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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1818 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...]-BA/Brasile, residente in [...]Parte_1
Dos Santos, 234 Lauro De Freitas/BA, Brasile;
, nato il [...] a [...]-BA/Brasile, residente in [...]Parte_2
Lindenberg, 94 Apt. 107, Jardim Cambari, Vitoria/ES - Brasile;
, nato il [...] a [...]-BA/Brasile, residente in [...]982. Parte_3
Apt. 152- Vila Mariana, São Paulo/SP - Brasile;
, nato il [...] a [...]-BA/Brasile, residente in [...], 218, Parte_4
Pituba, Salvador/BA, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Raimondi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Lomellina n. 37, come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , nato il Persona_1
24.07.1862 a Mangone, provincia di Cosenza (doc. n. 1), il quale in data 01.03.1891 contraeva matrimonio con a Trecchina e successivamente emigrava in Brasile (doc. n. 2). Persona_2
Sebbene avesse vissuto in Brasile per tutto il resto della propria vita, aveva sempre mantenuto la cittadinanza italiana perché mai si era naturalizzato straniero, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri del Brasile (doc. n. 3) e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare dall'unione coniugale nasceva il 25.10.1898 in Brasile Elvira, la quale contraeva matrimonio in
Brasile con (doc. n. 4 e n. 5). Persona_3
Dall'unione suddetta nasceva il 27.07.1929 in Brasile che a sua volta contraeva Persona_4 matrimonio in Brasile con (doc. n. 6 e n. 7). Dalla predetta unione coniugale Persona_5 nascevano il 16.07.1957 a Salvador-BA/Brasile e il 04.04.1960 Parte_1 Parte_5
a Salvador-BA/Brasile, odierni ricorrenti (doc. n. 8 e 9).
[...]
1. contraeva matrimonio in Brasile con e Parte_1 Persona_6 dall'unione nasceva il 07.02.1994 a Salvador-BA/Brasile (doc. n. 10 e 11). Parte_2
2. contraeva matrimonio con e dall'unione Parte_5 Persona_7 nascevano il 21.07.1988 a Salvador/BA/Brasile e il 11.11.1994 Parte_3 Parte_4
a Salvador/BA/Brasile (doc. n. 12 e n. 14).
[...]
Ai soli fini della trascrizione degli atti, si segnala che contraeva matrimonio in Parte_2
Brasile con mentre contraeva matrimonio in Persona_8 Parte_3
Brasile il com (doc. n. n. 15 e n. 16). Persona_9
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_1 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione.
Il P.M. in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
2 In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Mangone, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di
[...]
, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Per_1
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Per_1 Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza alla figlia , nata il Persona_1
25.10.1898 la quale contraeva matrimonio in Brasile con Dall'unione suddetta Persona_3 nasceva il 27.07.1929 in Brasile Celia Maria Serravalle).
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
3 Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima
Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio
1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
4 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.04.2025
Il Giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro
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