CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO DA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2760/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024677357000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in forma cartacea, notificato in data 28.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia in data 29.5.2025, Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato come in atti, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250024677357000, notificata in data 18.4.2025, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2020.
Il ricorrente eccepiva l'inutilizzabilità della targa di prova, utilizzata nel periodo COVID e oggetto di tassazione, non più restituita all'agenzia automobilistica per causa a lui non imputabile e la prescrizione del tributo.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 11.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccepiva quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 220 del 2023, laddove viene disposto per i ricorsi notificati a far data dal 4.1.2024 del reclamo mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla censura di prescrizione,
l'incompetenza per territorio di questa CGT adita, l'infondatezza della eccepita prescrizione dovendosi teber conto della sospensione dei relativi termini derivante dalla disciplina emergenziale COVID.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 18.11.2025 si costituiva la Regione Campania ed eccepiva la inammissibilità del ricorso stante l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento n.
108893PF2020, notificato in data 9.2.2024 non impugnato o opposto nei termini a fronte della impugnazione non per vizi propri della suindicata cartella di pagamento, la debenza del tributo che investe anche le targhe di prova ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 39/1953, atteso che la trascrizione della targa in questione era avvenuta solo a far data dal 13.1.2023, e l'infondatezza della eccezione di prescrizione atteso che l'avviso di accertamento era stato tempestivamente spedito il 20.12.2023 stante il principio della scissione della notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT adita con riferimento alla cartella impugnata perché relativa a mancato pagamento di tasse automobilistiche.
Occorre, invero, sul punto richiamare la pronunzia della Corte Costituzionale del 3 marzo 2016, n. 44 secondo cui è costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 4 del D.lgs. n. 546/1992 (nel testo ante riforma operata dal D.lgs. n. 156/2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale. è altresì illegittimo il medesimo articolo, nel testo vigente, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La Corte di Giustizia Tributaria adita, pertanto, non è territorialmente competente a conoscere la controversia in esame.
E per vero, premesso, a) che la competenza a conoscere del ricorso ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 546/92 spetta sempre alla
Corte di Giustizia Tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio;
b) che tale competenza è inderogabile e che la relativa incompetenza è rilevabile anche d'ufficio,
non v'è dubbio che nella specie l'Ufficio a cui occorre fare riferimento per stabilire la predetta competenza
è la Regione Campania di Napoli (U.O.D. Tasse automobilistiche regionali – Napoli).
Consegue che il ricorso andava proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, competente territorialmente, dinanzi alla quale il processo va, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 546/92, riassunto nel termine di legge dalla comunicazione della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno - Sezione undicesima, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia, per essere competente territorialmente la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, dinanzi alla quale il processo va riassunto nel termine di legge dalla comunicazione della presente decisione.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO DA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2760/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024677357000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in forma cartacea, notificato in data 28.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia in data 29.5.2025, Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato come in atti, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250024677357000, notificata in data 18.4.2025, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2020.
Il ricorrente eccepiva l'inutilizzabilità della targa di prova, utilizzata nel periodo COVID e oggetto di tassazione, non più restituita all'agenzia automobilistica per causa a lui non imputabile e la prescrizione del tributo.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 11.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccepiva quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 220 del 2023, laddove viene disposto per i ricorsi notificati a far data dal 4.1.2024 del reclamo mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla censura di prescrizione,
l'incompetenza per territorio di questa CGT adita, l'infondatezza della eccepita prescrizione dovendosi teber conto della sospensione dei relativi termini derivante dalla disciplina emergenziale COVID.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 18.11.2025 si costituiva la Regione Campania ed eccepiva la inammissibilità del ricorso stante l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento n.
108893PF2020, notificato in data 9.2.2024 non impugnato o opposto nei termini a fronte della impugnazione non per vizi propri della suindicata cartella di pagamento, la debenza del tributo che investe anche le targhe di prova ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 39/1953, atteso che la trascrizione della targa in questione era avvenuta solo a far data dal 13.1.2023, e l'infondatezza della eccezione di prescrizione atteso che l'avviso di accertamento era stato tempestivamente spedito il 20.12.2023 stante il principio della scissione della notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT adita con riferimento alla cartella impugnata perché relativa a mancato pagamento di tasse automobilistiche.
Occorre, invero, sul punto richiamare la pronunzia della Corte Costituzionale del 3 marzo 2016, n. 44 secondo cui è costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 4 del D.lgs. n. 546/1992 (nel testo ante riforma operata dal D.lgs. n. 156/2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale. è altresì illegittimo il medesimo articolo, nel testo vigente, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La Corte di Giustizia Tributaria adita, pertanto, non è territorialmente competente a conoscere la controversia in esame.
E per vero, premesso, a) che la competenza a conoscere del ricorso ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 546/92 spetta sempre alla
Corte di Giustizia Tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio;
b) che tale competenza è inderogabile e che la relativa incompetenza è rilevabile anche d'ufficio,
non v'è dubbio che nella specie l'Ufficio a cui occorre fare riferimento per stabilire la predetta competenza
è la Regione Campania di Napoli (U.O.D. Tasse automobilistiche regionali – Napoli).
Consegue che il ricorso andava proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, competente territorialmente, dinanzi alla quale il processo va, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 546/92, riassunto nel termine di legge dalla comunicazione della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno - Sezione undicesima, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia, per essere competente territorialmente la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, dinanzi alla quale il processo va riassunto nel termine di legge dalla comunicazione della presente decisione.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.