Sentenza 21 giugno 2023
Massime • 1
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 17836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17836 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
- tale ultimo provvedimento, a sua volta, era stato oggetto di ulteriore ricorso per cassazione;
è rimasta intimata la Termine Group 2 s.r.l.; il processo è stato rinviato alla pubblica udienza dalla Sezione Sesta, con ordinanza interlocutoria n. 10061 del 2022; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 287, cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111, Cost., perché la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda di correzione dell’errore materiale, assumendo che si fosse spogliata della “potestas iudicandi” pronunciando sulla pregressa istanza diretta alla medesima correzione, atteso che l’evocato principio risulterebbe applicabile solo quando la pronuncia entri nel merito dell’istanza medesima;
3 di 6 Considerato che: il ricorso è inammissibile;
la precedente istanza di correzione dell’errore materiale, come anticipato in parte narrativa, è stata respinta dalla Corte di appello;
il ricorso straordinario per cassazione avverso questa pronuncia è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza del 14 luglio 2021 n. 20045; in quest’ultimo provvedimento è stato chiarito che in tema di procedimento di correzione di errori materiali, regolato dall’art. 288 cod. proc. civ., la relativa ordinanza non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche quando di rigetto, in quanto il provvedimento reso sull’istanza in parola è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass., 27/02/2019, n. 5733); naturalmente, come pure ricorda la Procura Generale, resta invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la decisione corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato in quanto la correzione risulti invece inammissibilmente utilizzata per incidere su pretesi errori di giudizio (Cass., 27/06/2013, n. 16205, Cass., 26/07/2019, n. 20309); dev’essere ancora ribadito che risulta diverso il caso dell’ordinanza con la quale il giudice di merito rigetti l’istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla Corte di legittimità, provvedimento, questo, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione in quanto il 4 di 6 vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l’effetto, impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., e afferendo alla decisione del giudice del rinvio (Cass., 12/02/2019, n. 3986); nella medesima ordinanza interlocutoria inizialmente richiamata è stato altresì precisato, per completare il quadro ricostruttivo, che: a) a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata è legittimata a far ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenerne la quantificazione (Cass., Sez. U., 21/06/2018, n. 16415, Cass., 13/11/2018, n. 29029, Cass., 14/03/2019, n. 7276); b) il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi, in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento, integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l’impugnazione, solamente quando il giudice non abbia statuito sulle spese nemmeno in parte motiva (Cass., 18/02/2020, n. 3968); dev’essere aggiunto che non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza: in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente 5 di 6 ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti (Cass., 21/04/2017, n. 10067); in altri termini: i) se dalla motivazione del provvedimento emerge la statuizione sulle spese, omessa in dispositivo, si potrà procedere alla correzione dell’errore materiale;
ii) se nulla dice anche la motivazione, bisognerà censurare la decisione per omessa pronuncia;
iii) in alcun caso il rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale può costituire l’esercizio di un nuovo potere giurisdizionale in ordine ai diritti oggetto di lite;
iv) l’istanza di correzione di errore materiale è reiterabile non sussistendo l’esercizio, né dunque la consumazione, di una “potestas iudicandi”; ciò posto, il provvedimento qui impugnato, al di là della sua motivazione, costituisce comunque il diniego di un’istanza funzionale alla correzione di un allegato errore materiale, come tale inimpugnabile per le ragioni sopra richiamate, ovvero perché funzionale ad emendare errori di redazione che non intaccano il contenuto decisionale assunto;
non deve disporsi sulle spese in mancanza di difese della controparte;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 18/04/2023. Il consigliere estensore Il Presidente 6 di 6 Dott. Paolo Porreca Dott. Franco De Stefano