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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8825/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8825/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. JOVINE DINA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ZAGARESE FRANCESCA, come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 26.06.2025 per l'udienza del 8.07.2025:
“Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26.06.2021 a Padova, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova, anno 2021, atto n. 54, parte II, serie A, volume 01, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Padova di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e per l'effetto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei Legali alla solidarietà”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 26/06/2021 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 54, Parte II, Serie A, anno 2021.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 19.07.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 04.11.2024 n. 769/24 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 01.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 26/06/2021 in Padova (PD), trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 54, Parte II, Serie A,
anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8825/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. JOVINE DINA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ZAGARESE FRANCESCA, come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 26.06.2025 per l'udienza del 8.07.2025:
“Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26.06.2021 a Padova, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova, anno 2021, atto n. 54, parte II, serie A, volume 01, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Padova di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e per l'effetto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei Legali alla solidarietà”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 26/06/2021 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 54, Parte II, Serie A, anno 2021.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 19.07.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 04.11.2024 n. 769/24 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 01.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 26/06/2021 in Padova (PD), trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 54, Parte II, Serie A,
anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti