Art. 47. (Finanziamento di interventi per la formazione professionale) 1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . ((27)) 2. All' articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
------------------ AGGIORNAMENTO (27) La Corte costituzionale con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1.
------------------ AGGIORNAMENTO (27) La Corte costituzionale con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1.