Ordinanza cautelare 24 gennaio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01646/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Viviana Maria Labbruzzo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Lecce, notificato il 4.10.2017 con il quale veniva ordinato ex art. 6 della L. 13.12.1989 n° 401 e successive modifiche, di fare divieto al -OMISSIS- per un periodo di anni cinque dalla data di notifica del provvedimento, di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi del territorio nazionale dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A,B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e di campionati minori, Coppe Nazionali ed Internazionali, nonché incontri della Nazionale Italiana di calcio, con estensione del divieto, per lo stesso periodo, alle zone circostanti lo stadio comunale “E Giardiniero” di Lecce a partire da due ore prima dell'inizio a due ore dopo la conclusione di ogni incontro ufficiale di calcio ivi disputato dalla squadra del Lecce e di accedere, in tali circostanze e per lo stesso arco temporale, alle aree di parcheggio di autovetture, pullman ed altri mezzi di trasporto, nel raggio di un chilometro dal perimetro esterno dell'impianto sportivo, nonché alle vie che dal campo sportivo conducono alle relative zone di sosta ed ai luoghi comunque interessati al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ed in particolare: Viale Giovanni Paolo II, Via Rapolla, Via L. Scrimieri, Via Agrigento, S.P. 364 nel tratto compreso tra Piazza Palio e lo svincolo per la Tangenziale Est, Via Lucca e Piazzale Attilio Adamo. Con il medesimo provvedimento viene anche disposto che il Sig. -OMISSIS- si presenti presso la Questura di Lecce venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo di tutte le partite che la squadra del Lecce disputerà in campionato e in altre circostanze ufficiali, anche fuori casa, per un periodo di anni tre;
- ivi compreso, ove occorra, l'avviso di avvio del procedimento;
- nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
È impugnato l’epigrafato provvedimento del Questore della Provincia di Lecce con il quale veniva ordinato ex art. 6 della L. 13.12.1989 n° 401 e successive modifiche, il divieto ut supra descritto;
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: Violazione e falsa applicazione artt.7 e 8 L.241/1990 - Violazione e falsa applicazione art.6 L.401/1989 - Sviamento di potere - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria;
Il 15.12.2017 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate;
Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente;
con memoria depositata il 1° settembre 2022 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse “alla coltivazione del ricorso” ;
alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza mediante applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introita per la decisione.
Ritenuto che
a seguito della sopravvenienza citata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dalla ricorrente con la memoria del 1° settembre 2022) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione;
in quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse;
le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti (stante la richiesta in tal senso manifestata dal ricorrente e in assenza di difese sul punto della resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO