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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2156/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2156/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio. promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Franco
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Rita Cicero CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2024) posta in decisione all'esisto dell'udienza del 15/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Carlentini il 23/03/2013 (Atto n. 1, parte I, ufficio
1 2, anno 2013);
- che dall'unione nasceva la figlia (il 27/04/2013); Per_1
- con sentenza n. 1685/2018 del 05/10/2018, resa nel giudizio n. 2737/2016 R.G., questo Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni, già previste in sede di separazione:
“-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
-affida in via esclusiva la minore alla madre con facoltà per il padre di Per_1 vederla secondo liberi accordi tra le parti.
-dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia nella misura minima versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Parte_1
150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla domanda;
nonché versando il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia.”
All'udienza del 18/12/2024, il Giudice – a fronte della richiesta congiunta di affido esclusivo della minore alla madre non supportata da elementi giustificativi – invitava le parti a rendere i dovuti chiarimenti.
Con note scritte congiunte, i procuratori delle parti prospettavano l'affido esclusivo come la modalità più idonea per gestire la crescita della minore, considerato che il padre della stessa vive in altra regione.
Con provvedimento del 21.5.25, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva
2 bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore. In particolare, l'affido esclusivo alla madre è funzionale ad una più semplice e celere gestione della quotidianità della minore, fermo restando il suo diritto di incontrare il padre, il quale continuerà ad esercitare il proprio diritto di visita secondo liberi accordi con la madre.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2156/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Carlentini il giorno 23/03/2013 (Atto n. 1, parte I, ufficio 2, anno CP_1
2013); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale il .29.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2156/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio. promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Franco
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Rita Cicero CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2024) posta in decisione all'esisto dell'udienza del 15/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Carlentini il 23/03/2013 (Atto n. 1, parte I, ufficio
1 2, anno 2013);
- che dall'unione nasceva la figlia (il 27/04/2013); Per_1
- con sentenza n. 1685/2018 del 05/10/2018, resa nel giudizio n. 2737/2016 R.G., questo Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni, già previste in sede di separazione:
“-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
-affida in via esclusiva la minore alla madre con facoltà per il padre di Per_1 vederla secondo liberi accordi tra le parti.
-dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia nella misura minima versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Parte_1
150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla domanda;
nonché versando il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia.”
All'udienza del 18/12/2024, il Giudice – a fronte della richiesta congiunta di affido esclusivo della minore alla madre non supportata da elementi giustificativi – invitava le parti a rendere i dovuti chiarimenti.
Con note scritte congiunte, i procuratori delle parti prospettavano l'affido esclusivo come la modalità più idonea per gestire la crescita della minore, considerato che il padre della stessa vive in altra regione.
Con provvedimento del 21.5.25, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva
2 bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore. In particolare, l'affido esclusivo alla madre è funzionale ad una più semplice e celere gestione della quotidianità della minore, fermo restando il suo diritto di incontrare il padre, il quale continuerà ad esercitare il proprio diritto di visita secondo liberi accordi con la madre.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2156/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Carlentini il giorno 23/03/2013 (Atto n. 1, parte I, ufficio 2, anno CP_1
2013); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale il .29.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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