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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2024, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 8891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 8891/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.09.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 21.12.2023 da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to MAIORANO IGNAZIO e AK HI rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO
MASSIMO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Teano Per_ (CE) in data 26.05.2005, dalla cui unione sono nate le figlie (il 31.08.2012) e (il Per_2
30.06.2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 17869/2018 del 27/11/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1. Le figlie minori sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulle suddette figlie minori. Al padre è data facoltà di averle con sé un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì o sabato alla domenica sera e due giorni alla settimana o, previo accordo, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dei giorni stessi o previo accordo, fino alla mattina del giorno seguente. Tenuto conto che il sig. TA potrebbe essere fuori sede per motivi di lavoro nei giorni e nei periodi sopra indicati, il giorno di visita ed il week-end potranno essere recuperati, compatibilmente con gli impegni delle minori e della madre. Qualora le bambine risultassero ammalate nei giorni in cui dovrebbero essere col padre, quest'ultimo potrà far visita alle stesse presso la casa materna, oppure previo accordo telefonico nel rispetto del diritto di riservatezza della madre. Nei giorni di visita del padre, le bambine saranno prelevate presso l'abitazione materna o previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trovano con la madre o con persone di fiducia di entrambi i genitori. Egualmente, se il padre fosse impedito, le stesse potranno essere prelevate dagli zii o da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
4. Le minori trascorreranno col padre due settimane durante il periodo estivo, periodo che verrà definito entro il mese di giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre o del padre. Le bambine trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie o comunque nella stagione invernale da concordare ogni anno. I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dalle bambine alternativamente con il padre o con la madre, oppure qualora fra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con uno e la festività con l'altro;
5. Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie quotidianamente;
2 6. Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie minori;
7. Per il mantenimento delle minori, il sig. TA AM verserà alla SI entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma pari ad € 400,00 (quattrocento/00) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni rapporto di ordine economico- patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Teano (CE) il 26.05.2005 da AK HI, nato in [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1
12.01.1985, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 03, parte I, serie , anno 2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20.09.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 8891/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.09.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 21.12.2023 da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to MAIORANO IGNAZIO e AK HI rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO
MASSIMO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Teano Per_ (CE) in data 26.05.2005, dalla cui unione sono nate le figlie (il 31.08.2012) e (il Per_2
30.06.2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 17869/2018 del 27/11/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1. Le figlie minori sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulle suddette figlie minori. Al padre è data facoltà di averle con sé un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì o sabato alla domenica sera e due giorni alla settimana o, previo accordo, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dei giorni stessi o previo accordo, fino alla mattina del giorno seguente. Tenuto conto che il sig. TA potrebbe essere fuori sede per motivi di lavoro nei giorni e nei periodi sopra indicati, il giorno di visita ed il week-end potranno essere recuperati, compatibilmente con gli impegni delle minori e della madre. Qualora le bambine risultassero ammalate nei giorni in cui dovrebbero essere col padre, quest'ultimo potrà far visita alle stesse presso la casa materna, oppure previo accordo telefonico nel rispetto del diritto di riservatezza della madre. Nei giorni di visita del padre, le bambine saranno prelevate presso l'abitazione materna o previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trovano con la madre o con persone di fiducia di entrambi i genitori. Egualmente, se il padre fosse impedito, le stesse potranno essere prelevate dagli zii o da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
4. Le minori trascorreranno col padre due settimane durante il periodo estivo, periodo che verrà definito entro il mese di giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre o del padre. Le bambine trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie o comunque nella stagione invernale da concordare ogni anno. I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dalle bambine alternativamente con il padre o con la madre, oppure qualora fra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con uno e la festività con l'altro;
5. Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie quotidianamente;
2 6. Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie minori;
7. Per il mantenimento delle minori, il sig. TA AM verserà alla SI entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma pari ad € 400,00 (quattrocento/00) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni rapporto di ordine economico- patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Teano (CE) il 26.05.2005 da AK HI, nato in [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1
12.01.1985, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 03, parte I, serie , anno 2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20.09.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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