestato a un'amica, io davo a lei i soldi ma lei non pagava l'affitto. Ho vissuto in un hotel cinese e poi in b&b. ora sono a casa di un amico in stazione Centrale, via Emilio Cornalia 19. Ho fatto anche richiesta di casa comunale. Ma loro non mi mettono nelle liste perché non sono separata. Mi ha ospitato un mio amico, , che non è il mio compagno ma Persona_2 solo un amico di vecchia data che mi ospita a casa e ci vivo insieme a suo fratello. Io sto cercando lavoro come bidella a scuola. Ho fatto richiesta in Comune. Mi aiutano per vivere mia mamma, i miei genitori e mio fratello che mi danno magari 1000/1500 euro al mese. Adesso mio papà però non sta più lavorando perché ha un problema di salute. Io voglio rimanere in Italia, mio figlio è italiano e voglio presto trovare una casa dove vivere. Spero che mi diano la casa comunale. Io ho rapporti solo con mia suocera. È lei che fa firmare i pagina 2 di 6 documenti al figlio quando c'è bisogno. Io provo a chiamarlo ma lui non risponde mai. Credo che lui abbia un'altra compagna, forse una mia amica ed è per questo che non vuole sentirmi. Io non riesco nemmeno ad aver l'assegno unico, perché non ho le buste paga che mio marito non ha voluto darmi. Ho la necessità di avere l'affido superesclusivo per fare domanda. Anche perché se no non riesco ad avere il consenso del padre. lui non ha mai chiesto di vedere il bambino. Ove volesse vederlo, vorrei essere presente io. Io non so adesso che lavoro faccia lui. Vive con la mamma che lavora in ufficio.”
All'esito il Giudice delegato invita il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso chiedendo l'affido superesclusivo del figlio alla madre, visite ove il padre dovesse richiederle alla presenza della madre stessa, previo congruo preavviso, ed un assegno di mantenimento che al momento può essere ridotto ad euro 300 al mese con decorrenza dalla domanda oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Si riservava di chiedere in sede di divorzio un aumento dell'assegno di mantenimento con richiesta eventualmente di accertamenti presso l'Agenzia delle
Entrate. Dava, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice,
Rilevato che il convenuto pur ritualmente notificato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace,
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazione della parte attrice che il convenuto, il quale avendo ricevuto la notifica a mani della madre convivente non ha ritenuto neppure di costituirsi in giudizio, si è allontanato dalla casa familiare dal settembre 2019 cessando la convivenza, disinteressandosi del tutto del figlio minore (nato il [...]), non partecipando più alle decisioni e scelte di vita del figlio, non Per_1 avendo più rapporti con la madre, con cui ha interrotto ogni comunicazione, né con il figlio e non chiedendo mai di vederlo, delegando da anni ormai ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisioni rilevanti per il minore, senza mai versare somme di denaro per il suo mantenimento, peraltro neppure durante la convivenza.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, che peraltro non ha mai seguito e gestito neppure durante la convivenza, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità dello stesso a potersi occupare del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del figlio con continuità e responsabilità offrendogli un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale,
pagina 3 di 6 salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità stante l'assenza di comunicazione e di ogni collaborazione del padre.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, con incontri solo alla presenza della madre e previo congruo preavviso solo ove il padre ne facesse richiesta e mostrasse impegno e responsabilità secondo quanto indicato in dispositivo.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di non svolgere attualmente attività lavorativa, pur essendo alla ricerca di un lavoro compatibile con le esigenze di accudimento del figlio minore, viene aiutata dai genitori e dal di lei fratello;
attualmente lei e il figlio sono ospitati in una casa di un amico di vecchia data;
non prende ancora l'AU in attesa delle presenti statuizioni;
quanto al convenuto la signora ha dichiarato che dovrebbe vivere con la madre che ha ricevuto la notifica, senza però che la stessa conosca quale attività lavorative al momento svolga.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede da tempo il figlio la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come rideterminata in udienza di € 300 al mese (somma annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dal giugno 2025 (ricorso iscritto il
15.05.20245).
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano dove attualmente vive. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre - solo ove lo stesso si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo,
pagina 4 di 6 previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dalla domanda Controparte_1
e quindi dalla mensilità di giugno 2025 (ricorso iscritto il 15.05.2025) del figlio mediante versamento a Pt_1 ntro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
4) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre, quando riuscirà ad ottenerlo;
5) Prende atto che parte attrice non ha avanzato istanze istruttorie”.
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, non ritenendo in questa fase di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse subito sentenza di separazione e, decorso il termine di legge di 1 anno, previa rimessione della causa sul ruolo, sentenza di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
All'esito della discussione, stante la richiesta della parte attrice, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che cittadina albanese e italiana, e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 14 settembre 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1357 dell'anno 2015, parte I, Serie).
Dalla loro unione è nato il figlio (in data 10.10.2016). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
pagina 5 di 6 Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice nell'atto introduttivo,
l'interruzione della convivenza da anni e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. come chiesto dalla parte attrice.
Dopo la pronuncia di separazione, in vigenza dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessi dal Giudice
Delegato e qui richiamati, la causa deve però essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con riferimento alla domanda di divorzio contestualmente avanzata da parte attrice ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c., di e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 14 settembre 2015 (iscritto presso i registri dello
Stato civile del Comune di Milano al n. 1357 dell'anno 2015, parte I, Serie).
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 15 maggio 2025 e vertente
TRA nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TRAINI PIETRO ANTONIO ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nato a MILANO il 29/09/1994; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 2 DICEMBRE 2025
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 maggio 2025, cittadina albanese e italiana, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 14 settembre 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1357 dell'anno 2015, parte I, Serie) con , dalla cui unione è Controparte_1 nato il figlio (in data 10.10.2016), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_1 dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di sé e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 2 dicembre 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:” Io non ho nessun rapporto con mio marito. lui se n'è andato via di casa a settembre 2019 per sempre. Era già andato via nel 2017 perché si era innamorato di un'altra. Poi questa compagna l'aveva lasciato e lui era tornato a casa. poi nel 2019 se c'è andato in via definitiva. Lui durante la convivenza lavorava ma non portava mai soldi in casa. non teneva mai il bambino. Tutta la gestione è sempre stata mia. Lui a volte si chiudeva in camera e giocava alla Play Station. Ero sempre io che portavo il bambino a scuola, in ospedale e me ne occupavo. Lui giocava solo un po' col bambino. Lui a volte lavorava presso una pista di pattinaggio e presso un bar. Prima abitavo in un'altra casa in locazione. Io pagavo locazione perché mio fratello e i miei genitori mi davano i soldi per vivere. Io prima lavoravo in un bar ma poi hanno chiuso. Io non so bene dove viva mio marito, credo con la mamma, che in effetti ha preso la notifica. Oppure con qualche altra donna. Lui da settembre 2019 non si è mai più fatto sentire né vedere. Da allora non ha più visto il bambino e non ha nemmeno mai telefonato. Anche quando ha iniziato la scuola gli ho fatto presente che dovevamo andare insieme, ma lui non è mai venuto. Il bambino non si ricorda più del papà. Ogni tanto mi chiede di lui, ma non si ricorda com'era fatto e io gli dico che è andato in America. Lui mi dice che se è morto vuole sapere dov'è la tomba. Ovviamente a scuola con i compagni se ne parla. Lui fa la quarta elementare ed è sereno e felice. Io non vivo più a Milano via degli
Imbriani 38 perché era in locazione e sono stata sfrattata. Il contratto era intestato a un'amica, io davo a lei i soldi ma lei non pagava l'affitto. Ho vissuto in un hotel cinese e poi in b&b. ora sono a casa di un amico in stazione Centrale, via Emilio Cornalia 19. Ho fatto anche richiesta di casa comunale. Ma loro non mi mettono nelle liste perché non sono separata. Mi ha ospitato un mio amico, , che non è il mio compagno ma Persona_2 solo un amico di vecchia data che mi ospita a casa e ci vivo insieme a suo fratello. Io sto cercando lavoro come bidella a scuola. Ho fatto richiesta in Comune. Mi aiutano per vivere mia mamma, i miei genitori e mio fratello che mi danno magari 1000/1500 euro al mese. Adesso mio papà però non sta più lavorando perché ha un problema di salute. Io voglio rimanere in Italia, mio figlio è italiano e voglio presto trovare una casa dove vivere. Spero che mi diano la casa comunale. Io ho rapporti solo con mia suocera. È lei che fa firmare i pagina 2 di 6 documenti al figlio quando c'è bisogno. Io provo a chiamarlo ma lui non risponde mai. Credo che lui abbia un'altra compagna, forse una mia amica ed è per questo che non vuole sentirmi. Io non riesco nemmeno ad aver l'assegno unico, perché non ho le buste paga che mio marito non ha voluto darmi. Ho la necessità di avere l'affido superesclusivo per fare domanda. Anche perché se no non riesco ad avere il consenso del padre. lui non ha mai chiesto di vedere il bambino. Ove volesse vederlo, vorrei essere presente io. Io non so adesso che lavoro faccia lui. Vive con la mamma che lavora in ufficio.”
All'esito il Giudice delegato invita il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso chiedendo l'affido superesclusivo del figlio alla madre, visite ove il padre dovesse richiederle alla presenza della madre stessa, previo congruo preavviso, ed un assegno di mantenimento che al momento può essere ridotto ad euro 300 al mese con decorrenza dalla domanda oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Si riservava di chiedere in sede di divorzio un aumento dell'assegno di mantenimento con richiesta eventualmente di accertamenti presso l'Agenzia delle
Entrate. Dava, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice,
Rilevato che il convenuto pur ritualmente notificato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace,
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazione della parte attrice che il convenuto, il quale avendo ricevuto la notifica a mani della madre convivente non ha ritenuto neppure di costituirsi in giudizio, si è allontanato dalla casa familiare dal settembre 2019 cessando la convivenza, disinteressandosi del tutto del figlio minore (nato il [...]), non partecipando più alle decisioni e scelte di vita del figlio, non Per_1 avendo più rapporti con la madre, con cui ha interrotto ogni comunicazione, né con il figlio e non chiedendo mai di vederlo, delegando da anni ormai ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisioni rilevanti per il minore, senza mai versare somme di denaro per il suo mantenimento, peraltro neppure durante la convivenza.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, che peraltro non ha mai seguito e gestito neppure durante la convivenza, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità dello stesso a potersi occupare del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del figlio con continuità e responsabilità offrendogli un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale,
pagina 3 di 6 salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità stante l'assenza di comunicazione e di ogni collaborazione del padre.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, con incontri solo alla presenza della madre e previo congruo preavviso solo ove il padre ne facesse richiesta e mostrasse impegno e responsabilità secondo quanto indicato in dispositivo.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di non svolgere attualmente attività lavorativa, pur essendo alla ricerca di un lavoro compatibile con le esigenze di accudimento del figlio minore, viene aiutata dai genitori e dal di lei fratello;
attualmente lei e il figlio sono ospitati in una casa di un amico di vecchia data;
non prende ancora l'AU in attesa delle presenti statuizioni;
quanto al convenuto la signora ha dichiarato che dovrebbe vivere con la madre che ha ricevuto la notifica, senza però che la stessa conosca quale attività lavorative al momento svolga.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede da tempo il figlio la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come rideterminata in udienza di € 300 al mese (somma annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dal giugno 2025 (ricorso iscritto il
15.05.20245).
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano dove attualmente vive. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre - solo ove lo stesso si renda reperibile, ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio - possa vederlo,
pagina 4 di 6 previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, compatibilmente con le esigenze del figlio medesimo.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dalla domanda Controparte_1
e quindi dalla mensilità di giugno 2025 (ricorso iscritto il 15.05.2025) del figlio mediante versamento a Pt_1 ntro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
4) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre, quando riuscirà ad ottenerlo;
5) Prende atto che parte attrice non ha avanzato istanze istruttorie”.
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, non ritenendo in questa fase di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse subito sentenza di separazione e, decorso il termine di legge di 1 anno, previa rimessione della causa sul ruolo, sentenza di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
All'esito della discussione, stante la richiesta della parte attrice, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che cittadina albanese e italiana, e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 14 settembre 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1357 dell'anno 2015, parte I, Serie).
Dalla loro unione è nato il figlio (in data 10.10.2016). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
pagina 5 di 6 Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice nell'atto introduttivo,
l'interruzione della convivenza da anni e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. come chiesto dalla parte attrice.
Dopo la pronuncia di separazione, in vigenza dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessi dal Giudice
Delegato e qui richiamati, la causa deve però essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con riferimento alla domanda di divorzio contestualmente avanzata da parte attrice ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c., di e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 14 settembre 2015 (iscritto presso i registri dello
Stato civile del Comune di Milano al n. 1357 dell'anno 2015, parte I, Serie).
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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