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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10829/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
RA AL DI
EA MA DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10829/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bagnolo Mella (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Bagnolo Mella Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi ricorrenti, alle condizioni di seguito riportate:
1 1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor , sita a Bagnolo Mella (BS) in Via Parte_1
Concarena n.10, rimarrà in godimento unitamente a mobili e suppellettili che la compongono alla signora la quale si impegna sin da ora a farne rilascio entro il 31 dicembre 2026. Parte_2
3. La figlia minore della coppia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, mentre sarà collocata in via prioritaria presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla presso di sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo in debita considerazione sia gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia che i suoi desideri, in ogni caso a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con il padre per un periodo di quindici giorni, anche non Per_1
consecutivi, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso a fini programmativi;
la figlia potrà trascorrere con il padre, alternando di anno in anno con la madre, sette giorni per le vacanze natalizie, a partire dalla sera del 23 dicembre fino al
30 dicembre oppure sette giorni includendo Capodanno fino all'Epifania, tre giorni per le vacanze pasquali,
a partire dal giovedì sera fino alla domenica di Pasqua, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua fino al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore. Il giorno del compleanno della figlia verrà altresì alternato tra i genitori. I coniugi potranno, in qualsiasi momento, Per_1
prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della figlia e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante versamento della somma mensile di €.350,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese.
5. Il signor contribuirà altresì con rimborso di quota del 50% alle spese straordinarie per la figlia, Pt_1
in conformità al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
6. I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. I medesimi danno atto dell'assenza di beni in comune tra gli stessi, che quanto già si trova nella disponibilità dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno ed, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra
2 gli stessi, per cui attestano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra.
7. I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
8. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto per l'altro coniuge e per la figlia.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GN EL (BS) in data 18.2.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GN EL al n. 1, parte I, anno 2023.
Dall'unione è nata la figlia il 10.6.2020. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
RA AL DI
EA MA DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10829/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bagnolo Mella (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Bagnolo Mella Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi ricorrenti, alle condizioni di seguito riportate:
1 1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor , sita a Bagnolo Mella (BS) in Via Parte_1
Concarena n.10, rimarrà in godimento unitamente a mobili e suppellettili che la compongono alla signora la quale si impegna sin da ora a farne rilascio entro il 31 dicembre 2026. Parte_2
3. La figlia minore della coppia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, mentre sarà collocata in via prioritaria presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla presso di sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo in debita considerazione sia gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia che i suoi desideri, in ogni caso a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con il padre per un periodo di quindici giorni, anche non Per_1
consecutivi, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso a fini programmativi;
la figlia potrà trascorrere con il padre, alternando di anno in anno con la madre, sette giorni per le vacanze natalizie, a partire dalla sera del 23 dicembre fino al
30 dicembre oppure sette giorni includendo Capodanno fino all'Epifania, tre giorni per le vacanze pasquali,
a partire dal giovedì sera fino alla domenica di Pasqua, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua fino al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore. Il giorno del compleanno della figlia verrà altresì alternato tra i genitori. I coniugi potranno, in qualsiasi momento, Per_1
prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della figlia e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante versamento della somma mensile di €.350,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese.
5. Il signor contribuirà altresì con rimborso di quota del 50% alle spese straordinarie per la figlia, Pt_1
in conformità al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
6. I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. I medesimi danno atto dell'assenza di beni in comune tra gli stessi, che quanto già si trova nella disponibilità dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno ed, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra
2 gli stessi, per cui attestano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra.
7. I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
8. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto per l'altro coniuge e per la figlia.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GN EL (BS) in data 18.2.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GN EL al n. 1, parte I, anno 2023.
Dall'unione è nata la figlia il 10.6.2020. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
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