TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Rende (Cs) alla Via della Resistenza n. 198 presso lo studio dell'avv. Rizzuti Gaetano, che congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Stefania Crimi, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il
27.06.2024; attrice
E
(cod. fisc. ), nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Panebianco 177 presso lo studio dell'avv.
Ventarola Doriana Ida, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.09.2024; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda cumulata di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 27/06/2024, Parte_1
ha proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da , stante il CP_1
1 matrimonio con lui contratto in Montalto Uffugo il 29/12/1975 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 63, parte II, serie A, anno 1975), in costanza del quale sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni e solo la prima anche economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “
1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
4. Stabilire che la casa coniugale sita in Amantea, via dei Ciclamini 7, resti ad assegnata alla sig.gra , con ogni arredo e corredo, dove continuerà a vivere, anche Parte_1 con il figlio .
5. Stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento del Per_2 CP_1 figlio versando alla moglie un contributo mensile di euro 150,00. 6. Stabilire il Per_2 diritto della sig.ra ad ottenere un risarcimento del danno, subito in Parte_1 conseguenza di comportamenti assunti dal resistente, da liquidarsi anche in via equitativa, eventuamente prevedendo il diritto della stessa a un contributo di natura immobiliare determinato nella definitiva sistemazione abitativa della stessa nell'immobile adibito alla casa coniugale, con le pertinenze annesse, di Amantea Via dei Ciclamini 7. 7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
19.09.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare la separazione personale dei coniugi
e , celebrato in Amantea (CS) in data 20/12/1975; b) CP_1 Parte_1 assegnare la casa coniugale, sita in Amantea alla Via dei Ciclamini 7, al Sig. , CP_1 ove la ricorrente attualmente vive con il figlio maggiorenne , con tutti gli arredi ivi Per_2 contenuti;
c) rigettare, perché inammissibili e/o infondati, le richieste di mantenimento per il figlio e di risarcimento danni avanzate dalla ricorrente per le ragioni indicate nel Per_2 presente atto;
d) rimettere le parti innanzi al designando Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio”.
Tenuta l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore in data 21.10.2024, con ordinanza del 5.02.2025 è stata, tra l'altro, fissata l'udienza del 10.03.2025 (nel contempo sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la precisazione delle
2 conclusioni e la discussione ai fini della pronuncia sullo status relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi. Questi ultimi, con il deposito di note, hanno precisato le conclusioni come in atti;
quindi, con ordinanza dell'11.03.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e .
[...] CP_1
Il processo deve continuare per la risoluzione delle altre questioni oggetto del contendere
(essendo necessari approfondimenti) e la pronuncia della cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra le parti, stante la proposizione di un procedimento cumulato ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Segue, quindi, alla presente pronuncia l'emissione di un'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, rimettendo alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 750/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante Parte_1 CP_1 il matrimonio tra loro contratto in Montalto Uffugo il 29/12/1975 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 63, parte II, serie A, anno 1975);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montalto Uffugo di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montalto Uffugo per quanto di sua competenza;
- spese al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto.
Così deciso in Paola il 12/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
3