Art. 1. Articolo unico
Il contributo ordinario a favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' elevato di lire 400 milioni.
Il contributo medesimo sara' oggetto di nuova determinazione a decorrere dall'inquadramento del personale del Comitato nei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Aumento contributo Comitato nazionale FAO".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il contributo ordinario a favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' elevato di lire 400 milioni.
Il contributo medesimo sara' oggetto di nuova determinazione a decorrere dall'inquadramento del personale del Comitato nei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Aumento contributo Comitato nazionale FAO".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.