Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4161 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 02/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Vittorio Spada in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Tivoli, piazzale
Matteotti n. 15;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Genovesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Premuda n. 16;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 519/2020 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 2/04/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con citazione ritualmente notificata Parte_1
conveniva in giudizio Esponeva che con atto del 16 giugno 2009 in CP_2
Notaio di Roma (rep. n. 116747/34076) l'attrice aveva trasferito al Per_1
convenuto l'immobile sito in Tivoli, via Petrocchi n. 41, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al fg. 49 n. 485 sub 501, con rinuncia all'ipoteca legale da parte della venditrice e per il dichiarato prezzo di euro 90.000,00, che era stato tuttavia contestualmente pagato e quietanzato;
deduceva, infatti, che a garanzia dell'adempimento la parte acquirente aveva rilasciato dieci effetti cambiari, con scadenza dal 16 luglio 2009 al 16 aprile 2010, il cui possesso era stato successivamente sottratto con minacce all'attrice. Tanto premesso e lamentando che il trasferimento della unità immobiliare era stato effettuato dalla a causa delle richieste Pt_1
minacciose, usuraie ed estorsive poste in essere da nei confronti CP_2
dell'attrice e dei propri familiari, domandava in questa sede volersi: “accertata l'illiceità ex articolo 1343 c.c. e la contrarietà alla legge del contratto di compravendita stipulato con atto a rogito del Notaio di Roma, in data 16 giugno 2009 rep. Per_1
num. 116747/34076, dichiarare: a) Nullo e privo di efficacia l'atto di compravendita stipulato tra i signori e , avente ad oggetto Parte_1 CP_3
l'immobile sito in Tivoli, Via Enrico Petrocchi num. 41, identificato al N.C.E.U. al foglio 49 num. 485 sub 501. b) Condannare il convenuto al pagamento CP_2 in favore della attrice della somma di euro 100.000,00, o di altra somma maggiore e minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla stessa. c) Ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Roma 2 la trascrizione dell'emananda sentenza in favore della signora
. d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1
giudizio”. Si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento delle CP_2
domande di parte attrice e domandando in via riconvenzionale l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra le parti, dissimulante un contratto di costituzione di ipoteca volontaria tra la di cui lo è Controparte_1 CP_2
legale rappresentante, e la titolare della ditta individuale Effesse Elettronica Pt_1
cessata nel giugno del 2009, a garanzia del debito di euro 111.637,65 maturato dall'attrice nei confronti della per la fornitura di schede telefoniche. Controparte_1
Domandava, inoltre, la condanna della al rimborso in favore del convenuto Pt_1
della somma di euro 1323,00 dallo stesso pagata a titolo di tasse sull'immobile, oltre che della somma di euro 10.210,00 pagata a titolo di spese e accessori per la stipula dell'atto notarile. Con comparsa depositata in data 2 maggio 2013 interveniva in giudizio la la quale, deducendo di aver intrattenuto sin dal 2005 Controparte_1
rapporti commerciali con la titolare della cessata ditta individuale Effesse Pt_1
Elettronica di ON IN NN, alla quale aveva rifornito con continuità schede telefoniche, esponeva che nel mese di giugno 2009 il debito della aveva Pt_1
raggiunto l'ammontare di euro 111.637,65 e che solo al fine di garantire tale debito la e lo avevano simulato la vendita dell'immobile per cui è causa. Tanto Pt_1 CP_2
premesso domandava l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra le parti, dissimulante un contratto di costituzione di ipoteca volontaria tra la e la ed inoltre la condanna di quest'ultima al pagamento, Controparte_1 Pt_1
in favore della interveniente, della somma di euro 111.637,65. All'udienza del 19 dicembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.>> § 2. – Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 519/2020 così statuiva: << 1) accerta e dichiara la nullità dell'atto del 16 giugno 2009 in Notaio di Roma (rep. N. Per_1
116747/34076) con il quale ha trasferito a la Parte_1 CP_2
proprietà dell'immobile sito in Tivoli, via Petrocchi n. 41, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al fg. 49 n. 485 sub 501; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice e le domande riconvenzionali formulate da , oltre CP_2
che la domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione formulata dalla
3) condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 111.637,65, oltre interessi legali dal maggio del Controparte_1
2008 al soddisfo;
4) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< emerge dalla documentazione acquisita in atti che con atto del 16 giugno 2009 in Notaio Per_1
di Roma (rep. n. 116747/34076) ha trasferito a la Parte_1 CP_2
proprietà dell'immobile sito in Tivoli, via Petrocchi n. 41, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al fg. 49 n. 485 sub 501. In merito al pagamento del prezzo le parti hanno concordato, all'art. 4 del contratto, quanto segue: “Le parti dichiarano che la vendita è fatta ed accettata per il convenuto prezzo di euro 90.000,00 (novantamila e zero centesimi) che la parte acquirente si obbliga a pagare alla parte venditrice, senza aggravio di interessi, a mezzo di numero 10 (dieci) rate mensili consecutive di euro
9.000,00 (novemila e zero centesimi) ciascuna, scadenti la prima il 16 luglio 2009 e l'ultima il 16 aprile 2010. Per la facile commerciabilità del credito la parte acquirente rilascia alla parte venditrice, senza che ciò costituisca novazione, numero 10 (dieci) effetti cambiari per gli importi e le scadenze sopra indicati. Stante la dilazione di cui sopra la parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale”. Deduce parte attrice, e la circostanza non è contestata dal convenuto, che su richiesta di quest'ultimo le cambiali vennero restituite allo immediatamente dopo la stipula dell'atto; prova di tale CP_2
restituzione emerge dal verbale di sequestro del 14.6.2011 disposto a carico di CP_2
nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Tivoli a
[...]
carico del convenuto, come riferito nella relazione del 29.12.2011 redatta su incarico della Procura dal dott. , prodotta in giudizio dallo (doc. n. 3). È Parte_2 CP_2
pacifico, pertanto, che non vi sia stato il pagamento del prezzo convenuto. È altresì pacifico, pur permanendo contrasto in ordine alla relativa quantificazione, e risulta comunque dalla documentazione in atti (si veda la relazione del consulente della
Procura di Tivoli) che tra le parti intercorresse un rapporto di debito – credito. Emerge in particolare dall'elaborato peritale che: “è amministratore della società CP_2
a responsabilità limitata denominata “ ” … con la quale effettua il CP_1
commercio di schede telefoniche e di ricariche per telefonia”; “ la sig.ra Controparte_4
risultava essere titolare della ditta individuale denominata “Effesse elettronica”
[...]
con attività commerciale in Guidonia Montecelio – via Tiburtina km 21, cessata, ovvero cancellata dal pubblico registro camerale, il 19.06.2009, inerente – tra l'altro- il commercio al dettaglio di prodotti per telefonia”; “ Sulla base delle documentazioni versate in atti, il complesso dei rapporti commerciali intercorsi tra “ ” e CP_1
“Effesse elettronica” nel triennio 2007-2009, ammontano a complessive €
6.334.927,64”; “.. il primo assegno con “problemi di incasso” di cui si ha notizia è il titolo “B. Pop. Ancona n. 55206056502” di € 9.658,25 emesso da “Effesse” a
“ ” il 28-03-2008; a questo si uniranno nel breve periodo, a cavallo dei mesi CP_1
di aprile – maggio 2008, numerosi altri titoli per l'importo complessivo di €
215.454,32 …; “… a fronte dell'originaria massa debitoria di euro 215.000,00 circa, attribuibile agli assegni impagati sino al mese di maggio 2008, i querelanti avrebbero effettuato pagamenti per complessive € 103.816,67 (oltre spese di protesto e commissioni varie), in particolare liberando ..” i titoli indicati alla pag. 10 dell'elaborato peritale;
“Pertanto, il debito residuo al mese di giugno 2008 nei confronti dello (Pronto card), per assegni protestati e insoluti, sarebbe costituito dal CP_2
valore cartolare dei titoli non pagati ed ancora nelle mani del creditore, dunque in euro
€ 215.454,32 - € 103.816,67 = € 111.637,65”. Le dichiarazioni testimoniali rese da coniuge della secondo il quale il credito originariamente Testimone_1 Pt_1
vantato dalla “di circa 110.000” avrebbe trovato soddisfazione per un Controparte_1
importo di euro 49.000,00, con la conseguenza che il residuo debito sarebbe ammontato a euro 61,000,00 più eventuali interessi, non risultano attendibili in quanto non supportate da prova documentale alcuna ( lo stesso perito evidenzia che “nulla è stato possibile accertare relativamente ai versamenti per contanti effettuati nel periodo giugno 2008 – marzo 2011 per euro 126.000 circa, la cui esistenza è asserita dal denunciante ”) e in quanto provenienti da soggetto che, come dallo Testimone_1
stesso dichiarato, pur negando di essere stato amministratore di fatto della società ha riferito quanto segue: “avevamo un negozio di telefonia che gestivo anche io con mia moglie”… “avevo la procura in banca e gli assegni li facevo io;
collaboravo anche alla gestione”. In tale accertato contesto di obbligazione gravante sulla nei Pt_1
confronti della per un ammontare di euro 111.637,65 si colloca l'atto Controparte_1
di compravendita oggetto del presente giudizio. Divergono le prospettazioni delle parti qualificando l'attrice l'operazione di compravendita come frutto della coartazione della propria volontà subita a causa delle pressioni e minacce poste in essere dallo al CP_2
fine di ottenere, attraverso la datio dell'immobile, il soddisfacimento del credito, con conseguente ipotizzata “illiceità ex art. 1343 c.c. e contrarietà alla legge del contratto di compravendita”, attribuendo invece lo natura simulata all'atto di CP_2
compravendita, dissimulante in ipotesi un “contratto dissimulato di ipoteca volontaria
– e/o comunque di altro contratto di istituzione di garanzia reale – effettivamente voluto ed efficace tra la e la sig.ra “. La ricostruzione Controparte_1 Parte_1
della fattispecie condotta sulla base degli elementi provati in giudizio o comunque non contestati tra le parti consente di ritenere che: il negozio di compravendita è inserito nel contesto del rapporto obbligazionario sussistente tra le parti (lo quel legale CP_2
rappresentante della;
il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente Controparte_1
non è mai avvenuto;
riconosce lo stesso con portata confessoria, che il reale CP_2
scopo del negozio era quello di costituire una garanzia del credito dallo stesso vantato quale legale rappresentante della Ebbene, deve ritenersi che il Controparte_1
riconosciuto intento di costituire una garanzia abbia determinato la nullità del contratto, anche se lo stesso ha implicato un trasferimento effettivo della proprietà , atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'articolo 2744 del codice civile, il negozio ha configurato un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita, ex art. 1344 e seguente cod. civ., che rende applicabile all'intero contratto la sanzione prevista dall'articolo 1344 del codice civile. La declaratoria di nullità del contratto, in difetto prova della esclusiva responsabilità precontrattuale e contrattuale di una delle parti (la rilevata inattendibilità del teste non consente di ritenere accertato che l'attrice sia pervenuta Testimone_1
alla determinazione di vendere l'immobile a causa di minacce in ipotesi subite dallo
, comporta il rigetto sia della domanda di risarcimento del danno dalla CP_2 Pt_1
formulata, sia della domanda riconvenzionale formulata dallo al fine di CP_2
conseguire il rimborso delle spese in ipotesi sostenute per la stipula dell'atto e quali imposte e tasse sul bene. Merita, invece, accoglimento la domanda formulata dalla nei confronti della attrice, una volta accertato, come sopra evidenziato, Controparte_1
il credito vantato dalla interveniente per un ammontare di euro 111.637,65, oltre interessi legali dal maggio del 2008 al soddisfo. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.>>
§ 4. – Ha proposto appello parziale , limitatamente al rapporto Parte_1
processuale con l'intervenuta formulando due motivi di gravame, di CP_1
seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< rigettare integralmente le domande e le richieste formulate dalla Controparte_5
perché infondate in fatte ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e dei documenti, così come già articolati e depositati dalla signora nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, Parte_1
nelle memorie ex art. 183 VI co cpc e nella comparsa conclusionale ex art. 190 cpc, così come integralmente riportati e trascritti e precisamente (…) Si rinnova l'opposizione alla ammissione come mezzo istruttorio della relazione tecnica redatta dal Dottor richiesta e depositata dalla per le motivazioni Parte_2 CP_1
già in atti del giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente >> § 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità e comunque CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<<
NEL MERITO dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Signora Parte_3
avverso la sentenza n. 519/2020 emessa del Tribunale Civili di Tivoli. IN VIA
ISTRUTTORIA ci si oppone alla produzione documentale ex adverso depositata perché tardiva ed inammissibile ed alla richiesta dei mezzi istruttori articolati con l'atto di Appello con richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado. CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 22 gennaio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 21 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Non avendo i difensori depositato note la causa veniva differita al 2 maggio 2025. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite, che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 2.5.2025 ex art.281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma (aggiunto dall'art. 3 d. lgs.n.149/2022
e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs.n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << omessa pronuncia sulla eccezione di ammissibilità delle domande formulate da e sull'intervento volontario CP_1
spiegato dalla stessa >> l'appellante censurava la sentenza di primo grado per non essersi pronunciata circa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di CP_1
[... sollevata da essa attrice nel primo atto difensivo successivo all'atto di intervenuto volontario (verbale di udienza 13 maggio 2013). Ribadiva l'eccezione di inammissibilità in quanto la intervenuta avrebbe formulato una domanda CP_1
nuova, volta ad accertare l'esistenza di crediti e rapporti commerciali con essa attrice, che non aveva alcuna connessione con la domanda proposta in primo grado nei confronti di e volta ad ottenere una pronuncia di nullità del contratto del CP_2
16 giugno 2009 di trasferimento immobiliare da essa a Pt_1 CP_2
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << contraddittoria, errata e viziata motivazione;
omessa, errata ed insufficiente valutazione degli elementi di prova emersi in corso di giudizio in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, insufficiente valutazione dei mezzi istruttori articolati e degli atti depositati in giudizio, ex artt. 24 e 111 Cost. >> sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere provato il credito vantato da , non CP_1
considerando probanti le dichiarazioni del testimone rese innanzi Parte_4
all'Autorità di Polizia, nelle quali la stessa aveva ammesso di aver “aggiustato” la contabilità, creando debiti nei confronti della ditta di essa In secondo luogo, Pt_1
censurava la sentenza per aver ritenuto certo il credito, mentre sussistevano incertezze sull'esatto ammontare di esso e sulle transazioni relative alle schede telefoniche vendute e acquistate. In terzo luogo, affermava che il primo Giudice aveva errato nella valutazione dell'elaborato peritale redatto dal CTU, il quale, escusso quale testimone, aveva confermato l'incertezza del credito, posto che, per calcolarlo, aveva utilizzato la documentazione fornita da , da ritenersi inattendibile per le circostanze Parte_4
dalla stessa dichiarate di aver “aggiustato” la contabilità. Infine, affermava che il
Tribunale avrebbe dovuto condannare la al pagamento delle spese e CP_1
degli onorari di giudizio.
§ 6 – L'analisi dei motivi
Giova premettere che l'appello è solo parziale, avendo prestato acquiescenza Pt_1
alle pronunce conseguenti alla declaratoria di nullità del contratto e, segnatamente, alle domande di risarcimento del danno svolte nei confronti di quale persona fisica CP_2
(capo 2 del dispositivo); sul rapporto processuale tra e è quindi sceso Pt_1 CP_2
il giudicato. § 6.1 – Il primo motivo è infondato ha svolto in primo grado intervento volontario autonomo, essendosi CP_1
costituita in data 2 maggio 2013 nel giudizio promosso da nei confronti di Pt_1
ed iscritto al n. 572/2013 con udienza di prima comparizione fissata il CP_2
23 maggio 2013.
Nello specifico, aveva evocato in giudizio al fine di sentir accertare e Pt_1 CP_2
dichiarare, per quel che qui rileva: << A) nullo e privo di efficacia l'atto di compravendita stipulato tra i signori e , avente a Parte_1 CP_3
oggetto l'immobile sito in Tivoli, v. Enrico Petrocchi n. 41, identificato nel NCEU al
Foglio 49 n. 485 sub 501>>. si è costituito in giudizio per evidenziare che il CP_2
contratto suddetto era simulato e che in realtà esso dissimulava un contratto di costituzione di ipoteca volontaria tra la di cui esso è legale CP_1 CP_2
rappresentante, e la a sua volta titolare della ditta individuale Effesse Pt_1
Elettronica; quale persona fisica e parte del contratto di compravendita, CP_2
costituendosi in giudizio aveva rappresentato che nel rapporto commerciale tra di cui egli è legale rappresentante e Effesse Elettronica - cessata al mese CP_1
di giugno 2009 - quest'ultima aveva maturato un debito di € 111.637,65 per la fornitura di schede telefoniche. chiedeva quindi << accertare e dichiarare, ai sensi CP_2
dell'art. 1414 c.c., la piena vigenza, legittimità e validità del contratto dissimulato di ipoteca volontaria - e/o comunque di altro contratto di istituzione di garanzia reale - effettivamente voluto ed efficace tra la e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
sull'immobile (...)>>.
[...]
si costituiva volontariamente affinché, accertata la simulazione del CP_1
contratto di compravendita intervenuto tra le persone fisiche e CP_2 [...]
venisse accertata: << la piena validità del contratto dissimulato di Parte_1
ipoteca volontaria - e/o comunque di altro contratto di istituzione di garanzia reale - effettivamente voluto ed efficace tra la e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
sull'immobile sito in Tivoli (Rm), Via E. Petrocchi, n. 41, identificato nel
[...] NCEU al Foglio 49, p.lla 485 sub 501, piano T, Int. 1, Categoria A/2, Cl.2, vani 5,5 ricorrendone i pieni requisiti di forma e validità richiesti dalla Legge;
C) accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei confronti della Parte_1 CP_1
della somma di E. 111.637,65, o della diversa maggiore o minore somma che sarà
[...]
accertata in corso di causa;
D) per l'effetto di quanto accertato al precedente punto C), condannare al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di E. 111.637,65 o della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
il tutto con interessi e rivalutazione da ogni singola debenza;
(…)>>.
Sussistono quindi i presupposti di ammissibilità dell'intervento, essendo a tal fine sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo (cfr. Cass. 6703/2011, n. 4912/2023). Deve ritenersi ammissibile l'intervento della società - effettiva titolare del credito insorto con per la fornitura di schede telefoniche - nel giudizio promosso da quest'ultima Pt_1
per ottenere la pronuncia di nullità del contratto di compravendita per vizio del volere, nel quale il convenuto ZU aveva proposto a sua volta domanda di accertamento della simulazione del contratto medesimo, dissimulante la costituzione di garanzia reale a tutela del debito di verso di cui ZU è legale rappresentante. Pt_1 CP_1
§ 6.2 – Il secondo motivo è infondato.
E' sceso il giudicato sull'accertamento che: 1) il negozio di compravendita è inserito nel contesto del rapporto obbligazionario sussistente tra le parti (lo uale legale CP_2
rappresentante della;
2) il pagamento del prezzo da parte CP_1
dell'acquirente non è mai avvenuto avendolo riconosciuto lo stesso con portata CP_2
confessoria; 3) che il reale scopo del negozio era quello di costituire una garanzia del credito dallo stesso vantato quale legale rappresentante della CP_1
Circa l'entità del credito, il tribunale ha fatto riferimento agli accertamenti della
Procura di Tivoli ed in particolare all'elaborato peritale in cui il consulente aveva concluso, in esito allo studio della documentazione contabile, evidenziando la sussistenza di un debito residuo di Effesse Elettronica nei confronti di CP_1 di € 111.637,65 al mese di giugno 2008. Risultano considerate anche le dichiarazioni testimoniali del coniuge della che aveva dichiarato di Pt_1 Testimone_1
collaborare con la moglie alla gestione della Effesse Elettronica e che, per quanto a sua conoscenza, il credito vantato da Prontocard srtl era di circa 110.000,00 euro, poi ridottosi a € 61.000,00 per effetto di un pagamento di € 49.000,00. Il tribunale, non risultando dimostrato detto pagamento, ha così riconosciuto il debito nella misura risultante dalla relazione di CTU.
Osserva la Corte che è ben vero che il Tribunale nell'impugnata sentenza non fa alcun riferimento della deposizione della teste , che risulta escussa all'udienza Parte_4
dell'11 dicembre 2017. La predetta, alla suddetta udienza, dopo aver precisato di essere stata dipendente della all'epoca dei fatti e di tenere la contabilità di detta CP_1
società, ha dichiarato < mi portava;
non c'è CP_2
mai stata una richiesta di aggiustamento della contabilità. Ho conosciuto sia la mamma del sig. nel tempo, perché talvolta mi portava anche lei la documentazione e la CP_2
compagna, sig. neppure da loro ho mai ricevuto richieste di aggiustamento della Per_2
contabilità con artifici.>> lamenta che, in data 21 marzo 2013, Lega veniva escussa a s.i.t. dalla PG ed Pt_1
in particolare con riferimento ai rapporti personali e professionali intrattenuti con l'indagato ( arrestato nel giugno 2011) e, nel corso di detta deposizione, aveva CP_2
fatto riferimento, tra l'altro, al fatto che, in un incontro tenutosi innanzi all'avv.to
Pagano, che assisteva all'epoca dei fatti, alla presenza della madre e della CP_2
compagna del predetto, sarebbe stata predisposta un'unica scheda contabile, comprensiva di tutti gli importi relativi al rapporto commerciale tra la e la CP_1
Effesse per un totale di € 6.508.027,14, creando artificiosamente apposite schede di vendita.
Orbene, osserva la Corte che escussa quale teste nel presente processo ha Pt_4
dichiarato che nessuna richiesta di aggiustare la contabilità le era mai pervenuta e di conseguenza che alcuna contabilità “artificiosa “risultava redatta. Non risulta chiesta la testimonianza dell'avv.to Pagano ed il giudizio penale celebratosi a carico di er estorsione risulta derubricato in esercizio arbitrario delle proprie CP_2
ragioni, con violenza alle persone ex art. 393 c.p.. In tale giudizio il PM ha rinunciato all'audizione della teste risulta invece escusso il consulente che riferiva Pt_4 Pt_2
di aver ricostruito i rapporti economici tra e (marito di e CP_2 Tes_1 Pt_1
denunciante) sulla base della documentazione rinvenuta in possesso di e CP_2
consulenza posta a base della pronuncia di condanna di pagamento del debito Tes_1
residuo, oggetto del capo di sentenza qui impugnato.
La sentenza penale, al pari della sentenza civile, si fonda sull'elaborato peritale del dr.
e sul rilievo che il credito ammesso da di centodiecimila euro trova Pt_2 Tes_1
riscontro nell'elaborazione peritale, mentre non trova riscontro il pagamento per contante o con altre modalità di parte di detto debito pari a € 49.000.00.
In sintesi, la dichiarazione agli organi di PG inizialmente resa da Lega non risulta confermata nelle successive fasi del giudizio, né vi è notizia di procedimenti per falsa testimonianza celebrati a carico della stessa con esito di condanna. Va quindi escluso che il Tribunale abbia commesso un errore di valutazione avendo, al contrario, emesso
- nell'autonomia propria del giudizio civile - motivazione coerente rispetto al contenuto delle prove testimoniali e documentali assunte e non contraddette da esiti giudiziali di segno diverso rispetto a quelle medesime fonti di prova.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Tivoli CP_1
n. 519/2020 pubblicata in data 02/04/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida, in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 02/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo