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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3490 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...] C.F._1
(U.S.A.) e residente in [...](U.S.A);
(C.F. Controparte_1
) nato il [...] in [...] C.F._2
(U.S.A.) e ivi residente, rappresentato legalmente dal padre e dalla madre Parte_1 Persona_1
;
[...] elettivamente domiciliati presso l'Avv. Chiara Covarelli del Foro di Perugia, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_2
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * * Con ricorso depositato in data 18.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo quanto segue: in data 16.02.1872, in Trappeto (PA), nasceva
(all.1 al ricorso) il quale emigrava negli Persona_2
Stati Uniti d'America e, in data 23.01.1906, in Louisiana,
(U.S.A.), contraeva matrimonio con (all.2); Persona_3 dal loro matrimonio nasceva in data Persona_4
20.06.1917, in Illinois, U.S.A. (all.3); nell'anno 1940, acquisiva la Persona_2 cittadinanza americana per naturalizzazione, come risulta dal relativo certificato rilasciato dalla competente Autorità
(all.4); va qui rilevato che, alla data dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del padre e della rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, la figlia era Per_4 maggiorenne.
In data 14.01.1941, in Illinois, (U.S.A.), Persona_4 contraeva matrimonio con (all.5) e dal loro CP_3 matrimonio nasceva in data Persona_5
24.11.1941, in Illinois, U.S.A. (all.6), la quale, in data
14.02.1959, in Illinois (U.S.A.), contraeva matrimonio con acquisendone così il cognome (all.7) e Controparte_1 dal loro matrimonio nasceva , in Persona_6 data 10.08.1959, in Illinois, U.S.A. (all.8); in data 09.06.1984, in Illinois, (U.S.A.), Persona_6
partoriva (all.9), odierno
[...] Parte_1 ricorrente, il quale, in data 15.04.2023, in Louisiana,
(U.S.A.), contraeva matrimonio con Persona_1
(all.10) e dal loro matrimonio nasceva
[...] [...]
in data 20.08.2024, in Louisiana, Controparte_1
U.S.A. (all.11), anch'egli ricorrente.
2 Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale
3 dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_2
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
(C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...] C.F._1
(U.S.A.) e residente in [...](U.S.A);
(C.F. Controparte_1
) nato il [...] in [...] C.F._2
(U.S.A.) e ivi residente, sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
4 - Si dispone la trasmissione al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 13 giugno 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3490 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...] C.F._1
(U.S.A.) e residente in [...](U.S.A);
(C.F. Controparte_1
) nato il [...] in [...] C.F._2
(U.S.A.) e ivi residente, rappresentato legalmente dal padre e dalla madre Parte_1 Persona_1
;
[...] elettivamente domiciliati presso l'Avv. Chiara Covarelli del Foro di Perugia, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_2
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * * Con ricorso depositato in data 18.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo quanto segue: in data 16.02.1872, in Trappeto (PA), nasceva
(all.1 al ricorso) il quale emigrava negli Persona_2
Stati Uniti d'America e, in data 23.01.1906, in Louisiana,
(U.S.A.), contraeva matrimonio con (all.2); Persona_3 dal loro matrimonio nasceva in data Persona_4
20.06.1917, in Illinois, U.S.A. (all.3); nell'anno 1940, acquisiva la Persona_2 cittadinanza americana per naturalizzazione, come risulta dal relativo certificato rilasciato dalla competente Autorità
(all.4); va qui rilevato che, alla data dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del padre e della rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, la figlia era Per_4 maggiorenne.
In data 14.01.1941, in Illinois, (U.S.A.), Persona_4 contraeva matrimonio con (all.5) e dal loro CP_3 matrimonio nasceva in data Persona_5
24.11.1941, in Illinois, U.S.A. (all.6), la quale, in data
14.02.1959, in Illinois (U.S.A.), contraeva matrimonio con acquisendone così il cognome (all.7) e Controparte_1 dal loro matrimonio nasceva , in Persona_6 data 10.08.1959, in Illinois, U.S.A. (all.8); in data 09.06.1984, in Illinois, (U.S.A.), Persona_6
partoriva (all.9), odierno
[...] Parte_1 ricorrente, il quale, in data 15.04.2023, in Louisiana,
(U.S.A.), contraeva matrimonio con Persona_1
(all.10) e dal loro matrimonio nasceva
[...] [...]
in data 20.08.2024, in Louisiana, Controparte_1
U.S.A. (all.11), anch'egli ricorrente.
2 Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale
3 dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_2
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
(C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...] C.F._1
(U.S.A.) e residente in [...](U.S.A);
(C.F. Controparte_1
) nato il [...] in [...] C.F._2
(U.S.A.) e ivi residente, sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
4 - Si dispone la trasmissione al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 13 giugno 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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