Decreto cautelare 14 maggio 2021
Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 27/05/2021, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 00416/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pozzan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via Torre Belfredo 55/A;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore di Venezia d.d. -OMISSIS-, div. Amm. Soc., Cat -OMISSIS- Uff. Immigrazione, con il quale rigettava l'istanza d.d. 3.12.2020 formalizzata presso il Commissariato di p.s. in data 18.12.2020 tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “lavoro subordinato emersione” ai sensi dell'art. 103, commi 1, d.l. 34/2020;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che, in ordine al fumus boni iuris della domanda cautelare formulata da parte ricorrente, impregiudicato ogni ulteriore e diverso accertamento in ordine alla fondatezza del ricorso, alla luce degli atti di causa, la pretesa del ricorrente non risulta essere, prima facie , destituita di fondamento;
che, da un lato, infatti, risulta che la Questura nella comunicazione dei motivi ostativi abbia indicato, quale norma di riferimento per giustificare il rigetto l’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34 del 2020, laddove nel provvedimento finale la motivazione è fondata sulla diversa fattispecie di cui alla lett. d);
che, dall’altro lato, non appare sufficiente la motivazione addotta dall’Amministrazione in ordine al requisito della pericolosità sociale essendosi la P.a. sostanzialmente limitata a richiamare la condanna per un reato risalente e una serie di violazioni in un certo qual modo connesse con tale fatto, senza però aver specificamente argomentato e puntualizzato gli elementi concreti dai quali emergerebbe che il ricorrente risulta una minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato;
che sussiste il periculum in mora attesa la gravità delle conseguenze che ne possono derivare a carico del ricorrente;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta e deve essere sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato;
che deve essere fissata l’udienza pubblica del 20 ottobre 2021 per la discussione della causa nel merito;
che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
fissa l’udienza pubblica del 20 ottobre 2021 per la discussione della causa nel merito;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.