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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n.287 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 riservata a sentenza all'udienza di discussione orale ex art 281 sexies cpc del 10.06.2025 e vertente
TRA
(codice fiscale e n. iscrizione al registro Parte_1
Imprese di Roma 13101081001 – REA RM-1424093), elettivamente domiciliata in
Piazza Cavour, n. 17/C (00193 – RM) presso lo studio dell'avvocato Niccolò Casinelli, che le assiste, rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto;
Attore opponente
E
ING. c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso l'Avv. Fabio Malecchi, giusta delega in atti;
Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1400/2024 emesso dal
Tribunale di Latina;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive di udienza del 10.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo in Parte_1
epigrafe, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 18.443,21 oltre interessi legali e spese di causa in favore dell' odierno opposto in forza di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto le pratiche e le asseverazioni necessarie per l'accesso al Super Bonus 110% ed i relativi lavori ad esso correlati.
Nel formulare opposizione la società opponente eccepiva in limine l'incompetenza dell'adito Tribunale di Latina in forza di una clausola (art.18) contenuta nel contratto di prestazione d'opera che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Roma.
Si costituiva l'opposto resistendo alla domanda deducendo l'illegittimità della clausola in questione in quanto limitativa della libertà contrattuale delle parti per la validità della quale sarebbe stata necessaria la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c., invocando pertanto l'applicazione della disciplina generale in materia di competenza territoriale e, quindi, il Foro di Latina, nel merito chiedeva la conferma del d.i. opposto.
La causa, istruita documentalmente, veniva riservata a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.06.2025.
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e meritavole di accoglimento, atteso che dall'invocato contratto, a differenza di quanto sostenuto dall'opposto, emerge proprio quella volontà concorde espressa e univoca delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa: la clausola oggetto di contesa elegge il Foro di Roma a Tribunale territorialmente, in via esclusiva, «per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto».
Da ciò ne deriva, come affermato dalla Suprema Corte, l'applicazione al caso di specie del principio di diritto secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non sia tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (conf., ex plurimis, Cass., 18 giugno 2018, n. 15958).
In relazione all' eccezione dell' opposto di inefficacia della clausola con la quale si è individuato il foro convenzionale esclusivo per difetto di doppia sottoscrizione, si osserva che in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto ( Cass. Civ. ord. n. 20461 del 28/09/2020).
Nella fattispecie il contratto d' opera professionale aveva ad oggetto una specifica attività professionale, gestione di tutte le pratiche e le asseverazioni necessarie per l'accesso al
Super Bonus 110% ed i relativi lavori ad esso correlati, con riferimento ad uno specifico appalto, regolamentato nel dettaglio secondo previsioni ad hoc non costituendo di fatto uno schema contrattuale-tipo, volto a regolamentare una serie indefinita di rapporti.
Ne consegue l' accoglimento dell' eccezione di incompetenza territoriale non necessitando la clausola sottoscritta di deroga al foro legale alcuna specifica sottoscrizione non trovando applicazione la disciplina di cui all' art 1341 c.c.
Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice territorialmente competente.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità.
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta.
PQ
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1400/2024 emesso dal Tribunale di Latina;
termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Roma;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 per competenze ed € 145,50 per spese vive a carico di parte opposta.
Latina, 1.07.2025 Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n.287 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 riservata a sentenza all'udienza di discussione orale ex art 281 sexies cpc del 10.06.2025 e vertente
TRA
(codice fiscale e n. iscrizione al registro Parte_1
Imprese di Roma 13101081001 – REA RM-1424093), elettivamente domiciliata in
Piazza Cavour, n. 17/C (00193 – RM) presso lo studio dell'avvocato Niccolò Casinelli, che le assiste, rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto;
Attore opponente
E
ING. c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso l'Avv. Fabio Malecchi, giusta delega in atti;
Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1400/2024 emesso dal
Tribunale di Latina;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive di udienza del 10.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo in Parte_1
epigrafe, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 18.443,21 oltre interessi legali e spese di causa in favore dell' odierno opposto in forza di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto le pratiche e le asseverazioni necessarie per l'accesso al Super Bonus 110% ed i relativi lavori ad esso correlati.
Nel formulare opposizione la società opponente eccepiva in limine l'incompetenza dell'adito Tribunale di Latina in forza di una clausola (art.18) contenuta nel contratto di prestazione d'opera che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Roma.
Si costituiva l'opposto resistendo alla domanda deducendo l'illegittimità della clausola in questione in quanto limitativa della libertà contrattuale delle parti per la validità della quale sarebbe stata necessaria la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c., invocando pertanto l'applicazione della disciplina generale in materia di competenza territoriale e, quindi, il Foro di Latina, nel merito chiedeva la conferma del d.i. opposto.
La causa, istruita documentalmente, veniva riservata a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.06.2025.
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e meritavole di accoglimento, atteso che dall'invocato contratto, a differenza di quanto sostenuto dall'opposto, emerge proprio quella volontà concorde espressa e univoca delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa: la clausola oggetto di contesa elegge il Foro di Roma a Tribunale territorialmente, in via esclusiva, «per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto».
Da ciò ne deriva, come affermato dalla Suprema Corte, l'applicazione al caso di specie del principio di diritto secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non sia tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (conf., ex plurimis, Cass., 18 giugno 2018, n. 15958).
In relazione all' eccezione dell' opposto di inefficacia della clausola con la quale si è individuato il foro convenzionale esclusivo per difetto di doppia sottoscrizione, si osserva che in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto ( Cass. Civ. ord. n. 20461 del 28/09/2020).
Nella fattispecie il contratto d' opera professionale aveva ad oggetto una specifica attività professionale, gestione di tutte le pratiche e le asseverazioni necessarie per l'accesso al
Super Bonus 110% ed i relativi lavori ad esso correlati, con riferimento ad uno specifico appalto, regolamentato nel dettaglio secondo previsioni ad hoc non costituendo di fatto uno schema contrattuale-tipo, volto a regolamentare una serie indefinita di rapporti.
Ne consegue l' accoglimento dell' eccezione di incompetenza territoriale non necessitando la clausola sottoscritta di deroga al foro legale alcuna specifica sottoscrizione non trovando applicazione la disciplina di cui all' art 1341 c.c.
Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice territorialmente competente.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità.
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta.
PQ
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1400/2024 emesso dal Tribunale di Latina;
termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Roma;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 per competenze ed € 145,50 per spese vive a carico di parte opposta.
Latina, 1.07.2025 Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli