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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Michele Caccese Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3852/2020 R.G.A.C.
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
429/2020, deliberata l'11.02.2020 e pubblicata il 12.02.2020 (n. 9111/2015 RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Michele Di Lucca (c.f. ) C.F._2
domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv.to Domenico Stanga (c.f. C.F._4
domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere, per sentire pronunciare la rescissione degli Controparte_1
atti di compravendita stipulati in data 01.12.2014 e 28.04.2015, con i quali aveva alienato, in favore del convenuto, taluni beni immobili situati nei Comuni di
Caserta e San Nicola La Strada (CE).
Dedotta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1448 c.c., l'attrice chiedeva la pronunzia della rescissione, nonché la condanna di CP_1
alla restituzione della proprietà dei beni de quibus, con ordine al
[...]
Conservatore dei R.R.I.I. di Santa Maria Capua Vetere di eseguire le relative trascrizioni, oltre spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la Controparte_1
fondatezza dell'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. Spiegava, altresì,
domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda di con la quale chiedeva la restituzione delle somme incassate a titolo Parte_1
di corrispettivo delle compravendite impugnate. Infine, chiedeva la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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IV sezione civile
Con sentenza n. 429/2020, deliberata l'11.02.2020 e pubblicata il
12.02.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha così statuito:
“1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti del giudizio;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Parte_1
euro 7.795,00 in favore di oltre spese generali, IVA e CPA, come Controparte_1
per legge, con attribuzione all'avv. Domenico Stanga.”
ha proposto appello a questa Corte, ne ha argomentato i Parte_1
motivi a sostegno ed ha chiesto:
“nel merito: a) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 429/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Giudice (GOP) dr.ssa Chioccarelli Raffaelina, nell'ambito del giudizio di
primo grado avente il seguente numero di R.G.: 9111/2015, depositata in cancelleria in
data 12/02/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: "accertata l'esistenza dei presupposti, di cui all'art. 1448 c.c. pronunziare la
rescissione dei contratti, di cui in narrativa e restituire la proprietà dei beni all'istante,
con condanna alla restituzione dei beni oggetto di causa, con ordine al Conservatore dei
RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (CE) di eseguire le relative trascrizioni con esonero
da ogni responsabilità" e, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la violazione dell'art. 306
c.p.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, le istanze e osservazioni
sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per tutti i
motivi meglio esposti nel presente atto;
b) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
C.P.A. come per Legge nelle aliquote vigenti, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
ha resistito all'appello e ha concluso come segue: Controparte_1
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IV sezione civile
“- in via del tutto preliminare e/o pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'articolo 342 c.p.c. ovvero ai sensi
dell'articolo 348-bis c.p.c., per assenza di ogni ragionevole probabilità di accoglimento
dell'impugnativa, in forza di quanto meglio rappresentato ai punti 1 e 2 della presente
comparsa di costituzione e risposta;
-nel merito, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 429/2020, Parte_1
pronunziata in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua
Vetere – IV Sezione Civile – GOP dott.ssa Raffaelina Chioccarelli, depositata e resa
pubblica in data 12 febbraio 2020, in quanto del tutto inammissibile ed infondato in
fatto come in diritto, confermando per l'effetto la sentenza stessa in ogni sua parte anche
previa integrazione delle motivazioni in essa riversate lasciando invariato il dispositivo,
per le causali esposte ai punti 3 e 4 della presente comparsa di costituzione e risposta;
- condannare, infine, la controparte al pagamento di spese ed onorari del secondo grado
di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ex articolo 2, 2° comma D.M.
55/2014, CPA ex articolo 11 legge 576/1980 e IVA come per legge, con attribuzione al
sottoscritto procuratore, qualificatosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93
cpc.”
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 3.12.2024
tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_1
dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del
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IV sezione civile provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021; Cass. n.
9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai Parte_1
requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in
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IV sezione civile quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è
ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è
destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
E LA RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Poiché prioritario dal punto di vista logico e giuridico, si ritiene opportuno partire dall'esame del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere e non già la rinuncia agli atti del giudizio, così – in tesi – violando l'art. 306 cod. proc. civ.
La censura non merita accoglimento.
Invero, come illustrato dal Tribunale nella parte motiva della sentenza oggi gravata, all'udienza del 16.11.2016, la difesa di parte convenuta produceva atto di transazione intervenuto in data 24.06.2016 tra e Controparte_1
, in qualità di procuratrice di (in virtù di Parte_2 Parte_1
procura generale per notar del 13.05.2016, rep. 82709, racc. Persona_1
19290, versata in atti). Con tale transazione, le parti si erano accordate per reciproche concessioni e conseguente rinuncia a comparire nei giudizi in corso
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IV sezione civile
(tra cui quello recante R.G.N.R. 9111/2015, espressamente richiamato),
determinandone l'estinzione.
Così stando le cose, è allora corretta la decisione del primo giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.
Infatti, l'intervenuta transazione rendeva (e rende) inutile la prosecuzione del giudizio poiché la res litigiosa era stata risolta.
È pacifico, infatti, che, per la prosecuzione del giudizio, la legge richieda alla parte un interesse attuale e concreto, valutabile secondo un accertamento che si sostanzia nell'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato sperato, il che implica che senza l'intervento dell'autorità giudiziaria l'attore subirebbe una lesione effettiva della propria sfera giuridica. Dunque, in virtù dell'accordo stipulato tra attrice (a mezzo della propria procuratrice) e convenuto, è venuto meno l'interesse di entrambe le parti ad agire ed a resistere in giudizio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.
Del resto, nessun rilievo in senso contrario potrebbe attribuirsi alla opposizione manifestata da all'udienza del 16.11.2016, né a quella Parte_1
che l'attrice ha inteso esprimere con la presentazione di denuncia-querela e con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio.
È, infatti, consolidato il principio per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita (ovvero concordemente ammessa) una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio. In questo senso, la Suprema Corte ha
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IV sezione civile affermato che l'intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis (così Cass. n. 15309/2020 e n. 10728/2017; v. anche
Cass. n. 8903/2016, secondo cui l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di una eccezione in senso stretto, sicché essa può
rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite;
nonché Cass. ord.
4.08.2017 n. 19568, per cui nel processo tributario,
come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza).
Di contro, è infondata la pretesa dell'appellante di sentir pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, co. 3, cod. proc. civ. non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti della rinuncia agli atti o alla domanda.
Con riferimento alla rinuncia agli atti, essa richiede modalità particolari,
in quanto può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ.
(Cass., n. 13636/2024). La rinuncia all'azione, invece, “non richiede formule
sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità
assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda
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proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione,
accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste
condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della
controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve,
viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni
caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra
le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità
di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non potesse comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso) (Cass., n. 19845/2019).
Nel caso di specie, non formulava alcuna espressa rinuncia, Parte_1
né dichiarava di non voler insistere nell'azione promossa. Al contrario, proprio la difesa dell'attrice, a seguito della produzione in giudizio dell'atto transattivo,
manifestava la propria opposizione e chiedeva al giudice di non tenerne conto,
procedendo, invece, all'assunzione dei mezzi istruttori. Inoltre, dopo la riassunzione del giudizio (interrottosi per il decesso del procuratore costituito per , l'attrice non si costituiva, sicché non poteva ritenersi Parte_1
manifestata in maniera netta la volontà di non coltivare ulteriormente l'azione.
Peraltro, pare appena il caso di precisare che, con l'atto di gravame, Parte_1
ha riproposto le già spiegate domande di rescissione ex art. 1448 cod. civ., con ciò mostrando inequivocabilmente la propria volontà di insistere nell'azione.
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In definitiva, è manifestamente infondata la pretesa dell'appellante di sentir pronunciare la sua rinuncia all'azione oppure l'abbandono della domanda, come ha invocato nell'atto di appello.
In virtù di quanto finora esposto, sono allora infondate anche le doglianze mosse dall'appellante in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Innanzitutto, giova segnalare che neanche una pronuncia ai sensi dell'art. 306, co. 3 cod. proc. civ. avrebbe condotto ad una liquidazione delle spese favorevole a considerato che il comma 4 del medesimo articolo Parte_1
stabilisce che: “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra di loro”.
In ogni caso, correttamente il primo giudice, dichiarata cessata la materia del contendere, ha provveduto alla detta liquidazione adottando il criterio della soccombenza virtuale, in base – cioè – ad una valutazione della probabilità di accoglimento (o di rigetto) delle pretese avanzate dalle parti (in questo senso, v.,
ex multis, Cass. n. 30251/2023 secondo cui: “La cessazione della materia del
contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla
definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da
determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza
che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o
infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi
sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza
virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
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corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere
congiuntamene la compensazione delle spese”).
Questa Corte condivide la valutazione di virtuale soccombenza dell'attrice, odierna appellante, considerato che la stessa non ha fornito prova dei presupposti richiesti dall'art. 1448 cod. civ. per la pronuncia di rescissione per lesione ultra dimidium. Infatti, l'attrice non ha dimostrato né la compromissione della propria libertà di autodeterminazione negoziale a causa del proprio stato di bisogno, né che fosse consapevole di tale Controparte_1
condizione di difficoltà economica e che ne abbia profittato per trarne vantaggio.
Tali circostanze sono state, infatti, oggetto di mera allegazione da parte di la quale non le ha provate e non ha nemmeno reiterato, nel Parte_1
proprio atto di gravame, le richieste istruttorie già articolate in primo grado. La
mancata prova dei requisiti di cui all'art. 1448 cod. civ. avrebbe, perciò,
presumibilmente condotto ad un rigetto della domanda, con conseguente soccombenza di Parte_1
§ - LA DOMANDA DI RESCISSIONE
Il motivo di gravame con cui reitera la propria domanda di Parte_1
rescissione ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. resta assorbito dalla conferma, ad opera di questa Corte, della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
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La rinnovata soccombenza di ne comporta la condanna al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, come liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv.to Domenico Stanga che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di risposta).
La liquidazione è operata sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia. In particolare, il valore della controversia si stabilisce applicando il principio del disputatum, sicché è dato dalla somma che ha costituito il prezzo della compravendita degli immobili. Nel caso di specie, tale somma è di € 95.000,00, ossia il valore complessivo dei contratti di cui l'attrice ha chiesto la rescissione: deve trovare, perciò, applicazione la tabella 12 – giudizi
innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di Pt_1
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...]
quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 429/2020
deliberata l'11.02.2020 e pubblicata il 12.02.2020 (n. 9111/2015 RG), così
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
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IV sezione civile
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo Parte_1
grado, che liquida in € 8.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Domenico Stanga;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 15 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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