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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2986/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.03.2024 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
65 professione Dirigente;
titolo di studio Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento;
codice fiscale
, cittadina ITALIANA, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al C.F._1 presente atto, dall'avv. Elena Losa (C.F. – PEC C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultima, in Arluno Via della Filanda 9
e
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Gramsci n. 65 C.F. , titolo di studio: scuola media superiore, professione C.F._3 quadro, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra PROVENZANO presso il cui Studio Legale a Milano via Settala n. 6 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. I quali hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in località Settimo Milanese il
19.09.2014 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese al n. 20, Serie
A, P II, anno 2014)
□ separati con sentenza n. 487/2024 del 15/05/2024 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: a Milano il 03.09.2016, codice fiscale , CP_2 C.F._4
cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.3.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Controparte_1 Parte_1
● ordinare al Comune di Settimo Milanese di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni del divorzio
1. La casa coniugale ubicata nel Comune di Settimo Milanese in Via Gramsci 65 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG (che ne è proprietaria). Parte_1
2 Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_2
madre ai fini della residenza anagrafica;
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Ciascun genitore terrà dunque con sé a week end alternati dal venerdì sera dalla uscita dal CP_2
lavoro sino al lunedì mattina e per due sere la settimana ciascuno (ovvero alla mamma il lunedì e martedì nella settimana che termina con il week end del papà ed il mercoledì e giovedì quando il week end spetta alla stessa) dalla uscita dal lavoro sino al mattino successivo quando lo stesso genitore
(o la tata o i nonni materni se disponibili) lo riaccompagneranno a scuola.
5. Per quanto riguarda le vacanze:
- 21 giorni anche non consecutivi di cui 15 giorni, consecutivi, durante le vacanze estive nei mesi di giugno o luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in particolare nel mese di luglio trascorrerà ulteriori due settimane con i nonni materni in montagna ed una settimana CP_2
con i nonni paterni e la restante di luglio con il papà, salvo diversi accordi tra le parti che prevedano tre settimane a luglio con i nonni materni ed il papà potrà recarsi a visitarlo;
i genitori comunicheranno indirizzo della località di villeggiatura e recapiti telefonici e consentiranno le comunicazioni giornaliere con il figlio;
- le vacanze di Natale, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni saranno trascorsi alternativamente per ciascun periodo (così da permettere eventuali viaggi in località sciistiche o di vacanza); laddove l genitore cui spetta il periodo dal 23 al 30 dicembre non non si rechi in altra località, trascorrerà alternativamente la Vigilia del 24.12 con un genitore sino alla CP_2 mattina seguente alle ore 11 ed il 25.12 con l'altro sino al 26 ore 11 (salvo diversi accordi tra i genitori);
- le vacanze pasquali, i ponti e le altre vacanze scolastiche in modo alternato, salvo sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori.
6. in ragione dei tempi di permanenza del figlio e delle rispettive condizioni economiche, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando si trova presso di sé;
7. In ragione della disparità reddituale la sig.ra si accollerà in via integrale tutte le spese Pt_1 extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di
base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche
della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. la IG permetterà che nei giorni di spettanza del papà, qualora non fosse in smart Pt_1
working, la tata ovvero i nonni materni possano portare nella casa del papà secondo gli CP_2
impegni extrascolastici o la volontà del figlio, ed il sig. assicurerà piena disponibilità nella CP_1
sua futura abitazione alla tata (previo consenso della stessa e di così da rendere più serena e Pt_1
confortevole la nuova sistemazione per il bimbo.
ULTERIORI PATTUIZIONI
9. Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio. Conseguentemente, gli stessi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 15.05.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Settimo Milanese il
19.09.2014 tra Controparte_1 Parte_1
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Compensa tra le parti le spese di procedura.
6. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese, nonché anche all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano, dove l'atto è stata parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.03.2024 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
65 professione Dirigente;
titolo di studio Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento;
codice fiscale
, cittadina ITALIANA, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al C.F._1 presente atto, dall'avv. Elena Losa (C.F. – PEC C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultima, in Arluno Via della Filanda 9
e
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Gramsci n. 65 C.F. , titolo di studio: scuola media superiore, professione C.F._3 quadro, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra PROVENZANO presso il cui Studio Legale a Milano via Settala n. 6 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. I quali hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in località Settimo Milanese il
19.09.2014 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Settimo Milanese al n. 20, Serie
A, P II, anno 2014)
□ separati con sentenza n. 487/2024 del 15/05/2024 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: a Milano il 03.09.2016, codice fiscale , CP_2 C.F._4
cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.3.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Controparte_1 Parte_1
● ordinare al Comune di Settimo Milanese di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni del divorzio
1. La casa coniugale ubicata nel Comune di Settimo Milanese in Via Gramsci 65 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG (che ne è proprietaria). Parte_1
2 Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_2
madre ai fini della residenza anagrafica;
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Ciascun genitore terrà dunque con sé a week end alternati dal venerdì sera dalla uscita dal CP_2
lavoro sino al lunedì mattina e per due sere la settimana ciascuno (ovvero alla mamma il lunedì e martedì nella settimana che termina con il week end del papà ed il mercoledì e giovedì quando il week end spetta alla stessa) dalla uscita dal lavoro sino al mattino successivo quando lo stesso genitore
(o la tata o i nonni materni se disponibili) lo riaccompagneranno a scuola.
5. Per quanto riguarda le vacanze:
- 21 giorni anche non consecutivi di cui 15 giorni, consecutivi, durante le vacanze estive nei mesi di giugno o luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in particolare nel mese di luglio trascorrerà ulteriori due settimane con i nonni materni in montagna ed una settimana CP_2
con i nonni paterni e la restante di luglio con il papà, salvo diversi accordi tra le parti che prevedano tre settimane a luglio con i nonni materni ed il papà potrà recarsi a visitarlo;
i genitori comunicheranno indirizzo della località di villeggiatura e recapiti telefonici e consentiranno le comunicazioni giornaliere con il figlio;
- le vacanze di Natale, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni saranno trascorsi alternativamente per ciascun periodo (così da permettere eventuali viaggi in località sciistiche o di vacanza); laddove l genitore cui spetta il periodo dal 23 al 30 dicembre non non si rechi in altra località, trascorrerà alternativamente la Vigilia del 24.12 con un genitore sino alla CP_2 mattina seguente alle ore 11 ed il 25.12 con l'altro sino al 26 ore 11 (salvo diversi accordi tra i genitori);
- le vacanze pasquali, i ponti e le altre vacanze scolastiche in modo alternato, salvo sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori.
6. in ragione dei tempi di permanenza del figlio e delle rispettive condizioni economiche, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando si trova presso di sé;
7. In ragione della disparità reddituale la sig.ra si accollerà in via integrale tutte le spese Pt_1 extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di
base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche
della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. la IG permetterà che nei giorni di spettanza del papà, qualora non fosse in smart Pt_1
working, la tata ovvero i nonni materni possano portare nella casa del papà secondo gli CP_2
impegni extrascolastici o la volontà del figlio, ed il sig. assicurerà piena disponibilità nella CP_1
sua futura abitazione alla tata (previo consenso della stessa e di così da rendere più serena e Pt_1
confortevole la nuova sistemazione per il bimbo.
ULTERIORI PATTUIZIONI
9. Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio. Conseguentemente, gli stessi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 15.05.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Settimo Milanese il
19.09.2014 tra Controparte_1 Parte_1
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Compensa tra le parti le spese di procedura.
6. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese, nonché anche all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano, dove l'atto è stata parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________