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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1795/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1795/2025 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Donati presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Via A: Volta 1, in virtù di procura allegata al ricorso
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Casadei Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), Corso Mazzini 89, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI 1. “autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. i figli minori e saranno affidati ai genitori congiuntamente con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale sita in Faenza alla via Romagnoli n. 40 fino alla conseguita indipendenza economica dei figli. Il sig. CP_1 lascerà la casa coniugale e il garage entro gg. 15 dalla sottoscrizione del ricorso portando con sé i soli effetti personali e la televisione della camera dei bimbi. I coniugi si impegnano ad estinguere il mutuo acceso presso la banca BCC Faenza versando ciascuno la metà del dovuto entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Contestualmente il conto corrente cointestato, acceso presso la BCC verrà estinto previo, come sopra detto, saldo carta Conad e chiusura detta.
3. La sig.ra si farà carico delle spese per le utenze della casa coniugale e delle spese di Pt_1 manutenzione ordinaria della stessa (ivi compresi gli oneri condominiali) mentre le spese straordinarie, le spese per l'amministratore condominiale e per l'assicurazione saranno a carico dei coniugi al 50% presso Assimoco, previo raffronto delle condizioni di polizza del condominio.
La sig.ra si impegna ad eseguire le volture delle utenze per intestarle a sè stessa e al Pt_1 pagamento della TARI a far data dal deposito del ricorso.
4. il sig. potrà tenere con sé i figli minori due pomeriggi alla settimana ovvero il lunedì e CP_1 mercoledì dal ritiro da scuola e fino alla mattina successiva quando li porterà a scuola;
nella settimana in cui saranno con il padre nel weekend, il sig. terrà presso di sé i figli nei CP_1 pomeriggi del lunedì e il mercoledì, dal ritiro da scuola e fino alla mattina successiva fino al rientro a scuola, ed il weekend dal venerdì sera dalle 20,30 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola - il padre li porterà a scuola ma li terrà poi con sé il pomeriggio fino al mattino successivo, quando il martedi mattina li riporterà a scuola-. Per le vacanze estive due settimane intere anche non continuative con il padre e lo stesso con la madre e per le vacanze natalizie una settimana con il padre ed una con la madre, con alternanza delle festività di anno in anno. Tre giorni ciascuno a Pasqua alternando le festività di anno in anno. Le parti dovranno accordarsi entro il
30.4. di ogni anno per suddividere i periodi di ferie con i figli. Durante le vacanze con i figli i genitori dovranno consentire colloqui telefonici dei figli con l'altro genitore, nonché con i nonni, paterni e materni.
5. il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli fino alla conseguita indipendenza economica degli stessi versando alla sig.ra la somma di € 450,00 mensili (ovvero € 225,00 Pt_1 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente, con bonifico sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese. La sig.ra percepirà interamente l'assegno unico;
ove Pt_1 Pt_1 modifiche legislative annullassero o diminuissero l'assegno unico le condizioni andranno riviste. I coniugi si impegnano a consegnare tempestivamente reciprocamente la documentazione utile ai fini della presentazione dell'ISEE.
6. entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si allega (doc. 9) comprensive di cre estivo- fatta eccezione per la mensa che verrà corrisposta con mantenimento ordinario come per la scuola-, nella misura del 60% a carico del Sig. e del 40% a carico della Sig.ra CP_1 Pt_1
7. – il sig. non ha più l'autovettura Nissan e tratterrà le somme ricavate dalla vendita in CP_1 quanto l'autovettura era a lui intestata;
8. i coniugi si impegnano a far sì che l'inserimento di nuove figure sentimentali avvenga in maniera graduale e nel rispetto delle esigenze dei figli minori;
9. i coniugi autorizzano i viaggi all'estero con i figli minori e potranno ottenere il relativo passaporto per i figli.
10. Con il perfezionamento degli accordi di cui sopra, coniugi si danno atto di avere provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto in questo atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/4/2025 e anno Parte_1 Controparte_1 chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Faenza (RA), in data
21/05/2016 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 2016, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli il 18/11/2017 Persona_3
e il 28/10/2020. Persona_2
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 4/6/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti. Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1795/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a Faenza (RA), in data 21/05/2016 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 2016, prendendo atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1795/2025 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Donati presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Via A: Volta 1, in virtù di procura allegata al ricorso
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Casadei Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), Corso Mazzini 89, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI 1. “autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. i figli minori e saranno affidati ai genitori congiuntamente con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale sita in Faenza alla via Romagnoli n. 40 fino alla conseguita indipendenza economica dei figli. Il sig. CP_1 lascerà la casa coniugale e il garage entro gg. 15 dalla sottoscrizione del ricorso portando con sé i soli effetti personali e la televisione della camera dei bimbi. I coniugi si impegnano ad estinguere il mutuo acceso presso la banca BCC Faenza versando ciascuno la metà del dovuto entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Contestualmente il conto corrente cointestato, acceso presso la BCC verrà estinto previo, come sopra detto, saldo carta Conad e chiusura detta.
3. La sig.ra si farà carico delle spese per le utenze della casa coniugale e delle spese di Pt_1 manutenzione ordinaria della stessa (ivi compresi gli oneri condominiali) mentre le spese straordinarie, le spese per l'amministratore condominiale e per l'assicurazione saranno a carico dei coniugi al 50% presso Assimoco, previo raffronto delle condizioni di polizza del condominio.
La sig.ra si impegna ad eseguire le volture delle utenze per intestarle a sè stessa e al Pt_1 pagamento della TARI a far data dal deposito del ricorso.
4. il sig. potrà tenere con sé i figli minori due pomeriggi alla settimana ovvero il lunedì e CP_1 mercoledì dal ritiro da scuola e fino alla mattina successiva quando li porterà a scuola;
nella settimana in cui saranno con il padre nel weekend, il sig. terrà presso di sé i figli nei CP_1 pomeriggi del lunedì e il mercoledì, dal ritiro da scuola e fino alla mattina successiva fino al rientro a scuola, ed il weekend dal venerdì sera dalle 20,30 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola - il padre li porterà a scuola ma li terrà poi con sé il pomeriggio fino al mattino successivo, quando il martedi mattina li riporterà a scuola-. Per le vacanze estive due settimane intere anche non continuative con il padre e lo stesso con la madre e per le vacanze natalizie una settimana con il padre ed una con la madre, con alternanza delle festività di anno in anno. Tre giorni ciascuno a Pasqua alternando le festività di anno in anno. Le parti dovranno accordarsi entro il
30.4. di ogni anno per suddividere i periodi di ferie con i figli. Durante le vacanze con i figli i genitori dovranno consentire colloqui telefonici dei figli con l'altro genitore, nonché con i nonni, paterni e materni.
5. il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli fino alla conseguita indipendenza economica degli stessi versando alla sig.ra la somma di € 450,00 mensili (ovvero € 225,00 Pt_1 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente, con bonifico sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese. La sig.ra percepirà interamente l'assegno unico;
ove Pt_1 Pt_1 modifiche legislative annullassero o diminuissero l'assegno unico le condizioni andranno riviste. I coniugi si impegnano a consegnare tempestivamente reciprocamente la documentazione utile ai fini della presentazione dell'ISEE.
6. entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si allega (doc. 9) comprensive di cre estivo- fatta eccezione per la mensa che verrà corrisposta con mantenimento ordinario come per la scuola-, nella misura del 60% a carico del Sig. e del 40% a carico della Sig.ra CP_1 Pt_1
7. – il sig. non ha più l'autovettura Nissan e tratterrà le somme ricavate dalla vendita in CP_1 quanto l'autovettura era a lui intestata;
8. i coniugi si impegnano a far sì che l'inserimento di nuove figure sentimentali avvenga in maniera graduale e nel rispetto delle esigenze dei figli minori;
9. i coniugi autorizzano i viaggi all'estero con i figli minori e potranno ottenere il relativo passaporto per i figli.
10. Con il perfezionamento degli accordi di cui sopra, coniugi si danno atto di avere provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto in questo atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/4/2025 e anno Parte_1 Controparte_1 chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Faenza (RA), in data
21/05/2016 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 2016, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli il 18/11/2017 Persona_3
e il 28/10/2020. Persona_2
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 4/6/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti. Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1795/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a Faenza (RA), in data 21/05/2016 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 2016, prendendo atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè