Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8340/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, e novellato dal D.lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8340/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Andrea Bianco, presso e con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B
APPELLANTE
E
Controparte_1
C.F. , dom.ta come in atti
[...] P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 38493/2023, emessa in data 13/10/2023 e depositata in data 17/10/2023, con cui il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione n. PO22800023864,
10.12.2022, ma compensava le spese di lite, riconoscendo all'appellante il solo contributo unificato. Proprio il capo di sentenza relativo alle spese di giudizio oggetto di compensazione da parte del giudice di prime cure veniva impugnato dall'odierno appellante chiedendone la riforma.
L'amministrazione resistente, odierna appellata, non si costituiva in primo grado, né nel presente grado di giudizio, restando contumace.
Orbene, pur non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, va considerato, in effetti, che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese di lite effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sicché viene in rilievo una questione di puro diritto che può essere decisa sulla base degli atti di causa.
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia della in quanto, Controparte_1 pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, va sottolineato come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, ad eccezione del contributo unificato, in violazione del principio di soccombenza. Nello specifico scrive il giudice di prime cure che: “Da quanto opra ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con condanna della al rimborso del solo Controparte_1 contributo unificato in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali in subiecta materia”. Tale motivazione appare del tutto inconsistente e violativa dell'art 92 c.p.c. nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla
Corte di Cassazione. Al riguardo, giova premettere che l'articolo 92 comma II del codice di procedura civile testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono
- 2 - riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n.
9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza
(Cass. 19/10/2015, n. 21083). In tal senso, erra la difesa comunale che ritiene che “la natura della controversia” e “la brevità dell'istruttoria” possano giustificare la compensazione delle spese
Tale compensazione può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 20/02/2020, n. 4303; Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass.
10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019, n. 24824), nè potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n.
18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese
(Cass. 14/10/2019, n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020,
n. 11786).
- 3 - Calando tali principi nella fattispecie concreta qui in esame, si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole, ovvero con il pieno accoglimento della domanda, e che, ciò nonostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, senza che ve ne fosse fondato motivo e senza fornire adeguata e sufficiente motivazione, neppure con riferimento ai richiamati contrasti giurisprudenziale neanche evincibile nella parte motiva, ricorrendo ad una generica ed insufficiente formula di stile.
Deve pertanto accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta.
Pertanto, per il primo grado, applicando i parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino ad €1.100, si liquidano in €.34 per la fase di studio, €.34 per la fase introduttiva, €. 34 per la fase istruttoria ed €.71 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.173; per il presente giudizio di appello, si liquidano
€.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, €. 100 per la fase istruttoria ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 38493/2023, emessa in data
13/10/2023 e depositata in data 17/10/2023, dal Giudice di Pace di
Napoli, condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in
€.173,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione a favore dell'avvocato Andrea Bianco, in quanto dichiaratosi antistatario, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti;
- 4 - 2. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Andrea Bianco, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli, il 19/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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