Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 487/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Saioni ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. AZZONE Parte_1 P.IVA_1
ANDREA e dell'avv. DE GIOSA LEONARDO C.F._1
( , elettivamente domiciliato in VIA S. COGNETTI 15 BARI C.F._2
presso lo Studio Legale Azzone
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 30.7.2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 31 ottobre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 487/2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti dell' ha così deciso : rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenuta da liquidate in euro 10.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al CP_1
15% , IVA e CPA “.
aveva chiesto al Tribunale : Pt_1
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004070/DDL emesso e notificato in data
15.09.2022 dal Nucleo Ispettivo del Lavoro di , nonché di tutti gli atti connessi CP_1
e consequenziali ed in particolare della diffida ad adempiere prot.
4900.15/09/2022.0550069 emessa dalla Direzione Provinciale di in CP_1 CP_1 CP_1 data 15.09.2022, per assenza di motivazione, indeterminatezza e genericità del provvedimento impugnato;
nel merito, accertare e dichiarare, l'inesistenza ed infondatezza delle violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e contrattuali da parte della Parte_1
così come prospettate in ogni singola contestazione, nel Verbale unico di
[...] accertamento e notificazione n. 2019004070/DDL emesso e notificato in data
15.09.2022 dal Nucleo Ispettivo del Lavoro di , nonché negli atti connessi e CP_1 consequenziali ed in particolare nella diffida ad adempiere prot.
4900.15/09/2022.0550069 emessa dalla Direzione Provinciale di in CP_1 CP_1 CP_1 data 15.09.2022;
in particolare, accertare e dichiarare che la ha Parte_1
correttamente versato all' i contributi previsti dalla legge, conteggiati sulla base CP_1 della retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria su base nazionale;
accertare e dichiarare che la ha correttamente Parte_1 corrisposto ai lavoratori dipendenti la retribuzione oraria prevista dai contratti di assunzione e versato i relativi contributi in base alle effettive ore di prestazione dell'attività lavorativa;
accertare e dichiarare che la non era tenuta a versare Parte_1
all' i contributi previdenziali ed assicurativi sugli importi erogati ai dipendenti a CP_1 titolo di indennità di trasferta ed indennità chilometrica, così come denunciati sul
L.U.L.;
accertare e dichiarare il diritto della a fruire dei Parte_1 benefici contributivi previsti dalla legge 190/2014 e dalla legge 208/15;
per l'effetto ed in accoglimento dei precedenti punti, dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019004070/DDL emesso e notificato in data 15.09.2022 dal Nucleo Ispettivo del
Lavoro di , nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali ed in particolare CP_1
della diffida ad adempiere prot. 4900.15/09/2022.0550069 emessa dalla CP_1
di in data 15.09.2022, perché infondati in fatto ed Controparte_1 CP_1 in diritto, e conseguentemente, dichiarare non dovuti l'importo di € 289.824,47 a titolo di contributi e l'importo di € 198.602,52 a titolo di somme aggiuntive;
il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Il Tribunale ha premesso : “ ha rappresentato in causa di svolgere, in via prevalente, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, risultando classificata presso il Registro delle Imprese con il codice ATECO 81.21 (all. 3 – visura CCIAA).
In ragione dell'attività prevalentemente svolta, l'impresa applica ai propri dipendenti il CCNL AL-SERVIZI, stipulato tra l'organizzazione di categoria rappresentativa dei lavoratori a livello nazionale AL e le associazioni dei datori di lavoro , CP_2 Per_1
, (all. 4 – CCNL SA VI). CP_3 CP_4 CP_5
A conclusione degli accertamenti avviati in data 12.04.2019 nei confronti della società ricorrente, veniva redatto dagli Ispettori in servizio presso il N.I.L di CP_1
, il verbale ispettivo oggetto della presente impugnazione, con il quale CP_1 venivano contestate, relativamente al periodo dal 01.05.2016 al 31.03.2019, le seguenti violazioni:
1) illegittima applicazione, a parte del personale dipendente, del
[...] anziché del e conseguente evasione CP_6 Controparte_7 contributiva ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 338/89 conv. in L. n. 389/1989;
2) errato conteggio della retribuzione imponibile, effettuato su un numero di ore inferiore ai minimali previsti dall'art. 33 del CCNL Controparte_7
3) illegittima fruizione, per i lavoratori ai quali è stato applicato il CCNL
SA-VI, di agevolazioni contributive, ai sensi dell'art. 1, comma 1175,
L. n. 296/2006 e dell'art. 6, comma 9, D.L. 338/1989 conv. in L. n.
389/1989;
4) mancato assoggettamento a contribuzione degli importi registrati sul
Libro Unico del Lavoro a titolo di indennità chilometriche e trasferte.
Sulla scorta delle risultanze del verbale unico di accertamento in oggetto,la Direzione
Provinciale di Milano-Lodi, con nota prot. 4900.15/09/2022.0550069, CP_1 CP_1 diffidava la al versamento dell'importo complessivo Parte_1 di € 488.426,99, per contributi e sanzioni “
Ciò premesso , con diffuse ed articolate argomentazioni , il Tribunale, esclusa l'asserita illegittimità del verbale di accertamento per difetto di motivazione , ha ritenuto fondati gli addebiti contestati .
In relazione alla violazione sub 1 contestata ha osservato : Gli indici del maggior grado di rappresentatività sindacale, in termini comparativi, sono dati dal numero complessivo delle imprese associate, numero complessivo dei lavoratori occupati, diffusione delle sedi (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali), numero di contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.
Si osserva che, nel caso che ci occupa, tali indici non sono stati forniti dall'opponente.
Considerata quindi l'attività svolta dalla Cooperativa - sia in generale, sia nello specifico - il contratto collettivo al quale occorre fare riferimento per l'individuazione della retribuzione imponibile è quello MULTISERVIZI/FISE, stipulato da e CP_8 CP_9
e quali associazioni sindacali CP_10 CP_11 CP_12 comparativamente più rappresentative della categoria.
L'assunto della ricorrente secondo cui sarebbe AL l'associazione sindacale dotata della maggiore rappresentatività del settore, non ha alcun fondamento.
Infatti, va rilevato che AL, pur essendo stata inclusa nell'elenco delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, è di gran lunga minoritaria rispetto alle altre Organizzazioni Sindacali datoriali del settore firmatarie del CCNL individuato dagli ispettori quale contratto leader.
Invero, e vantano, complessivamente un numero di iscritti di svariate CP_8 CP_9
decine di milioni di lavoratori, pari a un terzo di tutti gli iscritti ad un qualunque sindacato mentre AL, come rinvenibile nel precedente del Tribunale di Torre
Annunziata del 10 dicembre 2020 citato in ricorso, nel 2018, contava 1.700.000 iscritti.
Alla luce di ciò, l'addebito contributivo di cui al verbale di accertamento ispettivo impugnato è corretto in applicazione del c.d. minimale contributivo da individuarsi sulla base dei CCNL comparativamente più rappresentativi a prescindere dal contratto applicato in concreto dalla cooperativa “ .
In relazione alla violazione contestata sub 2 il Tribunale ha affermato :
“ La ricorrente censura, poi, il conteggio della retribuzione imponibile, effettuato su un numero di ore minore rispetto ai minimali previsti dall'art. 33 del CCNL
Multiservizi. In particolare, gli ispettori non avrebbero tenuto conto dell'ambito di CP_1 applicazione della norma contrattuale, vale a dire l'appalto di servizi.
infatti, sarebbe obbligata, in occasione dei cambi di appalto, ad applicare a Pt_1
tutti i lavoratori ivi impiegati le medesime condizioni normative e contrattuali in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa uscente.
L'assunto può essere condiviso dal punto di vista teorico ma, sul piano concreto, rilevante ai fini processuali, non risulta sorretto da alcunchè, limitandosi ad una affermazione del tutto assiomatica.
Ne consegue che risulta condivisibile il richiamo al dato contrattuale di cui all'art. 33 del CCNL. “ .
In relazione alla illegittima fruizione delle agevolazioni contributive il Tribunale ha fra l'altro osservato :
“ Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e
1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume;
in particolare:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall;
CP_14
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La disposizione di cui sopra stabilisce che per accedere ai benefici in questione – di cui è stato fornito un elenco esemplificativo con nota del Ministero del lavoro prot. n.
1677 del 28 gennaio 2016 (tra cui l'esonero contributivo ex art. 1, commi 178 e ss., L.
208/2015) - è principalmente necessario il possesso del DURC, dando inoltre evidenza degli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi – stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – che il datore di lavoro deve comunque osservare.
Non avendo la società ricorrente assolto a tutti i suoi obblighi contributivi e non avendo rispettato, nella determinazione dei minimi imponibili, quanto stabilito dagli accordi e contratti collettivi nazionali nonché da quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, decade dai benefici contributivi della legge di stabilità.
Pertanto, deve essere ritenuto che gli ispettori hanno correttamente posto a debito i contributi non versati in attuazione dei predetti periodi ed in considerazione dei lavoratori interessati. “
In relazione al mancato assoggettamento a contribuzione delle indennità corrisposte a titolo di indennità di trasferta e di rimborsi chilometrici , il Tribunale ha osservato :
“ Resta da esaminare il profilo inerente alle indennità chilometriche e alle trasferte.
ha eccepito, richiamando al riguardo circolari (n. 20 del 2014) e Pt_1 CP_1
giurisprudenza di legittimità (sent. n. 2419/2012), l'insussistenza di un obbligo, a carico del datore di lavoro, di produrre prospetti analitici e o prove documentali.
La ricorrente afferma inoltre che nel verbale ispettivo “non è fornita alcuna prova della mancata effettuazione delle trasferte da parte dei lavoratori interessati” (rif. pag. 23).
Peraltro, pur non ritenendosi tenuta a ciò, la società ricorrente ha fornito agli ispettori “tutta la documentazione relativa ai detti importi, consistente nelle lettere di incarico relative alle trasferte effettuate dai lavoratori interessati e dai moduli di rimborso spese (All. 13…)” (rif. pag. 24 ricorso).
La società ha peraltro applicato “in maniera uniforme per tutti gli interessati,
l'importo di euro 0,40 centesimi per chilometro, indipendentemente dalla tipologia di auto posseduta da ciascun dipendente” (pag 25). L'allegato 13 in questione, prova poco o nulla, risultando composto da 81 pagine di uno stesso modulo riguardanti i soli mesi di luglio 2016, agosto 2016, settembre
2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019 relativamente ai quali compare solo l'indicazione di “commessa a/r”, luogo di partenza e arrivo, n. di chilometri percorsi;
la sottoscrizione presumibilmente del lavoratore in trasferta, l'indicazione dell'importo di euro 0,40 a titolo di rimborso per km.
Null'altro.
Condivisa e recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che grava jsul "datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione" (Cass., 18 giugno 2018, n.
16033, punto 10 del "Considerato").
In virtù di ciò, "l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme CP_1 erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro" e spetta, invece, al datore di lavoro "provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno"
(ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 9 del "Considerato").
Ne consegue che il datore di lavoro deve provare "sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, art. 51, comma 5" (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 11 del
"Considerato").
Quindi, è infondato l'assunto difensivo che, da un lato, addebita a di non avere CP_1 ottemperato all'onere della prova con riferimento alle somme corrisposte ai lavoratori e, dall'altro, afferma l'insussistenza di qualunque onere probatorio in capo alla ricorrente.
A spetta di allegare e dimostrare le somme versate ai lavoratori e, nel caso di CP_1 specie, non è controverso che tale allegazione e la prova connessa siano state ritualmente offerte.
Spetta, invece, al datore di lavoro fornire prova persuasiva dei presupposti che consentono di fruire dell'esenzione accordata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5, anche con riferimento all'osservanza dei limiti di volta in volta sanciti per l'esenzione in esame.
Quanto alle regole di diritto che disciplinano il caso di specie, si deve ribadire che, in tema di riduzione degli obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5, compete al richiedente, che intenda giovarsene, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato
(Cass., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13011).
ha dato prova delle somme erogate ai lavoratori. CP_1
Competeva quindi al datore di lavoro, per contestare in tutto o in parte l'obbligo contributivo, dimostrare che alle specifiche somme indicate dall'Istituto fanno riscontro le relative trasferte e che, in relazione ai limiti fissati dal D.P.R. n. 917 del
1986, art. 51, comma 5, non sussiste in radice l'obbligo contributivo.
La violazione di legge si coglie sia sotto il profilo delle regole che ancorano a presupposti rigorosi i benefici di legge, imponendone la verifica ad opera del giudice, sia sul versante del riparto degli oneri probatori, calibrati sulla distinzione tra regola
(obbligo contributivo) ed eccezione (esenzione), che va dimostrata da parte di chi ne chieda l'applicazione (rif. ord. Cass. Civ. n. 16466/2023) “ .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 delle domande proposte .
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Con un primo motivo di appello , la società censura la sentenza “ per carenza di motivazione in ordine all'avvenuto versamento della contribuzione dovuta in applicazione del minimale contributivo previsto dal CCNL “ . Controparte_7
L'appellante assume in particolare che “ dall'esame dei D.M 10 è possibile accertare chiaramente che la retribuzione imponibile della totalità dei dipendenti della società appellante utilizzata come base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989 conv. In l. 389/1998 , fosse la medesima prevista dal “ ; che “ nessuna prova contraria è stata fornita Controparte_7
dall che si è limitato ad affermare che il minimale contributivo previsto dal CP_1
CCNL SA -VI fosse inferiore a quello del CCNL ritenuto applicabile al caso concreto, senza tuttavia verificare nel concreto se la retribuzione imponibile indicata nelle denunce telematiche mensilmente presentate dalla fosse effettivamente Pt_1 inferiore a quella del “. Controparte_7
L'appellante assume quindi che “ appare evidente la lacuna motivazionale della sentenza oggetto del gravame laddove si limita a ritenere in maniera apodittica e senza effettuare alcun concreto accertamento sui dati numerici forniti , che dai DM
10 2016/2019 prodotti dalla CSF “ non è dato evincere quanto la ricorrente pretenderebbe “.
Tale motivo non è fondato.
Nel verbale di accertamento oggetto di causa del 15.9.2022 gli ispettori hanno infatti avuto modo di precisare, così come evidenzia parte appellata nella memoria
: “ Ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale dovuta , con il presente verbale si contesta alla società l'applicazione per una parte dei dipendenti del CCNL -
AL – VI , meno favorevole nella parte economica rispetto al
[...]
, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente CP_7 rappresentative “ .
Gli ispettori hanno quindi riscontrato che il CCNL – AL VI è meno favorevole nella parte economica rispetto al , operando pertanto le Controparte_7 contestazioni suddette .
Tale conclusione non è oggetto di specifiche censure da parte della società appellante
°°°°°°°°
Con un secondo motivo , la società censura la sentenza per aver ritenuto applicabile
, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale , il CCNL Multiservisi al posto del
CCNL SA -VI senza fornire alcuna valida motivazione in merito alla scelta operata . Richiamando il quadro normativo di riferimento ed i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza , con diffuse ed articolate argomentazioni l'appellante ribadisce gli elementi e la documentazione in primo grado dai quali è dato desumere che anche
SA , così come le altre organizzazioni datoriali pure sottoscrittrici del CCNL applicato dalla VI sono in possesso della maggiore Parte_1 rappresentatività sul piano comparativo , al pari delle Confederazioni , e CP_8
osserva che “ la mera consistenza numerica del sindacato ( unico criterio effettivamente utilizzato dal giudice di primo grado al fine di giustificare il rigetto degli assunti difensivi ) non può considerarsi di per sé solo decisiva ai fini di stabilire la maggiore o minore rappresentatività “.
Si legge nell'atto di appello : “…Si è avuto modo di dimostrare nel giudizio di primo grado , senza che la controparte abbia effettuato alcuna idonea contestazione o fornito prova contraria , che la SA , così come le organizzazioni datoriali pure sottoscrittrici .. del CCNL applicato dalla sono in possesso Parte_1 del suddetto requisito della maggiore rappresentatività sul piano comparativo , al pari delle Confederazioni CGIL , , . A tal riguardo è stato evidenziato che in CP_9 data 29 Agosto 2017 , la Presidenza del Consiglio dei Ministri , in vista del rinnovo dei componenti del CNEL ha designato la AL tra i membri del CNEL ( cfr. all.6 fasc. di primo grado ). Come riportato dalle testate giornalistiche nazionali ( cfr. all. 7 fasc. primo grado ) la scelta operata dalla Presidenza del Consiglio è stata frutto di un attento processo di valutazione da parte delle istituzioni ministeriali all'uopo preposte…. La AL risulta pertanto attualmente inserita nel novero delle confederazioni comparativamente più rappresentative , aventi diritto di avanzare le proprie proposte attraverso il ( cfr. all. 8 fasc. di primo grado ). A tanto si CP_15 aggiunga che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri el 1 Persona_2 giugno 2022 ( all. 9 fasc. primo grado ) è stato rinnovato il Comitato di indirizzo e vigilanza dell' ed in tale occasione confermata la presenza della AL tra le CP_1
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale . In tale ultimo documento si dà espressamente atto che , nella formulazione del giudizio di rappresentatività sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali inserite nel predetto Comitato di indirizzo e vigilanza dell' , si è tenuto conto , in aderenza CP_1 alla consolidata giurisprudenza in materia , dei seguenti indici : 1 ) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
2 ) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3 ) partecipazione alla formazione e sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro;
4 ) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali , plurime e collettive di lavoro ….La AL è presente sull'intero territorio nazionale attraverso le sue 20 sedi regionali e ben 106 sedi provinciali . La maggiore rappresentatività sul piano nazionale della AL è stata inoltre riconosciuta , per il settore pubblico , dalle rilevazioni dell'ARAN –
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e per il settore privatistico dalle rilevazioni del Ministero del Lavoro , in ragione dei contratti e negoziati stipulati nonché della diffusione dell'organizzazione Sindacale sul territorio nazionale …. “
L'appellante conclude che : “ In ragione di quanto sin qui evidenziato , il contratto collettivo SA -VI doveva essere ritenuto dal giudice di primo grado validamente e legittimamente applicabile alla presente fattispecie , poiché sottoscritto da una organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa su base nazionale , così come disposto dall'art. 1 , comma 1 D.L. 338/1989 , convertito dalla legge 389/1989 , e dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2 c. 25 l. 549/1994 , con la conseguenza che , contrariamente da quanto rilevato nella sentenza appellata , dovevano ritenersi correttamente adempiuti gli obblighi di legge in materia contributiva da parte di . Parte_1
Il Tribunale del Lavoro di Milano , pertanto , ha errato nel non ritenere applicabile il
CCNL oggetto di verifica atteso che risulta sottoscritto da una organizzazione sindacale che ha i requisiti prescritti dall'art. 1 , comma 1 D.L. 338/1989 , essendo comparativamente più rappresentativa nella categoria ,. D'altro canto l
[...]
non ha fornito prova alcuna dei fatti posti a fondamento della richiesta CP_16 di pagamento impugnata , né il Giudice di primo grado ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali il CCNL Multiservizi CGIL, , debba CP_9 ritenersi siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ….”.
Tali censure , ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
Si legge sul punto in esame nel verbale unico di accertamento del 15.9.2022 ( pagine 3-4 ) : “ La società , nel periodo in esame , ha operato con dipendenti in più sedi di lavoro situate in diversi comuni del territorio nazionale , denominate centri di costo e contraddistinte da un codice numerico rilevabile da un apposito campo del libro unico del lavoro . Dalla documentazione presentata , e dalle registrazioni degli archivi a disposizione dell' , è risultato che la Società non ha applicato un CP_14 unico contratto collettivo nazionale di lavoro per la generalità dei dipendenti . In particolare ha applicato sia il CCNL Pulizie Multiservizi che il CCNL SA VI.
Ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale dovuta , con il presente verbale si contesta alla società l'applicazione per una parte dei dipendenti del CCNL -AL –
VI , meno favorevole nella parte economica rispetto al , Controparte_7 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative .
Infatti , per quanto qui di interesse , e seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale ( da ultimo Cassazione n. 15120/2019 ) è necessario fare riferimento all'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 , convertito nella legge
7 dicembre 1989 n. 389 , che stabilisce : “ La retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti , contratti collettivi , stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale , ovvero da accordi collettivi o contratti individuali , qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo “ .
Invero , secondo quanto previsto dall'art. 22 , comma 25 della legge 549/1995 , il suddetto articolo 1 si interpreta nel senso che “ in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria , la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi nella categoria “ .
Con il presente verbale di accertamento , si individua come CCNL di riferimento il
CCNL Pulizie Multiservizi stipulato per la parte sindacale dei Lavoratori da CP_17 CP_18
e per la parte datoriale da , Lega Coopservizi, Feder-
[...] Controparte_19
, GC VI , . Controparte_20 Controparte_21
Per completezza si evidenzia , infine , che la società , a seguito di sentenze , accordi sindacali e altro , ha in più di un caso applicato il CCNL Pulizie Multiservizi a lavoratori per cui in precedenza aveva applicato il CCNL SA VI.
Di conseguenza con il presente verbale si provvede a calcolare , per la generalità dei dipendenti registrati sulla posizione DM 4972305798 , la contribuzione CP_1 previdenziale con riferimento alle retribuzioni e agli istituti contrattuali previsti dal
, secondo il livello di inquadramento corrispondente alle Controparte_7 mansioni rilevabili dalla documentazione presentata ( libro unico del lavoro, lettere di assunzione , verbali di conciliazione ecc ). Si precisa che nel ricalcolo è stata compresa anche la voce di retribuzione “ indennità territoriale “ prevista dall'accordo integrativo di luglio 2013 per gli impiegati e gli operai delle province in cui l'accordo
è entrato in vigore …Con riferimento alla durata della prestazione lavorativa , si provvede altresì a rideterminare la retribuzione imponibile adeguando l'orario di lavoro, ove inferiore , ai minimali previsti dall'art. 33 del CCLL ( 14 ore settimanali ,
60 mensili , 2 giornaliere “. “
Gli ispettori hanno quindi individuato quale contratto leader per la determinazione del minimale contributivo “ il CCNL Pulizie Multiservizi stipulato per la parte sindacale dei Lavoratori da e per la parte datoriale da CP_17 CP_18 [...]
, LegaCoopservizi, Feder- Lavoro AT , GC VI , CP_19
“ . Controparte_21
Il Tribunale ha condiviso tale conclusione osservando : “ Infatti, va rilevato che
AL, pur essendo stata inclusa nell'elenco delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, è di gran lunga minoritaria rispetto alle altre
Organizzazioni Sindacali datoriali del settore firmatarie del CCNL individuato dagli ispettori quale contratto leader. Invero, e vantano, complessivamente CP_8 CP_9 un numero di iscritti di svariate decine di milioni di lavoratori, pari a un terzo di tutti gli iscritti ad un qualunque sindacato mentre AL, come rinvenibile nel precedente del Tribunale di Torre Annunziata del 10 dicembre 2020 citato in ricorso, nel 2018, contava 1.700.000 iscritti. “
Il Tribunale quindi , pur riconoscendo che AL può ben essere annoverata fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative , ha ritenuto che, ai fini previdenziali, il contratto leader debba essere individuato in quello indicato agli ispettori.
Il Collegio condivide tale conclusione.
Ritiene il Collegio che , nella interpretazione dell'art. 1 della l. 389 /1989 non appare pertinente – attesa l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro – il ricorso alla contrattazione collettiva nella prospettiva del rispetto dell'art. 36 Cost. , non trattandosi di calcolare la giusta retribuzione ma solo di individuare la retribuzione ai fini del minimale contributivo.
In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che la possibile divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale fra retribuzione reale inerente il rapporto di lavoro e retribuzione virtuale inerente il rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative “ (Cass. SU. n. 11199 del 29 luglio 2002 ) .
La Corte di Cassazione ha precisato che “ Con la legge del 1989 si è dunque posto un limite minimo “ incomprimibile “ di retribuzione valevole esclusivamente a fini previdenziali , al di sotto del quale non si può scendere “ . ( Cass. Sez. Lav.
801/2012)
La Corte di Cassazione ha anche precisato che “nè è configurabile la lesione dell'art. 39 Cost. (alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 342 del 1992), per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione di legge alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed anche garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento sistema stesso (cfr Cass. n. 2758 dell'8 febbraio 2006; Cass. n. 3494 del 2003; Cass.
SU. n. 11199 del 29 luglio 2002) “ ( così in motivazione Cass. Sez. Lavoro 16/2012).
Ritiene il Collegio che nella determinazione del minimale contributivo debba, all'esito della comparazione dei contratti rilevanti, individuarsi il c.d. “ contratto leader “. ( v. Cass. Sez. Lav. 801/2012 , che allude espressamente al c. d. contratto leader , richiamando sul punto Cass. Sez. Unite 11199/2002 )
Tale interpretazione appare infatti la sola in grado di assicurare tutte le finalità suddette alla base della disciplina dettata dall'art.1 del d.l. 338/1989 , convertito nella legge 389/1989 ed in particolare anche quella di garantire una effettiva parità fra i datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale.
Ritiene il Collegio che competa all' , che richiede differenze contributive , CP_1 allegare e dimostrare circostanze in fatto e in diritto che giustificano la pretesa . ( cfr. Cass. Sez. Lav. 801/2012 ).
Nella fattispecie tuttavia la stessa documentazione prodotta da se vale a dimostrare che anche AL rientra nel novero delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative non vale però ad escludere , ed anzi al contrario conferma , la conclusione che il contratto individuato in sede ispettiva debba essere considerato quello leader ai fini previdenziali.
Il Tribunale in relazione alla ha battuto l'accento sul dato numerico Controparte_22
degli iscritti rispetto al numero dei lavoratori aderenti a AL e la circostanza non è oggetto di specifica censura.
La stessa documentazione prodotta dalla società appellante conferma, come si è già detto , che il contratto sottoscritto da , , debba considerarsi quello CP_8 CP_9 leader.
Ciò risulta infatti dai dati complessivi desumibili dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2022 ( all. 9 fasc. primo grado C.S.F . ) con il quale è stato rinnovato il Comitato di indirizzo e vigilanza dell In tale ultimo CP_1 documento si dà espressamente atto che , nella formulazione del giudizio di rappresentatività sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali inserite nel predetto Comitato di indirizzo e vigilanza dell , si è tenuto conto , in aderenza CP_1 alla consolidata giurisprudenza in materia , dei seguenti indici : 1 ) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
2 ) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3 ) partecipazione alla formazione e sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro;
4 ) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali , plurime e collettive di lavoro ….
Si tratta di criteri affermati ed utilizzati anche da questa Corte territoriale allorchè si è posta la stessa questione di individuare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ( cfr. sentenze CdA Milano 324/2020; 69/2022
;1153/2023)
Nel richiamato decreto del 1 Giugno 2022 si legge , per quanto di interesse nella presente fattispecie:
“ Rilevato che dagli atti istruttori e dalla comparazione dei dati disponibili relativi alla rappresentatività risultano maggiormente rappresentative a livello nazionale le seguenti organizzazioni sindacali :
Per i lavoratori dipendenti del settore privato : , UG, CONFSAL, AL CP_8 CP_9
…… Per i datori di lavoro del settore privato;
, Confcommercio- Imprese CP_19 per l'Italia ; Confesercenti , Confaagricoltura , , , GC “) . CP_12 CP_11 Nella effettiva composizione del Comitato risultano nominati in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato 5 componenti per , 1 per CP_23
UG , 1 per CONFSAL, 1 per AL .
Anche per parte datoriale solo per , prima firmataria del CP_19 [...]
risulta la nomina di 2 componenti . CP_7
Si tratta di dati numerici che attestano, senza la necessità di spendere ulteriori parole, come correttamente nella fattispecie il Tribunale , confermando le conclusioni degli ispettori , abbia ritenuto quale contratto leader di riferimento ai fini previdenziali il stipulato per la parte sindacale dei Controparte_7
Lavoratori da – – e per la parte datoriale da , Lega CP_8 CP_9 Controparte_19
Coopservizi, Feder- Lavoro AT , GC VI , – CP_21 CP_21
°°°°°°°°
Con un terzo motivo , l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto corretto l'operato degli ispettori nella rideterminazione “ della retribuzione imponibile adeguando l'orario di lavoro, ove inferiore , ai minimali previsti dall'art. 33 del CCLL (
14 ore settimanali , 60 mensili , 2 giornaliere )
L'appellante precisa : “ In riferimento a tale aspetto Parte_1 ha eccepito ed evidenziato nel giudizio di primo grado , come l' non abbia CP_1
correttamente valutato l'ambito di applicazione della norma contrattuale , nello specifico contesto lavorativo in cui opera la società appellante ovvero quello degli appalti sevizi….”.
L'appellante osserva di aver dimostrato “ attraverso l'esibizione degli elenchi nominativi dei dipendenti interessati al passaggio di appalto ( allegato 10 ) che in occasione di ogni cambio appalto si è impegnato ad assumere presso di sé il personale adibito alla commessa , nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trovava presso il precedente datore di lavoro , ricevendo da quest'ultimo gli elenchi dei lavoratori , con indicazione dei nominativi , delle qualifiche e delle ore settimanali di assunzione . Appare dunque provato che allorquando la società appellante è subentrata in un appalto nel quale erano impiegati dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo parziale e con un numero di ore inferiore a quello stabilito dal , essa ha riassorbito tali lavoratori alle medesime Controparte_7 condizioni contrattuali precedentemente godute e che pertanto gli stessi sono stati assunti per le stesse ore di lavoro che svolgevano presso l'impresa uscente …” Il motivo , ad avviso del collegio, è infondato .
La censure dell'appellante all'operato degli ispettori sono infatti , così come già in primo grado ( vedi pagina 17 del ricorso introduttivo del giudizio ) , affidate alla generica affermazione di operare negli appalti di servizio, di subentrare in un appalto in cui la società è obbligata a riassorbire i lavoratori a tempo parziale alle medesime condizioni contrattuali precedentemente godute .
La società produce ( allegato 10 ) , senza alcuna compiuta illustrazione della concreta rilevanza decisoria nella fattispecie , comunicazioni inerenti vari e diversi appalti in data 14 aprile 2017 , 27 aprile 2017 , settembre 2016, 29 maggio 2013 , 16 maggio 2013 , 27 dicembre 2012, elenchi di lavoratori che figurano operare in diverse sedi di lavoro.
Vanno pertanto richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (
Cass. Sez. Lav. 21032/2008 ) per i quali , nel rito del lavoro , non è sufficiente la mera allegazione di documenti ma è necessario che in ricorso i documenti prodotti siano specificati e recepiti nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori .
Si deve osservare ancora che i documenti prodotti sono in parte estranei al periodo temporale - ( maggio 2016- marzo 2019 ) oggetto del verbale di accertamento del 15.9.2022 .
°°°°°°°°
Con un quarto motivo , si duole che il Tribunale abbia considerato illegittima la fruizione da parte della società dei benefici previsti dall'art. 1 , commi da 108 a 124 di legge n. 190/20134 per la asserita violazione dell'art. 1 comma 115 della legge
296/2006 in relazione a quei lavoratori dipendenti per i quali è stato applicato il
CCNL SA . Pt_1
L'appellante ribadisce di aver legittimamente applicato ai propri dipendenti il CCNL
SA poiché sottoscritto da una O.S. maggiormente rappresentativa nel settore in cui opera .
L'appellante richiama in particolare i principi affermati dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4951/2019 “ è intervenuta in materia di garanzia dei minimi di retribuzione , ribadendo un principio già contenuto nella sentenza n. 51/2015 della
Corte Costituzionale e confermando che i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative , non hanno efficacia erga omnes , ma che i minimi salariali in essi previsti costituiscono il riferimento per garantire la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost. “ ; precisa che “ ai fini della legittima fruizione degli sgravi contributivi previsti per legge , la richiamata
Cassazione non sancisce pertanto l'applicabilità di un unico CCNL del settore , anzi il
Supremo Collegio ha inteso escludere che la contrattazione collettiva sia appannaggio esclusivo di alcuni sindacati …..“
L'appellante richiama il contenuto della circolare n.2 del 28.7.2020 in materia ( doc.
11 con la quale l' ha chiarito che la condizione per la fruizione dei benefici CP_24
contributivi non è rappresentata in via esclusiva dall'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative , ma piuttosto dal rispetto normativo e retributivo di tali contratti , come disposto dallo stesso comma 1175 della l. 296/2006. .
Richiamando il tenore di altre circolari dell ( n. 2/19; n. 7/2019 ) l'appellante CP_24 osserva che anche i contratti sindacali sottoscritti da sigle sindacali diverse dalla triplice sono legittimi , validi e pienamente applicabili ai fini della fruizione dei benefici .
L'appellante conclude : “ Dalle norme e pronunce esaminate , emerge in tutta evidenza l'illegittimità ed incongruenza della decisione presa sul punto dal Giudice di primo grado , laddove anche attraverso l'applicazione del CCNL SA VI , sono stati garantiti ai lavoratori dipendenti , trattamenti retributivi e normativi uguali a quelli previsti dal sottoscritto da , e “. Controparte_7 CP_8 CP_9
Il motivo , ad avviso del Collegio, è infondato.
Si legge sul punto nel verbale di accertamento del 15.9.2022: “ Si rileva che la società si è avvalsa dei benefici previsti dall'art. 1 commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ( Legge di stabilità 2015 ) che ha introdotto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015. Tuttavia , la fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1 , commi 1175 e 1176 , della legge n. 296/2006 , tra cui il rispetto , da parte del datore di lavoro che assume , degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali , territoriali ed aziendali , laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale . Nel caso dei lavoratori cui è stato applicato il CCNL SA VI , interessati all'esonero contributivo , tale condizione non è stata soddisfatta . Pertanto con il presente verbale si contesta alla società l'indebito conguaglio dei contributi ex lege 190/2014 per i lavoratori di cui sopra è si provvede al recupero delle somme così conguagliate …”
Il Tribunale ha ritenuto corretto l'operato degli ispettori, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e battendo l'accento in particolare sull'art. art. . 1, comma
1175, legge 27 dicembre 2006 n. 296, a mente del quale “a decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “.
La fruizione dei benefici contributi è dunque correlata , come pure evidenziato dal
Tribunale , anche , fra i necessari presupposti , alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale .
Nella fattispecie , per quanto si è già detto nell'esame del secondo motivo di appello, non può dirsi sussistente la regolarità contributiva così come richiesta dalla corretta applicazione dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 , convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389 .
Va ribadito che , nella interpretazione dell'art. 1 della l. 389 /1989 non appare pertinente – attesa l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro – il ricorso alla contrattazione collettiva nella prospettiva del rispetto dell'art. 36 Cost. , così come invece allude parte appellante nel richiamo alle pronunce ed ai documenti citati nel motivo di appello ora in esame .
Sul piano previdenziale, va ribadito che non si tratta di calcolare la giusta retribuzione ma solo di individuare la retribuzione ai fini della determinazione del minimale contributivo.
La regolarità contributiva , quale necessario presupposto per fruire degli sgravi , è poi preclusa nella fattispecie dalle ulteriori accertate e contestate inadempienze in sede ispettiva , così come si dirà di seguito esaminando il quinto motivo di appello. Per mera completezza , si deve aggiungere che questa Corte territoriale ha già avuto modo di affermare che “ il possesso formale ed il rilascio del DURC non siano circostanze in grado di attestare una regolarità sostanziale incontrovertibile e di precludere ogni accertamento successivo .La Corte di Cassazione , anche in recenti pronunce , ha ribadito che “ nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge “ gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva “ e che “ le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del
2001) “ ; che inoltre “ l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi “ implicano la
“ conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sè e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva”. ( cfr. per l'affermazione di tali principi Cass. Sez.
Lav. 0rd. 21378/2023 , che richiama precedenti pronunce in senso conforme ) ( così in motivazione CdA sent.1153/2023 ) . CP_1
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Con un quinto motivo , il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ravvisato il mancato assoggettamento a contribuzione degli importi registrati sul libro unico del lavoro a titolo di indennità chilometriche e trasferte.
Richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento osserva in particolare di aver prodotto il doc. 13 precisando : “ Gli 81 moduli prodotti in atti afferiscono specificamente alle mensilità di luglio 2016, agosto 2016, settembre
2016 , gennaio 2017 , marzo 2018 e marzo 2019 , nelle quali sono state effettuate le trasferte in contestazione . Nei moduli di rimborso spese e trasferta depositati dall'attuale appellante , erano inoltre presenti tutti gli elementi necessari a conteggiare le indennità dovute per tali titoli , in quanto i documenti riportano dettagliatamente il giorno della trasferta , il luogo di partenza e arrivo , l'appalto al quale afferiscono , le ore di lavoro svolte al di fuori della sede di lavoro , l'importo del rimborso per singolo chilometro ed i chilometri percorsi . L'appellante deduce inoltre di aver “ più volte evidenziato che l'erogazione ai propri dipendenti di somme a titolo di trasferte e di rimborso spese , era giustificata dalla necessità dei lavoratori di recarsi , nell'esecuzione delle loro mansioni , presso le varie sedi dove sono ubicati gli appalti gestiti dalla società datrice di lavoro “ ; si duole inoltre della mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte.
Tali censure , ad avviso del Collegio, sono infondate.
Vanno ricordati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al minimale contributivo ed in particolare in ordine agli oneri probatori delle parti in ordine alle trasferte ed ai rimborsi spese. .
La giurisprudenza di legittimità ha affermato , secondo un consolidato orientamento
, che “ l' l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai CP_1 lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte,
Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419)….rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio
2014, n. 16639) ( così testualmente in motivazione , ex plurimis Cass. Ord.
18160/2018 ).
Sempre in punto di diritto , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del
14/08/1998, Rv. 518045 - 01, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perchè è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli)….Nè possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico “ ( così testualmente in motivazione Cassazione Sez. Lav. 8 luglio 2020 n. 14380).
La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, “ai sensi del D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 51 (ex art. 48), "in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero"; i "rimborsi chilometrici" versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati;
in proposito, questa Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto "documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci"
(così Cass., 22/06/2018, n. 16579). ; nello stesso senso Cass. 20.2.2012 n. 2419: “
l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dell'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento , ai chilometri percorsi nel mese , al tipo di automezzo usato dal dipendente , all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI , senza che occorra al riguardo documentazione specifica ed analitica recante , con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare , l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti , delle località di partenza e di destinazione , con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi “
Nella sentenza appena citata n. 16579/2018 la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza della Corte territoriale che aveva “ ritenuto che i viaggi ed i relativi chilometraggi (e in definitiva, le spese per tali voci ed i relativi rimborsi) non dovessero essere analitici e fossero dimostrabili con ogni mezzo di prova, anche non documentale, stimando sufficienti, le dichiarazioni rese dai lavoratori al datore di lavoro dei viaggi e dei chilometri percorsi “ ; ha chiaramente precisato che “ "l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto".
Il rigoroso onere probatorio che si impone in materia è ribadito anche in più recenti pronunce .
Ritenendo manifestamente fondati i motivi proposti nel ricorso dall
[...]
e cassando la sentenza della Corte territoriale che non aveva CP_16
rigorosamente applicato la normativa in materia , nella ordinanza 8112/2023 la
Corte di Cassazione ha ancora una volta precisato : “ Per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente l'art. 51 , comma 5 dpr n. 917 /86 dispone che “ le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno , elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero , al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio , ovvero di quelle di vitto , o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo . Il limite è ridotto di due terzi in caso di di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto . In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto , all'alloggio , al viaggio e al trasporto , nonché i rimborsi di altre spese , anche non documentabili , eventualmente sostenute dal dipendente , sempre in occasione di dette trasferte o missioni , fino all'importo massimo giornaliero di lire 30000 elevate a lire 50000 per le trasferte all'estero . Le indennità e e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale , tranne i rimborsi di spese e trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore , concorrono a formare il reddito….” ( così in motivazione Cass. Sez. L. Ord. 8112/2023 ).
Alla luce dl richiamato quadro normativo e giurisprudenziale , grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente che la singola e concreta erogazione di denaro appartenga in primo luogo , nei limiti previsti ( e ciò anche in caso di adozione del sistema forfettario ) in una delle categorie di erogazioni espressamente escluse dalla retribuzione imponibile. -
Ciò chiarito in punto di diritto , nel verbale di accertamento oggetto di causa gli ispettori hanno rilevato l'assenza di idonea documentazione tesa a provare le somme erogate ai dipendenti a titolo trasferta , indennità chlilometrica .
Si legge sul punto nel verbale di accertamento del 15.9.2022 ( pagina 4 ) : “
L'esame del libro unico del lavoro ( LUL ) ha rivelato la presenza di importi a titolo di trasferte , indennità chilometriche , ecc. , non assoggettate a contribuzione e a tassazione . A tale proposito , in risposta ai verbalizzanti che avevano richiesto la documentazione relativa a questi importi , la società ha portato presso l
[...]
della sede di Milano Sud una ingente documentazione cartacea CP_25
consistente in moduli di rimborso spesa e lettere di incarico per trasferta . I moduli di spesa presentano tutti lo stesso importo di rimborso chilometrico pari ad euro o,40 per chilometro e sono tutti sprovvisti della targa del mezzo proprio utilizzato . In gran parte sono sprovvisti anche della firma del lavoratore per l'autorizzazione all'uso del mezzo e della relativa autorizzazione dell'azienda ….La documentazione presentata dalla società non soddisfa i requisiti di non imponibilità ….mancando degli elementi necessari per determinare il tipo di automezzo usato e l'esatto costo chilometrico. In aggiunta si evidenzia che in alcuni casi i chilometri da rimborsare , riferiti ad uno stesso percorso , variano in funzione dell'importo da rimborsare , mentre in altri casi in altri casi il numero dei chilometri non varia anche se riferito a percorsi diversi , e risulta funzionale all'importo da rimborsare . Si rilevano casi, inoltre , in cui il percorso di andata e ritorno che sarebbe stato effettuato dal dipendente in un solo giorno non è compatibile con l'orario di lavoro registrato per il dipendente per quello stesso giorno . Pertanto con il presente verbale si contesta alla società il mancato assoggettamento a contribuzione degli importi registrati a LUL a titolo di indennità chilometrica e si provvede a calcolare ed addebitare vi contributi dovuti su questa retribuzione non denunciata “.
Gli ispettori hanno quindi rilevato nella fattispecie le carenze della documentazione prodotta dalla società e la sua inidoneità a provare che la singola e concreta erogazione di denaro appartenga, nei limiti previsti ( e ciò anche in caso di adozione del sistema forfettario ) ad una delle categorie di erogazioni espressamente escluse dalla retribuzione imponibile.
In tale contesto , il Collegio condivide la conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove ha affermato : “ L'allegato 13 … prova poco o nulla, risultando composto da
81 pagine di uno stesso modulo riguardanti i soli mesi di luglio 2016, agosto 2016, settembre 2016, gennaio 2017, marzo 2018 e marzo 2019 relativamente ai quali compare solo l'indicazione di “commessa a/r”, luogo di partenza e arrivo, n. di chilometri percorsi;
la sottoscrizione presumibilmente del lavoratore in trasferta,
l'indicazione dell'importo di euro 0,40 a titolo di rimborso per km. “ .
Il Collegio , condivisa tale conclusione osserva che nella fattispecie la società non prova e nemmeno allega compiuti elementi per poter ravvisare la sussistenza di una trasferta in senso tecnico .
Quanto ai rimborsi chilometrici , va ribadita, alla luce dei suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità , la necessità di una rigorosa prova documentale
Peraltro estremamente generici appaiono sul punto i capitoli di prova dedotti dalla società appellante ( “ Nell'espletamento delle sue mansioni effettua settimanalmente – mensilmente trasferte alla fuori della sede di lavoro …”).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex dm. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.487/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore dell , CP_1 liquida in complessivi euro 9000,00, oltre spese generali ed oneri di legge .
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 27 febbraio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau