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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da e , con il quale si chiede l'apertura Parte_1 Parte_2
della liquidazione giudiziale nei confronti della c.f./p.i. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
in VIA ALLENDE 33 BORGO SAN LORENZO;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 3 Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti risultanti da titoli esecutivi non impugnati dalla debitrice;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dalle ricorrenti;
-dallo stato di inattività della debitrice;
-dall'esposizione debitoria verso l'Agenzia Entrate Riscossione per € 112.230,27;
-dal mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese a far data dall'anno 2019;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA ALLENDE 33 Controparte_1 P.IVA_1
BORGO SAN LORENZO
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
pagina 2 di 3 Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 15.05.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 29/01/2025 La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da e , con il quale si chiede l'apertura Parte_1 Parte_2
della liquidazione giudiziale nei confronti della c.f./p.i. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
in VIA ALLENDE 33 BORGO SAN LORENZO;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
pagina 1 di 3 Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti risultanti da titoli esecutivi non impugnati dalla debitrice;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dalle ricorrenti;
-dallo stato di inattività della debitrice;
-dall'esposizione debitoria verso l'Agenzia Entrate Riscossione per € 112.230,27;
-dal mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese a far data dall'anno 2019;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in VIA ALLENDE 33 Controparte_1 P.IVA_1
BORGO SAN LORENZO
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
pagina 2 di 3 Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 15.05.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 29/01/2025 La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli pagina 3 di 3